Sentenza n. 8267/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto m_A81C7D3.REG._DECRETI.R.0000827 del 16.5.24. nonché della nota prot. 7316.16 del 16.5.2024 Docc. 1 e 2) di trasmissione del decreto, con il quale è adottato provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decorrenza ed efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa (15.4.2024-19.4.2024); - per quanto occorra, degli atti e dei verbali VE00037/2024/CO del 15.4.2024 e del provvedimento 204/170/CO/0083 ATS INSUBRIA di sospensione dell’attività imprenditoriale, in relazione ai motivi di ricorso dedotti; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, per quanto lesivo della posizione fatta valere dalla ricorrente; - della segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’inserimento nel casellario informatico degli operatori, nonché al Provveditorato interregionale alle OO.PP. competente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, unitamente agli atti presupposti e alla segnalazione all'ANAC e al Provveditorato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, avente efficacia per il periodo di sospensione dell'attività imprenditoriale dal 15 al 19 aprile 2024, nonché gli atti e verbali relativi alla sospensione, la segnalazione all'ANAC per l'inserimento nel casellario informatico degli operatori e gli ulteriori atti connessi. Prima della decisione, con atto depositato il 2 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, la parte possa disporre dell'azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve quindi prendere atto della dichiarazione, non essendo configurabile una giurisdizione oggettiva finalizzata al solo accertamento dell'illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate, considerata la costituzione meramente formale dell'amministrazione e l'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso, quando non sussista un interesse residuo alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.
- A fronte di una dichiarazione chiara di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- La giurisdizione amministrativa non è una giurisdizione oggettiva diretta all'accertamento della legittimità degli atti in assenza di uno specifico interesse di parte alla decisione.
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