Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1683

Regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati II e III del regolamento cosmetici per rafforzare la tutela della salute umana nell’uso di tinture per capelli e prodotti per la tintura delle ciglia. Introduce tre divieti di impiego, limita la concentrazione di altre sei sostanze e estende una restrizione a un prodotto per ciglia, imponendo anche avvertenze in ეტichetta e, per una sostanza, l’uso esclusivamente professionale. Sono inoltre fissati termini transitori per l’adeguamento del settore e per la cessazione della commercializzazione dei prodotti non conformi.

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per vietare o limitare alcune sostanze usate nelle tinture per capelli e nei prodotti per la tintura delle ciglia.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, in particolare alle tinture per capelli e ai prodotti per la tintura delle ciglia immessi sul mercato dell’Unione. Incide sugli operatori economici che fabbricano, importano, distribuiscono o utilizzano tali prodotti, con obblighi specifici di composizione, etichettatura e uso professionale per talune sostanze. Le nuove prescrizioni riguardano l’Unione europea e si applicano secondo le date previste nel regolamento, con alcune sostanze soggette a divieto di immissione sul mercato da date successive; il testo è anche rilevante ai fini del SEE.

Regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione: modifica degli allegati II e III del regolamento cosmetici

Il regolamento interviene sul quadro europeo dei prodotti cosmetici per rafforzare la sicurezza delle tinture per capelli e dei prodotti per la tintura delle ciglia. La Commissione, richiamando i pareri scientifici del CSSC e la necessità di ridurre i rischi per la salute umana, aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 1223/2009 introducendo divieti, restrizioni di concentrazione, obblighi di etichettatura e, per una specifica sostanza per ciglia, l’uso esclusivamente professionale.

Contesto scientifico e ratio dell’intervento

Il provvedimento si inserisce nella strategia europea di valutazione della sicurezza delle sostanze usate nelle tinture per capelli, avviata a seguito di studi scientifici che avevano evidenziato possibili rischi per la salute, in particolare in relazione a genotossicità, cancerogenicità e sensibilizzazione cutanea. Sulla base delle valutazioni del CSSC, la Commissione ritiene necessario vietare alcune sostanze e limitare altre, anche alla luce dell’uso su ciglia, considerato più delicato rispetto all’applicazione sui capelli.

Ambito di applicazione

Le modifiche incidono sui prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, con focus su:

  • tinture per capelli;
  • prodotti per la tintura delle ciglia;
  • sostanze impiegate nei coloranti di ossidazione e non di ossidazione.

I destinatari pratici sono gli operatori del settore cosmetico che immettono sul mercato, producono o utilizzano tali prodotti. Le nuove regole valgono nell’Unione europea e sono rilevanti anche ai fini del SEE. Il regolamento prevede inoltre periodi transitori per l’adeguamento industriale e la graduale eliminazione dei prodotti non conformi.

Divieti introdotti nell’allegato II

Sono inserite nell’allegato II tre sostanze vietate quando usate come ingredienti nelle tinture per capelli e per ciglia:

  • 1,2,4-triidrossibenzene;
  • 4-amino-3-idrossitoluene;
  • acido 2-[(4-amino-2-nitrofenil)-amino]benzoico.

Per tali sostanze il regolamento prevede anche un termine specifico di mercato: dal 3 settembre 2021 non possono essere immesse sul mercato dell’Unione tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze; dal 3 giugno 2022 il divieto di immissione sul mercato si applica comunque ai medesimi prodotti contenenti le sostanze vietate. La disciplina è quindi strutturata in modo da combinare il divieto materiale di impiego con la progressiva eliminazione dei prodotti ancora presenti sul mercato.

Restrizioni su 2-metossimetil-p-fenilendiammina e relativo solfato

La voce 292 dell’allegato III è riscritta per estendere la restrizione anche ai prodotti per la tintura delle ciglia, oltre che ai coloranti di ossidazione per tinture per capelli. Per entrambe le tipologie di prodotto, la concentrazione massima nei preparati pronti all’uso, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, non deve superare l’1,8 % calcolato in base libera.

Per i prodotti per la tintura delle ciglia contenenti tale sostanza, il regolamento impone inoltre l’uso esclusivamente professionale, così da escludere l’applicazione autonoma da parte dei consumatori e ridurre il rischio connesso al contatto con gli occhi.

Obblighi di etichettatura e avvertenze

Il regolamento rafforza gli obblighi informativi in etichetta per le categorie di prodotti interessate. Le etichette devono riportare il rapporto di miscelazione e avvertenze standard mirate a prevenire reazioni allergiche e usi impropri. Le avvertenze includono, in sintesi:

  • possibile insorgenza di gravi reazioni allergiche;
  • necessità di leggere e seguire le istruzioni;
  • divieto d’uso per persone di età inferiore a 16 anni;
  • richiamo al rischio aumentato associato ai tatuaggi temporanei all’henné nero;
  • divieto di tingere i capelli o le ciglia in presenza di eruzione cutanea sul viso o di cuoio capelluto sensibile, irritato o danneggiato;
  • divieto di uso in caso di precedenti reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia;
  • divieto di uso in caso di precedenti reazioni dopo tatuaggi temporanei con henné nero;
  • per i prodotti per ciglia, obbligo di sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto;
  • indicazione "solo per uso professionale" per i prodotti per ciglia assoggettati a tale vincolo.

Le prescrizioni di etichettatura per alcune sostanze decorrono dal 3 dicembre 2021, mentre le indicazioni di concentrazione e disponibilità sul mercato decorrono in larga parte dal 3 giugno 2021.

Nuove sostanze ammesse con limiti quantitativi

Il regolamento introduce anche nuove voci nell’allegato III per sostanze ammesse entro limiti specifici:

  • Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl: nei coloranti di ossidazione per tinture per capelli, concentrazione massima del 2 % dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, a decorrere dal 3 giugno 2021; etichettatura con rapporto di miscelazione e avvertenze standard dal 3 dicembre 2021.
  • Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl: stesso regime della sostanza precedente, con limite massimo del 2 % dal 3 giugno 2021 e obblighi di etichettatura dal 3 dicembre 2021.
  • HC Orange n. 6: nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli, limite dello 0,5 % dal 3 giugno 2021; è inoltre vietata la presenza di impurezze di metansolfonato, in particolare etil metansolfonato.
  • Acid Orange 7: nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli, limite dello 0,5 % dal 3 giugno 2021.
  • Tetrabromophenol Blue: nei coloranti di ossidazione e non di ossidazione per tinture per capelli, limite dello 0,2 % dal 3 giugno 2021; per i prodotti di ossidazione si applicano anche le avvertenze standard in etichetta dal 3 dicembre 2021.
  • Indigofera tinctoria e derivati fogliari: nei coloranti non di ossidazione per tinture per capelli, limite del 25 % dal 3 giugno 2021.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La disciplina, tuttavia, contiene numerose decorrenze differite per consentire al settore cosmetico di adeguarsi alle nuove restrizioni, alle nuove etichette e ai divieti di commercializzazione delle sostanze vietate.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009. La finalità è adeguare gli allegati II e III alla valutazione scientifica del CSSC, alla luce dei rischi di sensibilizzazione, genotossicità o cancerogenicità associati ad alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli e nei prodotti per la tintura delle ciglia.

Divieto di uso di tre sostanze nell’allegato II

Sono aggiunte all’allegato II tre sostanze vietate se usate come sostanze nelle tinture per capelli e per ciglia: 1,2,4-triidrossibenzene; 4-amino-3-idrossitoluene; acido 2-[(4-amino-2-nitrofenil)-amino]benzoico. Per tali sostanze è previsto inoltre che, dal 3 settembre 2021, non possano essere immesse sul mercato dell’Unione tinture per capelli e per ciglia che le contengano e che, dal 3 giugno 2022, sia vietata anche l’immissione sul mercato di tali prodotti contenenti le medesime sostanze.

Estensione della restrizione alla tintura delle ciglia per 2-metossimetil-p-fenilendiammina e relativo solfato

La voce 292 dell’allegato III è sostituita per includere, oltre ai coloranti di ossidazione per tinture per capelli, anche i prodotti per la tintura delle ciglia. Per entrambe le categorie, la concentrazione massima nei preparati pronti all’uso, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, non deve superare l’1,8 % calcolato in base libera.

Uso professionale e avvertenze per i prodotti per ciglia contenenti la sostanza della voce 292

Per i prodotti per la tintura delle ciglia contenenti 2-metossimetil-p-fenilendiammina e il relativo solfato è previsto l’uso esclusivamente professionale. Le etichette devono riportare il rapporto di miscelazione e specifiche avvertenze, tra cui il rischio di gravi reazioni allergiche, il divieto per minori di 16 anni, il richiamo ai tatuaggi temporanei all’henné nero e l’indicazione di non tingere le ciglia in presenza di eruzione cutanea sul viso o di cute sensibile, irritata o danneggiata, o in caso di precedenti reazioni dopo la tintura o tatuaggi all’henné nero; va inoltre riportata l’avvertenza di sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.

Nuove restrizioni per sostanze usate nelle tinture per capelli

Sono aggiunte nuove voci nell’allegato III con limiti quantitativi e, in alcuni casi, prescrizioni di etichettatura. Dimetylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl e Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl sono autorizzati nei coloranti di ossidazione per tinture per capelli fino al 2 % dopo miscelazione, calcolato in base libera, a decorrere dal 3 giugno 2021; dal 3 dicembre 2021 le etichette devono riportare il rapporto di miscelazione e le avvertenze standard sulle reazioni allergiche. HC Orange n. 6 è autorizzato nei coloranti non di ossidazione fino allo 0,5 % dal 3 giugno 2021, con obbligo che le impurezze di metansolfonato, in particolare l’etil metansolfonato, non siano presenti. Acid Orange 7 è autorizzato nei coloranti non di ossidazione fino allo 0,5 % dal 3 giugno 2021. Tetrabromophenol Blue è autorizzato fino allo 0,2 % sia nei coloranti di ossidazione sia in quelli non di ossidazione; per la forma di ossidazione si applica anche il requisito di etichettatura con rapporto di miscelazione e avvertenze standard dal 3 dicembre 2021. Indigofera tinctoria e i relativi derivati fogliari sono autorizzati nei coloranti non di ossidazione fino al 25 % dal 3 giugno 2021.

Termini di applicazione e periodi transitori

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per consentire l’adeguamento del settore e lo smaltimento graduale dei prodotti non conformi, sono previsti diversi termini differiti: in particolare, le nuove restrizioni quantititative e di etichettatura decorrono in larga parte dal 3 giugno 2021, mentre alcune prescrizioni di etichettatura e i divieti di immissione sul mercato per le tre sostanze vietate decorrono da date successive.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorietichettatura dei prodottisostanze chimichesalute pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.