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Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del provvedimento di VIA relativo a un impianto agrovoltaico di potenza nominale di 23,49 MW nel territorio di Mesagne, con opere di connessione anche nel territorio di Latiano

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società proponente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rigettato la richiesta di rilascio della VIA per un progetto di impianto agrovoltaico, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni poste necessitano di approfondimento nella sede di merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito né ha disposto la sospensione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che le questioni dedotte richiedessero approfondimento nella più idonea sede di merito e che le esigenze della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 25 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante una misura cautelare immediata, attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando le esigenze della parte ricorrente risultino adeguatamente tutelabili in tal modo.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Il giudice, in sede cautelare, può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito quando ritenga che la sollecita definizione del giudizio sia una tutela adeguata.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un ricorso cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può evitare di pronunciarsi sulla sospensione e tutelare provvisoriamente la parte mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'atto, purché la sollecita definizione del giudizio sia concretamente adeguata alle esigenze rappresentate dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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