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Ordinanza

Ordinanza n. 68/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- 22-01-2026, notificato in data 23 gennaio 2026, con cui il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto di ragione, il preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS- del 30 dicembre 2025.

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento per assistenza a persona con disabilità ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto la sua istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe dimostrato l’effettiva impossibilità di sostituirlo nella sede di provenienza né valutato la possibilità di applicare le misure sostitutive previste dalla circolare della Direzione Amministrativa dell’Esercito del 12 marzo 2025 per le temporanee prolungate assenze dei responsabili delle sezioni amministrative.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell’efficacia del diniego. Ha premesso che il trasferimento del militare richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 è subordinato alla compatibilità con le esigenze funzionali dell’Amministrazione, in ragione della locuzione “ove possibile”, e che l’Amministrazione dispone di discrezionalità nel bilanciamento tra l’interesse assistenziale del richiedente e le esigenze organizzative della Forza armata. Tali esigenze, tuttavia, devono essere esplicitate mediante elementi concreti riferiti alla sede di provenienza e, ove rilevante, a quella di destinazione, considerando grado, ruolo e specialità del richiedente. Nel caso concreto, il provvedimento aveva indicato specifiche criticità: l’incarico ricoperto dal ricorrente era previsto in via esclusiva nella struttura di appartenenza, non era possibile redistribuirne le funzioni ad altri ufficiali e non risultava disponibile una risorsa di pari livello da assegnare in sostituzione, con conseguente compromissione della continuità dell’azione amministrativa. Il TAR ha ritenuto tali ragioni concrete, decisive e assorbenti. Ha inoltre escluso, in via aggiuntiva, l’applicabilità della circolare del 12 marzo 2025, poiché riferita ad assenze temporanee e predeterminate, mentre la durata dell’assenza conseguente al trasferimento sarebbe incerta; inoltre, nell’unità di appartenenza non erano presenti ufficiali idonei alla sostituzione e le ulteriori soluzioni organizzative prospettate rientravano nella potestà organizzativa della Forza armata, non coercibile e prevalente, nel bilanciamento, rispetto alla richiesta di trasferimento a domanda. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione non attribuisce al militare un diritto assoluto al trasferimento presso la sede più vicina al domicilio della persona assistita: la locuzione “ove possibile” consente all’Amministrazione militare di valutare la compatibilità del trasferimento con le proprie esigenze organizzative e funzionali.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.

  • circolare della Direzione Amministrativa dell’Esercito del 12 marzo 2025

    Prevede misure sostitutive per temporanee prolungate assenze dei responsabili delle sezioni amministrative; il TAR ne ha escluso l’applicabilità a un trasferimento di durata incerta e in assenza di risorse sostitutive idonee.

Massime di principio

  • Nel valutare una richiesta di trasferimento di un militare per assistenza a una persona con disabilità ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, l’Amministrazione deve bilanciare l’interesse assistenziale del richiedente con le esigenze organizzative e funzionali della Forza armata, non essendo il trasferimento un diritto assoluto in ragione della clausola “ove possibile”.
  • Il diniego di trasferimento per assistenza a una persona con disabilità è legittimamente motivato quando individua elementi concreti e specifici ostativi al trasferimento, riferiti alla sede di servizio e coerenti con il grado, la posizione di ruolo e la specialità del militare, quali l’impossibilità di redistribuire le funzioni e l’assenza di una risorsa sostitutiva di pari livello.
  • Il richiamo alle esigenze funzionali dell’Amministrazione militare non può essere generico o apodittico; deve descrivere il pregiudizio organizzativo effettivamente derivante dalla sottrazione del militare e la concreta impossibilità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa con soluzioni alternative.
  • Le misure organizzative previste da una circolare per la sostituzione di assenze temporanee e predeterminate non sono automaticamente applicabili a un trasferimento la cui durata sia incerta, soprattutto quando non vi siano risorse idonee alla sostituzione nella struttura di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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