Regolamento (UE) 2020/1695
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1695 del Consiglio del 12 novembre 2020 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran. A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-490/18, dispone la rimozione di Neda Industrial Group dall’elenco delle entità soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. La modifica è tecnica e puntuale, senza introdurre nuovi criteri sostanziali di designazione.
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 con la rimozione di Neda Industrial Group dall’elenco delle entità soggette a misure restrittive nei confronti dell’Iran.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran disciplinato dal regolamento (UE) n. 267/2012. La modifica riguarda esclusivamente l’allegato IX, parte I, sezione B (Entità), e incide sulla posizione di Neda Industrial Group, che viene eliminata dall’elenco. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1695 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 267/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran. Il provvedimento è adottato il 12 novembre 2020 e richiama, quale presupposto, la sentenza del Tribunale nella causa T-490/18, che ha inciso sulla legittimità del mantenimento di Neda Industrial Group nell’elenco delle entità sanzionate.
Ambito e finalità della modifica
La misura ha natura puntuale e riguarda esclusivamente l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, ossia l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. Non vengono modificati gli impianti generali del regime sanzionatorio, ma soltanto la composizione dell’elenco delle entità designate.
Effetto sostanziale: cancellazione di Neda Industrial Group
In applicazione del regolamento, dall’allegato IX, parte I, sezione B (Entità), viene rimossa la voce n. 47 relativa a "Neda Industrial Group". L’effetto pratico è la cessazione, per tale entità, dell’inclusione nel listino delle entità sottoposte alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 267/2012.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rimozione di Neda Industrial Group dall’elenco sanzionatorio
L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato per effetto della cancellazione della voce relativa a "Neda Industrial Group" dall’allegato IX, parte I, sezione B (Entità).
Fondamento e motivazione della modifica
La modifica è adottata in seguito alla sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020, causa T-490/18, che ha portato il Consiglio a riesaminare la posizione di Neda Industrial Group nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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