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Sentenza

Sentenza n. 279/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento Cat. -OMISSIS- del 2 aprile 2025, notificato il 6 maggio 2025, con il quale il Questore di Brindisi ha decretato il rifiuto dell’istanza n. -OMISSIS- avanzata, in data 25 ottobre 2024, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Brindisi per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in favore della cittadina di nazionalità filippina -OMISSIS-, titolare di visto di ingresso n. -OMISSIS-; - del provvedimento redatto in forma semplificata del 6 maggio 2025, emesso dalla Questura di Milano - Ufficio Immigrazione, recante “irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno spedita tramite kit postale in data 08/02/2025 (assicurata n -OMISSIS-) dalla cittadina -OMISSIS- nata Santiago (Filippine) il 19/02/1982”, con archiviazione della pratica in oggetto indicata per la ravvisata assoluta carenza dei presupposti normativi essenziali per la sua presentazione; - ove occorra, di ogni altro presupposto, connesso, collegato e successivo.

Giustizia amministrativa202500520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Questura di Brindisi del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale e successivo provvedimento della Questura di Milano di irricevibilità e archiviazione dell’istanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego adottato dalla Questura di Brindisi, nonché il successivo provvedimento della Questura di Milano, deducendo violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del Testo unico sull’immigrazione, dell’art. 24 d.lgs. 286/1998, dei canoni di buona fede e proporzionalità. In particolare, l’Amministrazione aveva ritenuto carente la documentazione relativa all’alloggio e al rapporto di lavoro. La ricorrente ha sostenuto di avere già trasmesso via PEC, il 24 settembre 2024, la dichiarazione di ospitalità richiesta e di non avere potuto produrre, il 25 ottobre 2024, un modello UNILAV aggiornato relativo a un periodo successivo, non specificato nella comunicazione amministrativa. Ha inoltre dedotto che la Questura avrebbe indicato solo in giudizio, con il rapporto informativo del maggio 2025, una diversa ragione ostativa, ossia l’asserita omissione della dichiarazione di ospitalità da parte dell’ospitante per il periodo di riferimento, senza averla previamente comunicata all’interessata per consentirle di regolarizzare la posizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato sussistente la propria competenza territoriale, ritenendo che, in caso di impugnazione dell’atto presupposto e dell’atto consequenziale, entrambi rientrino nella competenza del TAR competente per l’atto presupposto. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti le censure di difetto di istruttoria e di motivazione relative al diniego della Questura di Brindisi. La documentazione dimostrava che la dichiarazione di ospitalità era stata trasmessa via PEC prima dell’adozione del provvedimento, mentre l’Amministrazione l’aveva considerata mancante. Inoltre, la comunicazione del 25 ottobre 2024 aveva richiesto il modello UNILAV senza specificare il periodo di riferimento, sicché la ricorrente non avrebbe potuto produrre un documento aggiornato relativo a un periodo successivo. L’Amministrazione aveva altresì esplicitato soltanto nel rapporto informativo prodotto in giudizio la diversa contestazione concernente il periodo di validità della dichiarazione di ospitalità, impedendo alla ricorrente di conoscere tempestivamente l’effettiva ragione ostativa e di regolarizzare eventualmente la propria posizione. Il diniego è stato quindi annullato per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione. È stato annullato anche il provvedimento della Questura di Milano, in quanto successivo e vincolato al diniego di Brindisi. L’annullamento è disposto fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione competente. Il Ministero dell’Interno è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento deve essere adeguata alla fattispecie concreta e deve consentire di comprendere le ragioni effettive della decisione amministrativa.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza devono essere comunicate in modo sufficientemente specifico, così da consentire all’interessato un effettivo contraddittorio e, ove possibile, la regolarizzazione della posizione.

  • art. 7 d.lgs. 286/1998

    La dichiarazione di ospitalità costituisce documentazione rilevante nell’istruttoria relativa alla posizione dello straniero e deve essere correttamente acquisita e valutata dall’Amministrazione.

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale deve essere applicata attraverso un’istruttoria completa e coerente con la documentazione effettivamente prodotta dall’interessato.

  • art. 56 c.p.a.

    Consente, in presenza di estrema gravità e urgenza, l’adozione di misure cautelari presidenziali provvisorie e urgenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese processuali seguono la soccombenza.

Massime di principio

  • L’Amministrazione, prima di adottare un diniego, deve verificare effettivamente la documentazione trasmessa dall’interessato e non può considerare mancante un documento che risulti tempestivamente inviato e acquisibile agli atti del procedimento.
  • Il preavviso di rigetto deve indicare in modo concreto e specifico le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; non è sufficiente una richiesta documentale generica quando il diniego viene poi fondato su un requisito temporale o sostanziale non previamente esplicitato.
  • Il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione sussistono quando l’Amministrazione fonda il diniego su una rappresentazione incompleta o erronea della documentazione prodotta e chiarisce soltanto in giudizio le ragioni effettive della decisione.
  • L’Amministrazione deve consentire all’interessato di conoscere tempestivamente le effettive carenze documentali e, ove possibile, di regolarizzare la propria posizione prima dell’adozione del provvedimento negativo.
  • L’annullamento dell’atto presupposto comporta l’annullamento dell’atto consequenziale che sia stato adottato successivamente come atto vincolato al primo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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