Cassazione Civile, Ordinanza n. 08467/2026 del 04/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF e ICI per annualità 2009 e 2012. Il contribuente aveva dedotto plurimi vizi dell'atto: inesistenza della notifica, mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti, omessa indicazione del responsabile del procedimento e decadenza del potere di riscossione. In primo grado la domanda era stata accolta solo per il ruolo relativo all'ICI 2009, per difetto di notifica dell'avviso presupposto. In appello, il contribuente censurava tra l'altro il rigetto della doglianza sulla nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva però confermato integralmente la decisione di primo grado, senza pronunciarsi su quel motivo. In cassazione il ricorrente ha quindi denunciato, con un unico motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, richiamando l'art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha accertato che il giudice d'appello non si era pronunciato sulla specifica censura relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, vizio che non poteva ritenersi assorbito in una reiezione implicita. Verificata l'omissione e trattandosi di questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando la cartella di pagamento per nullità derivante dalla mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per l'evoluzione della giurisprudenza; l'agente della riscossione è stato invece condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello integra il vizio denunciato in cassazione quando la censura sia stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso, senza che sia sufficiente un rigetto implicito non desumibile dal complessivo tenore della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia viene fatto valere come nullità della sentenza impugnata.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007
Per le cartelle notificate dopo il 1° giugno 2008 è necessaria, a pena di nullità, l'indicazione sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia di quello di emissione e notificazione della cartella.
art. 7 l. 212/2000
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare l'ufficio e il responsabile del procedimento, oltre agli altri elementi informativi previsti dallo Statuto del contribuente.
art. 8, comma 2, lett. c), l. 241/1990
La normativa generale sul procedimento amministrativo è richiamata come base del dovere di individuare il responsabile del procedimento per rendere personalizzato e trasparente il rapporto amministrativo.
art. 111 Cost.
I principi di economia processuale e ragionevole durata del processo giustificano, in presenza di una questione di puro diritto, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Una volta accertata l'omessa pronuncia e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare e decidere nel merito.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La cartella di pagamento è il veicolo dell'iscrizione a ruolo e deve contenere gli elementi prescritti dalla normativa speciale richiamata.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile quando il giudice di merito ometta di decidere su una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile, ritualmente dedotta e specificamente riprodotta in cassazione nei suoi termini essenziali, con indicazione dell'atto in cui è stata proposta.
- La cartella di pagamento notificata dopo il 1° giugno 2008 è nulla se non reca l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, poiché tale figura è distinta da quella del responsabile della sola emissione e notificazione dell'atto.
- L'indicazione del solo responsabile della stampa e notificazione della cartella non sana l'omessa indicazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, trattandosi di procedimenti ontologicamente diversi e funzionalmente distinti.
- La prescrizione normativa sul responsabile del procedimento risponde a finalità di trasparenza, personalizzazione del rapporto amministrativo e tutela del diritto di difesa del contribuente.
- Quando la censura accolta riguarda una questione di diritto e non richiede nuovi accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può definire la causa nel merito, evitando il rinvio per ragioni di economia processuale.
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