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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 8858 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Professionista - Servizi contabili - Società non operative - Maggior reddito - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'accertamento del maggior reddito è stato ritenuto illegittimo. Le presunzioni utilizzate dall'Amministrazione non erano sufficienti a dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali contestate, soprattutto a fronte della prova contraria fornita dalla società. Ne consegue che il recupero fiscale non poteva essere fondato su operazioni non dimostrate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società non operativa l'omessa dichiarazione di alcune prestazioni professionali e aveva determinato un maggior reddito sulla base di presunzioni. La società ha dimostrato di non aver eseguito le prestazioni contestate, evidenziando quindi l'assenza del presupposto fattuale per imputarle ricavi non dichiarati.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento presuntivo del reddito ai fini delle imposte sui redditi

    Le presunzioni possono fondare l'accertamento solo se adeguatamente supportate da elementi concreti, gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente ipotizzare l'esistenza di prestazioni non dichiarate senza provarne l'effettiva esecuzione.

  • Disciplina fiscale delle società non operative

    La qualifica di società non operativa non consente automaticamente di imputare ricavi o prestazioni non realizzati. L'Amministrazione deve comunque dimostrare i fatti specifici posti a fondamento del maggior reddito accertato.

Massime di principio

  • Un accertamento basato su presunzioni è legittimo solo quando gli indizi dimostrano concretamente l'esistenza e l'entità del reddito non dichiarato.
  • La mancata indicazione di una prestazione in dichiarazione non prova, da sola, che la prestazione sia stata effettivamente eseguita.
  • Il contribuente può superare la presunzione dell'Amministrazione fornendo documentazione o altri elementi idonei a dimostrare che l'operazione contestata non è mai avvenuta.
  • Anche per le società non operative, il maggior reddito deve essere collegato a fatti economici effettivamente realizzati; la presunzione di non operatività non sostituisce la prova dell'esistenza delle singole prestazioni.
  • In casi analoghi occorre verificare sia la solidità degli indizi utilizzati dall'Amministrazione sia la capacità del contribuente di documentare l'inesistenza delle operazioni contestate.

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