Regolamento (UE) 2020/1684
Regolamento (UE) 2020/1684 della Commissione del 12 novembre 2020 che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato VI del regolamento cosmetici per inserire una nuova sostanza autorizzata come filtro UV. L’uso è consentito solo entro un limite massimo del 3% e con specifiche cautele per evitare rischi da inalazione e da nitrosazione. La misura recepisce il parere scientifico del CSSC e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare l’uso, con condizioni, di un filtro UV nei prodotti cosmetici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009 e, in particolare, all’impiego della sostanza Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate come filtro UV. L’autorizzazione vale nei preparati pronti per l’uso fino alla concentrazione massima del 3% e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso nel territorio dell’Unione. Restano escluse le applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione, in particolare i prodotti sotto forma di spray; inoltre devono essere rispettate le condizioni su nitrosazione e conservazione previste nell’allegato.
Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici
Il regolamento (UE) 2020/1684 della Commissione interviene sul quadro europeo dei cosmetici per aggiornare l’elenco dei filtri UV autorizzati. La modifica recepisce il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori del 13 dicembre 2019, che ha ritenuto la sostanza sicura entro determinati limiti e con specifiche cautele, in attuazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009.
Contesto scientifico e finalità della modifica
La Commissione precisa che il CSSC ha concluso che la sostanza cianocetato di metossipropilammino-cicloeseniliden etossietile è sicura come filtro UV nei cosmetici fino alla concentrazione massima del 3%. Tuttavia, il parere non ha valutato la tossicità per inalazione, per mancanza di dati, e pertanto non copre i prodotti che possono esporre i polmoni dell’utilizzatore finale tramite inalazione. Il CSSC ha inoltre evidenziato il rischio di nitrosazione, con conseguente esigenza di evitare l’uso con sostanze nitrosanti e di mantenere basso il tenore di nitrosammine.
Modifica normativa dell’allegato VI
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La nuova voce inserita riguarda la sostanza indicata con denominazione chimica completa e con denominazione comune nel glossario degli ingredienti come Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate. La sostanza è classificata come filtro UV e può essere impiegata nei prodotti cosmetici solo entro il limite del 3% nei preparati pronti per l’uso.
Condizioni d’impiego e avvertenze
L’allegato stabilisce condizioni specifiche di impiego:
- la sostanza non deve essere utilizzata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione;
- non deve essere impiegata con agenti nitrosanti;
- il tenore massimo di nitrosammine è fissato a 50 μg/kg;
- i prodotti devono essere conservati in recipienti esenti da nitriti.
Queste condizioni sono coerenti con la valutazione del CSSC e mirano a prevenire la formazione di nitrosammine e i rischi derivanti da esposizione inalatoria, in particolare nei formati spray.
Entrata in vigore e portata applicativa
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura vincolante e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Ne deriva un’applicazione uniforme nell’ordinamento dell’Unione per gli operatori del settore cosmetico, che devono adeguare formulazioni, etichettatura e controlli di qualità alle nuove condizioni fissate nell’allegato VI.
Disposizioni principali
Autorizzazione del filtro UV
È introdotta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 una nuova voce per la sostanza Acetato di 2-etossietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-metossipropilammino) cicloes-2-en-1-ilidene] / Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate, autorizzata come filtro UV nei prodotti cosmetici.
Limite di concentrazione
La concentrazione massima consentita nei preparati pronti per l’uso è pari al 3%.
Divieto per applicazioni con inalazione
La sostanza non deve essere usata in applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione; il considerando richiama espressamente l’inapplicabilità ai prodotti cosmetici sotto forma di spray.
Condizioni di sicurezza contro nitrosazione
La sostanza non deve essere impiegata con agenti nitrosanti. È previsto un tenore massimo di nitrosammine pari a 50 μg/kg; nel corpo del regolamento il considerando richiama anche il limite di 50 ppb.
Conservazione e avvertenze
I prodotti devono essere conservati in recipienti esenti da nitriti. L’allegato riporta anche la relativa avvertenza di impiego collegata al rischio di inalazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1685
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1686
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1681
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1682
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1683
- Regolamento · 12 nov 2020Regolamento (UE) 2020/1695
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →