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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46939/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché dagli atti risultava che la persona nei cui confronti era stata richiesta la dichiarazione di riconoscimento della sentenza estera era deceduta il 4 luglio 2001, ossia anteriormente sia all'ordinanza impugnata che alla proposizione del ricorso per cassazione; perciò non poteva derivare alcun effetto utile dalla decisione sulla richiesta di riconoscimento

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riconoscimento, ai fini della recidiva e di ogni altro effetto penale della condanna, della sentenza irrevocabile del 4 giugno 1992 pronunciata dal Tribunale di Monaco nei confronti di Vittorio Siracusano per importazione illecita e traffico illecito di stupefacenti; la Procura generale ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Catania che aveva dichiarato inammissibile tale richiesta, deducendo inosservanza ed errata applicazione dell'art. 730 c.p.p. in relazione all'art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, sostenendo che gli effetti di una sentenza straniera devono essere espressamente riconosciuti dall'autorità giudiziaria interna

Norme richiamate

  • art. 730 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la procedura di riconoscimento delle sentenze straniere; nel caso non è stata sostanzialmente interpretata perché il procedimento è stato ritenuto privo di interesse per la morte del condannato

  • art. 733 cod. proc. pen.

    Collegata alle disposizioni procedurali per il riconoscimento delle sentenze straniere; come sopra, l'iter non è stato valutato nel merito a causa dell'estinzione per decesso

  • art. 12 cod. pen.

    Riferimento normativo citato nel ricorso (probabilmente in relazione agli effetti penali della condanna), non invece oggetto di interpretazione decisiva nella sentenza impugnata

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la necessità di riconoscimento espresso degli effetti delle sentenze straniere; la Corte di Cassazione non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale di tale norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta morte del destinatario della misura

Massime di principio

  • La procedura di riconoscimento di una sentenza straniera diventa priva di oggetto se la persona nei cui confronti è richiesta produce gli effetti è deceduta prima della decisione: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse sostanziale
  • Prima di proporre istanze o ricorsi per il riconoscimento di condanne estere è necessario verificare lo stato di vita e l'eventuale sopravvenienza di cause di estinzione (es. decesso), poiché la loro esistenza può rendere inutile qualsiasi provvedimento
  • Se una questione di merito (ad es. l'interpretazione di norme sovranazionali o nazionali sul riconoscimento) non è stata esaminata perché il procedimento è stato interrotto per ragioni procedurali, non si possono trarre precedenti vincolanti su tali profili sostanziali
  • Gli uffici requirenti devono curare l'acquisizione di certificazioni anagrafiche o comunicazioni ufficiali prima di sostenere la necessità di rimedi giurisdizionali che produrrebbero effetti solo su persone vive
  • In situazioni analoghe, quando la domanda di riconoscimento è volta a produrre effetti penali (es. recidiva), l'interesse concreto dell'azione è condizione di procedibilità: la sua assenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione

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