Regolamento (UE) 2024/2104
Regolamento delegato (UE) 2024/2104 della Commissione, del 27 giugno 2024, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 per consentire, in casi basati sul rischio o sui precedenti di conformità, di richiedere una notifica preventiva dell’arrivo di determinate merci provenienti da paesi terzi. La notifica è trasmessa tramite TRACES e contiene un set armonizzato di informazioni utili per l’identificazione della partita, la sua destinazione e l’uso previsto, nonché per il coordinamento con le autorità doganali. Il testo disciplina anche il formato elettronico, la firma e il sigillo digitali, nonché la possibilità per le autorità di inserire nella stessa notifica la documentazione dei controlli ufficiali e le relative decisioni. L’applicazione è differita al 3 marzo 2025 per consentire l’interconnessione con i sistemi doganali dell’Unione.
Regole sui casi e sulle condizioni in cui le autorità competenti possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo nell’Unione di talune merci provenienti da paesi terzi, tramite TRACES.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di talune merci in entrata nell’Unione da paesi terzi che non rientrano nei controlli sistematici previsti dagli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2017/625, ma che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del medesimo regolamento. Riguarda gli operatori responsabili delle partite e le autorità competenti degli Stati membri, con riferimento al primo posto di controllo frontaliero di arrivo nell’Unione situato nel territorio dello Stato membro interessato. È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in applicazione dal 3 marzo 2025; resta ferma la possibilità di usare notifiche in TRACES in una lingua ufficiale dell’Unione diversa da quella dello Stato membro di ingresso se quest’ultimo vi acconsente.
Notifica dell’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2017/625 per consentire alle autorità competenti di richiedere, in situazioni selezionate, una notifica preventiva dell’arrivo di determinate merci provenienti da paesi terzi. La finalità è rafforzare l’efficienza dei controlli ufficiali e il coordinamento con le dogane, in particolare per partite che possono comportare rischi sanitari o ambientali o che presentano precedenti di conformità rilevanti.
Contesto normativo e finalità
Il testo si colloca nel sistema dei controlli ufficiali della filiera agroalimentare istituito dal regolamento (UE) 2017/625. I considerando spiegano che, per le merci che non rientrano negli articoli 47 e 48 ma che sono soggette a controlli ai posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 44, occorre disporre in anticipo di informazioni standardizzate per identificare le partite, la loro destinazione e l’uso previsto, così da organizzare i controlli in modo efficace ed evitare l’introduzione nell’Unione di rischi non gestiti.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le merci in entrata nell’Unione da paesi terzi che sono soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri in forza dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, ma non ai controlli automatici previsti dagli articoli 47 e 48. La richiesta di notifica può essere rivolta agli operatori solo quando ricorrono i presupposti di rischio o di conformità previsti dall’articolo 2 e il primo posto di controllo frontaliero di arrivo è situato nel territorio dello Stato membro dell’autorità competente che impone la notifica.
Casi in cui può essere richiesta la notifica
L’articolo 2 individua due condizioni alternative che devono essere prese in considerazione per giustificare la richiesta:
- i rischi sanitari per l’uomo, gli animali o le piante, i rischi per il benessere degli animali e, per OGM e prodotti fitosanitari, anche i rischi per l’ambiente;
- i precedenti di conformità delle merci alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.
In ogni caso, le merci devono essere soggette a controlli ufficiali presso un posto di controllo frontaliero ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera b).
Definizioni e infrastruttura digitale
Ai fini del regolamento, TRACES è il sistema di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625. Sono inoltre richiamate le definizioni di firma elettronica e di sigilli elettronici avanzato e qualificato, per assicurare che la notifica e la certificazione elettronica siano gestite con standard di sicurezza e autenticità coerenti con il regolamento eIDAS e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506.
Contenuto della notifica di arrivo
La notifica deve essere compilata dall’operatore responsabile della partita e inserita in TRACES prima dell’arrivo della merce. Deve essere redatta in una lingua ufficiale dell’Unione dello Stato membro di ingresso, salvo che tale Stato consenta una diversa lingua ufficiale dell’Unione.
La notifica deve includere una serie di informazioni standardizzate, tra cui:
- dati del mittente/speditore;
- identificazione del primo posto di controllo frontaliero di arrivo;
- dati del destinatario e del luogo di consegna definitiva;
- identificazione del responsabile della partita nello Stato membro;
- documentazione che accompagna la partita e riferimenti commerciali;
- data e ora stimate di arrivo;
- paese di origine o di coltivazione/produzione;
- mezzo di trasporto finale e suo identificativo;
- stabilimenti di origine;
- categoria di temperatura richiesta;
- numero del contenitore e sigillo;
- uso previsto o categoria della merce;
- informazioni sulla conformità;
- destinazione prevista dopo il controllo.
Per la descrizione delle merci è richiesto anche il riferimento alla nomenclatura combinata (NC) e al codice TARIC, oltre a dati quantitativi e descrittivi quali peso netto e lordo, tipo e numero di imballaggi, numero di lotto, tipo di prodotto e numero di pezzi o volume.
Destinazione della partita dopo il controllo
La notifica deve indicare la destinazione della partita una volta lasciato il posto di controllo frontaliero. Il regolamento contempla varie opzioni, tra cui:
- immissione sul mercato interno;
- transito verso un paese terzo, con indicazione del paese di destinazione e, se del caso, del posto di controllo frontaliero di uscita nello stesso Stato membro;
- trasferimento verso un punto di controllo per ulteriori controlli ufficiali;
- successivo trasporto verso una struttura designata ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2124;
- per talune partite di additivi per mangimi non autorizzati di origine non animale e di prodotti fitosanitari non autorizzati, invio a deposito doganale, struttura di deposito per custodia temporanea, zona franca o stabilimento del settore dei mangimi.
Gestione dei controlli ufficiali e decisioni
Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono aggiungere nella notifica inserita in TRACES la documentazione scritta dei controlli ufficiali e le relative decisioni. Tra le decisioni espressamente elencate figurano l’idoneità per il mercato interno, per il trasferimento, per il successivo trasporto, per il transito, l’idoneità per le merci non conformi e la non idoneità.
Firma elettronica e sigillo delle autorità
La notifica deve essere firmata dall’operatore responsabile con firma elettronica. Inoltre, il documento elettronico deve recare il sigillo elettronico avanzato o qualificato delle autorità competenti, così da garantire l’autenticità della procedura e l’integrità dei dati trasmessi.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma trova applicazione solo dal 3 marzo 2025. La data differita è motivata dalla necessità di completare il collegamento tra TRACES e il sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico doganale dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito
Stabilisce, in attuazione dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono imporre agli operatori la notifica dell’arrivo di talune merci in entrata nell’Unione che non sono soggette agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) 2017/625.
Presupposti per richiedere la notifica
La richiesta può essere formulata quando la notifica è necessaria alla luce dei rischi sanitari per uomo, animali o piante, dei rischi per il benessere animale o, per OGM e prodotti fitosanitari, anche dei rischi per l’ambiente, oppure sulla base dei precedenti di conformità delle merci alla normativa UE richiamata dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Inoltre, le merci devono essere soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 3, lettera b).
Definizioni rilevanti e strumenti informatici
Definisce TRACES come il sistema di cui all’articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625. Richiama inoltre le nozioni di firma elettronica, sigillo elettronico avanzato e sigillo elettronico qualificato in coerenza con il regolamento (UE) n. 910/2014 e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506.
Condizioni formali della notifica di arrivo
La notifica deve essere inserita in TRACES dall’operatore responsabile della partita, prima dell’arrivo, in una lingua ufficiale dell’Unione dello Stato membro di ingresso, salvo diverso consenso dello Stato membro. Deve includere informazioni standardizzate sufficienti a identificare immediatamente e inequivocabilmente la partita, la sua destinazione e l’uso previsto, nonché una dichiarazione dell’operatore attestante che i dati forniti sono veritieri e completi.
Contenuto informativo della notifica
La notifica deve contenere un elenco dettagliato di dati relativi al mittente, al posto di controllo frontaliero di primo arrivo, al destinatario, al luogo di consegna definitiva, al responsabile nello Stato membro, ai documenti commerciali e ufficiali, alla data e ora stimate di arrivo, al paese di origine, al mezzo di trasporto finale, al luogo di carico, agli stabilimenti di origine, alla temperatura richiesta, a contenitori e sigilli, all’uso previsto, alla conformità e alla destinazione della partita dopo il controllo. Per la descrizione commerciale della merce sono richiesti anche codice e titolo NC, codice TARIC, peso netto e lordo, tipo e numero di imballaggi, numero di lotto, tipo di prodotto e numero di pezzi o volume.
Destinazioni e casi particolari
La notifica deve indicare se la partita è destinata al mercato interno, al transito, al trasferimento verso un punto di controllo, al successivo trasporto verso una struttura designata, oppure, per specifiche categorie di merci non autorizzate, verso un deposito doganale, una struttura di deposito per la custodia temporanea, una zona franca o uno stabilimento del settore dei mangimi. Sono disciplinati anche i casi di transito verso un paese terzo e l’indicazione del posto di controllo frontaliero di uscita quando la merce attraversa l’Unione su strada, ferrovia o via navigabile.
Integrazione dei risultati dei controlli ufficiali
Le autorità competenti dei posti di controllo frontalieri possono aggiungere in TRACES la documentazione scritta dei controlli ufficiali effettuati ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/625 e le decisioni conseguenti, comprese le decisioni di idoneità per mercato interno, trasferimento, successivo trasporto, transito, merci non conformi o non idoneità.
Firma elettronica e sigillo elettronico
Le notifiche di arrivo devono essere firmate in TRACES dall’operatore responsabile con firma elettronica e recare il sigillo elettronico avanzato o qualificato delle autorità competenti, secondo le regole UE richiamate dal regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 marzo 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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