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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1845

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1845 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32024R1845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per adeguare gli elenchi delle zone di Canada e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’UE di taluni prodotti avicoli. Le modifiche riflettono la valutazione della Commissione sulla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e sulle misure di contenimento adottate dai due paesi, incluse le zone soggette a restrizioni e l’abbattimento totale. Il testo contiene anche una rettifica di errori relativi alle date finali delle zone US-2.603 e US-2.604, con efficacia retrodatata al 14 giugno 2024.

Modifica e rettifica degli elenchi di zone del Canada e degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso nell’UE per pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di HPAI e sulle relative sospensioni/riammissioni all’ingresso nell’Unione. La rettifica dell’articolo 2 si applica dal 14 giugno 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli elenchi di ingresso per prodotti avicoli da Canada e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1845 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il provvedimento è adottato alla luce di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Canada e negli Stati Uniti e delle misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie dei due paesi.

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 (“normativa in materia di sanità animale”) e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissano le condizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 disciplina, in concreto, gli elenchi delle provenienze ammesse; gli allegati V e XIV sono quelli rilevanti per il pollame, il materiale germinale di pollame e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Valutazione della Commissione e finalità delle misure

Dalle notifiche di Canada e Stati Uniti emergevano focolai HPAI con successive misure di restrizione, tra cui l’istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e l’abbattimento totale negli stabilimenti infetti. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche e le misure adottate, ha ritenuto che la situazione non rappresentasse più una minaccia tale da giustificare il permanere della sospensione per tutte le zone interessate e che fosse quindi opportuno aggiornare gli elenchi allegati al regolamento 2021/404.

Modifiche agli allegati V e XIV

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV secondo l’allegato, parte I, del regolamento. Le tabelle riguardano le zone del Canada e degli Stati Uniti autorizzate per l’ingresso nell’Unione di:

  • partite di pollame e materiale germinale di pollame;
  • carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per gli Stati Uniti sono aggiornate varie zone già censite negli allegati, con nuove date di fine o con l’aggiunta di nuove zone riferite allo Stato del Minnesota. In particolare, sono inserite le zone US-2.660, US-2.661, US-2.662 e US-2.663, descritte come aree circolari di 10 km di raggio nei counties di Lyon, Stearns, Swift e Pipestone.

Rettifica delle date per le zone US-2.603 e US-2.604

L’articolo 2 contiene una rettifica del regolamento 2021/404, resa necessaria perché il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1694 aveva riportato erroneamente i termini finali delle zone US-2.603 e US-2.604. La correzione vale sia per l’allegato V sia per l’allegato XIV, parte 1, sezione B, con applicazione dal 14 giugno 2024. Le date rettificate sono fissate al 1° giugno 2024 come termine finale.

Entrata in vigore, efficacia e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La rettifica di cui all’articolo 2 produce effetti dal 14 giugno 2024, al fine di allineare la disciplina alle correzioni apportate al precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/1694.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato, parte I, del regolamento. Le modifiche riguardano le voci del Canada e degli Stati Uniti negli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Riammissione/sospensione in funzione della situazione HPAI

Le considerazioni della Commissione portano a sospendere o riaprire l’ingresso in base alla situazione epidemiologica nei territori interessati. In particolare, sono introdotte o aggiornate le zone colpite negli Stati Uniti nello Stato del Minnesota (US-2.660, US-2.661, US-2.662, US-2.663) con descrizione delle aree di restrizione di 10 km attorno ai focolai; per il Canada e per varie zone statunitensi sono aggiornate le date di inizio e fine applicabili nelle tabelle degli allegati V e XIV.

Rettifica delle date per le zone US-2.603 e US-2.604

L’articolo 2 rettifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per correggere gli errori relativi ai termini finali delle zone US-2.603 e US-2.604, con applicazione a decorrere dal 14 giugno 2024. Le date corrette sono: in allegato V, parte 1, sezione B, dal 28.12.2023 al 1.6.2024; in allegato XIV, parte 1, sezione B, dal 28.12.2023 al 1.6.2024.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’articolo 2 si applichi retroattivamente dal 14 giugno 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionalecontrolli alle importazionisicurezza alimentare

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