Cassazione Penale, Sentenza n. 21170/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP aveva revocato la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (84 giorni) ritenendo che il condannato non avesse mai eseguito la misura e si fosse volontariamente sottratto, con conseguente ripristino della pena sostituita. Il ricorso della difesa contestava la mancata dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo (5 anni dall'irrevocabilità) e lamentava la carenza di motivazione: il mancato avvio o lo svolgimento del lavoro era dovuto, secondo la difesa, a ragioni organizzative e di incompatibilità di orari con il Comune di Imola e non a sottrazione volontaria. Inoltre si contestava l'errata applicazione dell'art. 136 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al GIP di Ravenna per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il GIP non aveva adeguatamente motivato la revoca: doveva prima accertare se l'organo competente avesse dato l'impulso officioso alla fase esecutiva e se l'inadempimento fosse realmente imputabile al condannato (sottrazione volontaria) o piuttosto all'inerzia dell'organo esecutore/alla incompatibilità organizzativa. Inoltre la Corte richiede di valutare, in caso di mancato avvio per responsabilità dell'organo promotore, l'applicabilità dell'estinzione per decorso del tempo della sanzione sostitutiva e, comunque, di considerare la possibile revoca della misura sostitutiva con riviviscenza delle sanzioni amministrative accessorie ove ne sussistano i presupposti.
Norme richiamate
art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma relativa al reato di guida in stato di ebbrezza/alterazione; nella vicenda è il fatto principale cui si riferisce la condanna e contiene richiamo alla possibilità di sostituire la pena con lavoro di pubblica utilità.
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) con cui era stata disposta la pena sostituita.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina dell'effetto estintivo derivante da determinati istituti; la Corte ricorda che l'art. 136 disp. att. limita tale effetto se sussiste la sottrazione volontaria all'esecuzione.
art. 136 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede che l'effetto estintivo non si produca se il destinatario della pena si sottrae volontariamente all'esecuzione; la Corte osserva che tale disposizione non autorizza tuttavia la revoca senza l'accertamento previo dell'impulso officioso alla esecuzione e della reale sottrazione.
artt. 172 e 173 cod. pen.
Regolano i termini di estinzione della pena per decorso del tempo; la difesa sosteneva che era maturata l'estinzione dopo 5 anni dall'irrevocabilità, e la Corte richiede di valutare l'eventuale decorso del tempo tenendo conto di chi abbia dato impulso all'esecuzione.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e art. 54 d.lgs. n. 274/2000 (richiamati)
Disciplina storica del lavoro di pubblica utilità come sanzione sostitutiva e del ruolo del giudice nell'individuazione dell'ente e delle modalità; la giurisprudenza richiamata afferma che l'avvio è compito dell'autorità giudiziaria e il condannato non è tenuto a predisporre l'organizzazione.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 20-bis e modifiche)
Ha inserito il lavoro di pubblica utilità tra le pene sostitutive di carattere generale e ha previsto che l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sia ordinata dal giudice che ha applicato la pena (art. 661, comma 1-bis c.p.p.), rafforzando l'onere dell'ufficio giudiziario di dare impulso all'esecuzione.
art. 661 cod. proc. pen.
Regola l'esecuzione di misure sostitutive; con le riforme l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è demandata al giudice che ha applicato la pena e ciò incide sulla ripartizione degli oneri esecutivi.
art. 63 legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamato)
Richiamato in relazione alle modalità che il giudice deve seguire nell'ordinare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare una sanzione sostitutiva basandosi solo sul decorso del tempo o sulla mancanza di ore eseguite senza accertare prima se l'organo competente abbia dato l'impulso officioso all'esecuzione; occorre verificare chi è responsabile dell'inerzia.
- Se l'inadempimento è dovuto all'inerzia dell'organo esecutore (o a ragioni organizzative dell'ente convenzionato), può maturare l'estinzione della pena per decorso del tempo e la sanzione sostitutiva può estinguersi, salvo che sia provata la sottrazione volontaria del condannato.
- La sottrazione volontaria all'esecuzione, che impedisce l'effetto estintivo dell'art. 445 c.p.p., deve essere adeguatamente motivata: non è sufficiente il mero passare del tempo, va provato un comportamento attivo o doloso volto a sottrarsi.
- Il condannato non è obbligato a indicare l'ente o ad avviare il procedimento esecutivo per il lavoro di pubblica utilità: tale onere gravava tradizionalmente sul giudice (e, dopo la riforma, sull'organo che ha applicato la pena), perciò eventuali ritardi o incompatibilità organizzative devono essere valutati nell'ambito dell'analisi dell'inerzia.
- In ogni decisione di revoca o di determinazione del destino della sanzione sostitutiva il giudice deve fornire motivazione completa e documentata: accertare l'avvio formale dell'esecuzione, le comunicazioni tra UEPE/ente e giudice, le eventuali proposte di collocamento del condannato e le ragioni degli eventuali insuccessi procedurali; solo così si può decidere se reintegrare la pena sostituita e far rivivere sanzioni amministrative accessorie.
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