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Sentenza

Sentenza del 26/06/2018 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Processo tributario - appello - natura devolutiva - è tale - riesame della causa nel merito - consegue - proposizione di motivi specifici - non è necessaria. TARSU - TIA - natura tributaria - è tale - rimborso - termine - disciplina tributaria - si applica - arricchimento senza causa - non è azionabile. TARSU - attività commerciale - raccolta dei rifiuti delegata a soggetto professionale terzo - onere del contribuente - disapplicazione della TARSU - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento alla TARSU/TIA, sostenendo di produrre rifiuti speciali e di aver affidato a una società terza la raccolta e lo smaltimento. Chiedeva quindi la disapplicazione della tariffa o il rimborso delle somme versate, anche per annualità pregresse, ritenendo insussistente il presupposto del tributo. La controversia riguardava inoltre l'ammissibilità dell'appello, la necessità di formulare motivi specifici e il termine applicabile alla domanda di rimborso.

La decisione

L'appello tributario è stato ritenuto ammissibile in quanto ha natura pienamente devolutiva e consente il riesame della causa nel merito, anche quando censura l'atto impositivo alla luce di alcune motivazioni della sentenza di primo grado senza formulare specifici motivi di impugnazione. Nel merito, è stata confermata la debenza della TARSU/TIA: l'imprenditore deve pagare la tariffa anche se produce rifiuti speciali assimilati agli urbani e affida a un soggetto terzo la raccolta o lo smaltimento. La disapplicazione non consegue alla semplice richiesta di sopralluogo all'ente gestore, ma richiede la presentazione di una denuncia di variazione delle condizioni di applicabilità del tributo. Non è inoltre esperibile un'azione di arricchimento senza causa per recuperare tributi asseritamente non dovuti, poiché la TARSU/TIA ha natura tributaria e il rimborso è soggetto ai termini decadenziali previsti dalla disciplina fiscale, non al termine ordinario civilistico.

Norme richiamate

  • Disciplina tributaria della TARSU/TIA

    La TARSU e la TIA sono considerate prestazioni di natura tributaria; pertanto sono indisponibili, soggette alle regole fiscali sul rimborso e non possono essere recuperate mediante un'azione di arricchimento senza causa.

  • Norme istitutive della TARSU/TIA sulla denuncia di variazione

    Il contribuente che intenda ottenere la disapplicazione o riduzione della tariffa deve presentare una denuncia formale di variazione delle condizioni di applicabilità del tributo. La mera richiesta di sopralluogo all'ente gestore non è sufficiente.

  • Regole processuali sull'appello tributario

    L'appello ha natura pienamente devolutiva e consente il riesame della controversia nel merito; non è necessariamente inammissibile per la sola mancata formulazione di motivi specifici, quando le censure consentano di individuare le questioni devolute al giudice.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario l'appello può consentire il riesame del merito anche senza una rigorosa articolazione di motivi specifici, purché sia comunque comprensibile quali parti della decisione vengano contestate.
  • L'affidamento a una società privata della raccolta o dello smaltimento dei rifiuti non esclude automaticamente l'obbligo di pagare la TARSU/TIA, soprattutto quando i rifiuti siano assimilati agli urbani.
  • Chi intende ottenere l'esclusione o la riduzione di un tributo locale deve rispettare gli adempimenti formali previsti dalla legge, inclusa la denuncia di variazione; iniziative informali o richieste di sopralluogo normalmente non bastano.
  • Per il rimborso di somme versate a titolo di tributo si applicano i termini decadenziali della normativa tributaria, non i termini generali del diritto civile.
  • Quando una prestazione patrimoniale ha natura tributaria, non è normalmente possibile aggirare le regole fiscali sul rimborso ricorrendo all'azione civilistica di arricchimento senza causa.

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