Sentenza del 17/12/2018 n. 8858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Professionista - Servizi contabili - Società non operative - Maggior reddito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento del maggior reddito è stato ritenuto illegittimo. Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione non erano sufficienti a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali contestate, soprattutto a fronte della prova contraria fornita dalla società. Ne consegue che il recupero fiscale non poteva essere fondato su operazioni non dimostrate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società non operativa l'omessa dichiarazione di alcune prestazioni professionali e aveva determinato un maggior reddito sulla base di presunzioni. La società ha dimostrato di non aver eseguito le prestazioni contestate, evidenziando quindi l'assenza del presupposto fattuale per imputarle ricavi non dichiarati.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento presuntivo del reddito ai fini delle imposte sui redditi
Le presunzioni possono fondare l'accertamento solo se adeguatamente supportate da elementi concreti, gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente ipotizzare l'esistenza di prestazioni non dichiarate senza provarne l'effettiva esecuzione.
Disciplina fiscale delle società non operative
La qualifica di società non operativa non consente automaticamente di imputare ricavi o prestazioni non realizzati. L'Amministrazione deve comunque dimostrare i fatti specifici posti a fondamento del maggior reddito accertato.
Massime di principio
- Un accertamento basato su presunzioni è legittimo solo quando gli indizi dimostrano concretamente l'esistenza e l'entità del reddito non dichiarato.
- La mancata indicazione di una prestazione in dichiarazione non prova, da sola, che la prestazione sia stata effettivamente eseguita.
- Il contribuente può superare la presunzione dell'Amministrazione fornendo documentazione o altri elementi idonei a dimostrare che l'operazione contestata non è mai avvenuta.
- Anche per le società non operative, il maggior reddito deve essere collegato a fatti economici effettivamente realizzati; la presunzione di non operatività non sostituisce la prova dell'esistenza delle singole prestazioni.
- In casi analoghi occorre verificare sia la solidità degli indizi utilizzati dall'Amministrazione sia la capacità del contribuente di documentare l'inesistenza delle operazioni contestate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 471 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 472 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 485 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 17 dic 2018Sentenza del 17/12/2018 n. 776 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →