Regolamento (UE) 2024/1988
Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2024, relativo alle statistiche sui fondi di investimento e che abroga la decisione (UE) 2015/32 , (BCE/2014/62) (BCE/2024/17), (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde la disciplina BCE sulle statistiche dei fondi di investimento, aggiornando e ampliando gli obblighi di segnalazione per ottenere dati più frequenti, completi e comparabili. Introduce una struttura dettagliata di rilevazione mensile e annuale, disciplina l’uso di fonti alternative e stime da parte delle BCN e prevede un articolato sistema di deroghe per i fondi di minori dimensioni o soggetti a vincoli contabili particolari. Dal 1° dicembre 2025 sostituisce il regolamento (UE) n. 1073/2013 e abroga la decisione (UE) 2015/32 sulle deroghe, mantenendo un regime transitorio fino a novembre 2025.
Statistica BCE sui fondi di investimento: obblighi di segnalazione, classificazione, deroghe e trasmissione dei dati sui fondi di investimento residenti nell’area dell’euro, con abrogazione del regolamento 1073/2013 e della decisione sulle deroghe del 2015.
Ambito di applicazione
Si applica ai fondi di investimento (FI) residenti negli Stati membri la cui moneta è l’euro, e, in taluni casi, anche ad altri intermediari finanziari (AIF) e alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) coinvolti nella raccolta o nella trasmissione di talune informazioni statistiche. Riguarda le informazioni sulle attività e passività, sui redditi percepiti, sui dividendi pagati, sulle commissioni versate dagli azionisti e sulla classificazione dei FI; in materia di quote/partecipazioni al portatore può coinvolgere anche IFM o AIF depositari. Sono esclusi, tra gli altri, i fondi pensione e i fondi comuni monetari; gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro non sono destinatari diretti degli obblighi, pur dovendo predisporre misure nazionali coerenti con lo statuto SEBC e il regolamento 2533/98.
Regolamento (UE) 2024/1988 della BCE relativo alle statistiche sui fondi di investimento
Il regolamento rifonde la disciplina statistica BCE sui fondi di investimento alla luce dell’esigenza di disporre di dati più frequenti, armonizzati e completi per l’analisi monetaria e finanziaria, la politica monetaria e la stabilità finanziaria. I considerando evidenziano che le fonti regolamentari o commerciali già esistenti non sono sufficienti per copertura, qualità e comparabilità dei dati, e che occorre integrare le informazioni sui fondi con quelle già raccolte in altri archivi BCE e con dati di vigilanza, riducendo al contempo gli oneri di segnalazione.
Ambito soggettivo e finalità statistiche
Il regolamento riguarda i fondi di investimento residenti nell’area dell’euro e, in alcune ipotesi, anche AIF e IFM coinvolti nella segnalazione di specifiche informazioni. La nozione di FI include gli organismi di investimento collettivo che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, costituiti in forma contrattuale, trust, societaria o equivalente; sono esclusi i fondi pensione e i fondi comuni monetari. Il testo mira a garantire che tutti i soggetti classificati nel sottosettore S.124 del SEC 2010 siano inclusi nella popolazione statistica, anche quando la nozione statistica di FI sia più ampia della disciplina settoriale di vigilanza su FIA e OICVM.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 contiene definizioni essenziali per l’applicazione del regolamento, tra cui residente, BCN competente, informazioni titolo per titolo, quote/partecipazioni nominative e al portatore, AIF, depositario, OICVM e FI non OICVM. È particolarmente importante la distinzione tra quote/partecipazioni nominative e al portatore, perché incide sulla modalità di raccolta dei dati relativi ai titolari finali e sulla possibilità per le BCN di ricorrere a fonti indirette o a soggetti depositari.
Popolazione degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione
Ai sensi dell’articolo 3, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono i FI residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro; se il FI è privo di personalità giuridica, segnala il soggetto che lo rappresenta giuridicamente. Se un fondo è articolato in sottofondi con separazione patrimoniale e garanzia autonoma delle quote di ciascun comparto, ogni sottofondo è considerato un FI distinto. La norma include inoltre AIF e IFM soggetti a obblighi statistici BCE in specifiche ipotesi richiamate dal regolamento.
Elenco statistico e pubblicità degli operatori
L’articolo 4 disciplina la tenuta dell’elenco statistico dei FI da parte del Comitato esecutivo BCE e, per AIF e IFM, da parte delle BCN. I FI devono informare la BCN competente della propria esistenza entro una settimana dall’inizio dell’attività, se l’informazione non è già disponibile tramite il quadro nazionale di vigilanza o cooperazione locale. La BCE e le BCN pubblicano gli elenchi aggiornati per via elettronica; se un soggetto si è affidato in buona fede a un elenco errato, la BCE non irroga sanzioni per l’eventuale mancato adempimento derivante da tale errore. Se l’esclusione dall’elenco è manifestamente errata, FI, AIF e IFM devono comunque segnalare i dati richiesti.
Contenuto degli obblighi di segnalazione
L’articolo 5 è il cuore del regolamento. I FI devono trasmettere: consistenze di fine mese di attività e passività; flussi mensili da rivalutazione o operazioni; reddito mensile percepito; dividendi versati per ciascuna classe di azioni; commissioni annuali versate dagli azionisti; e informazioni di classificazione del FI. Per alcune voci è richiesta la segnalazione titolo per titolo secondo gli allegati I e II. L’articolo 6 aggiunge il dettaglio sui titolari di quote/partecipazioni, imponendo la disaggregazione per residenza e settore istituzionale delle quote nominative e, per le quote al portatore, prevedendo una raccolta indiretta secondo le istruzioni BCN o tramite depositari IFM/AIF, ove ricorrano determinate condizioni.
Fonti alternative, stime e integrazione con altri quadri regolamentari
L’articolo 7 consente alle BCN di utilizzare dati già raccolti da autorità nazionali competenti nell’ambito della direttiva 2011/61/UE, in particolare tramite meccanismi di cooperazione locale, purché siano rispettate le regole di riservatezza del SEBC. Le BCN possono inoltre stimare il reddito percepito sulla base delle attività del fondo, secondo una metodologia concordata con la BCE, e compilare le commissioni e i dati di classificazione utilizzando fonti disponibili, incluse informazioni statistiche già acquisite ai fini BCE.
Tempistiche di trasmissione
L’articolo 8 stabilisce termini precisi: i dati mensili devono essere trasmessi alla BCE entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento; i dati di classificazione entro la fine del 28° giorno lavorativo successivo alla costituzione del FI o alla variazione dei dati di classificazione; i dati annuali entro il 30 giugno di ogni anno. Se una deroga autorizza segnalazioni non mensili, la trasmissione alla BCE deve avvenire entro il 28° giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.
Norme contabili e criteri di valutazione
L’articolo 9 impone ai soggetti segnalanti di rispettare le norme contabili della direttiva 86/635/CEE e le altre norme internazionali applicabili, di utilizzare ove possibile il fair value o i prezzi di mercato, di segnalare attività e passività totali su base lorda e di riferire i dati secondo le più recenti valutazioni disponibili. Queste regole sono importanti per la comparabilità e per la corretta costruzione delle serie statistiche.
Sistema delle deroghe
L’articolo 10 costruisce un sistema articolato di deroghe per ridurre l’onere di segnalazione. Le BCN possono esentare i FI più piccoli dagli obblighi mensili sulle principali voci, purché i fondi non derogati coprano almeno il 95% delle attività totali nel rispettivo Stato membro; per alcuni Stati con attività complessive dei FI non superiori all’1% del totale dell’area euro, la soglia di copertura richiesta è dell’80%. In caso di deroga, restano dovute almeno segnalazioni trimestrali su consistenze e flussi relativi alle quote/partecipazioni in FI. Sono inoltre previste deroghe per FI non OICVM soggetti a norme contabili che consentono valutazioni meno frequenti del mese, con obblighi di segnalazione allineati alla frequenza contabile ma almeno annuali o trimestrali a seconda della voce; per i titoli privi di ISIN o altro codice valido la deroga opera entro soglie di valore di mercato dell’1% o del 5%. L’articolo disciplina anche deroghe per le informazioni sui titolari delle quote e per la fase iniziale di emissione delle quote/partecipazioni nominative o al portatore, oltre a una deroga transitoria fino al secondo trimestre 2026 per specifiche segnalazioni trimestrali.
Requisiti minimi, cooperazione locale e poteri di controllo
L’articolo 11 rinvia ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione dell’allegato IV, che impongono puntualità, correttezza aritmetica, completezza, capacità di spiegare le variazioni e rispetto della politica di revisione. Le BCN devono definire e attuare le modalità nazionali di segnalazione e possono creare meccanismi di cooperazione locale con le autorità nazionali competenti. L’articolo 13 attribuisce alle BCN il potere di verificare o raccogliere coattivamente i dati, soprattutto quando il soggetto segnalante non rispetti i requisiti minimi.
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
L’articolo 12 impone ai FI di notificare alla BCN competente fusioni, scissioni o altre riorganizzazioni che possano incidere sul rispetto degli obblighi di segnalazione e che siano di dominio pubblico. La notifica deve intervenire con congruo anticipo e indicare le procedure da seguire per continuare ad adempiere correttamente agli obblighi statistici.
Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in applicazione
L’articolo 14 stabilisce la clausola di anteriorità: fino a novembre 2025 compreso, FI, AIF e IFM continuano a segnalare secondo il regolamento (UE) n. 1073/2013. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 1° dicembre 2025; fa eccezione l’articolo 10 sulle deroghe, applicabile già dall’entrata in vigore. Dal 1° dicembre 2025 sono abrogati sia la decisione (UE) 2015/32 sulle deroghe sia il regolamento (UE) n. 1073/2013, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato V.
Allegati tecnici
Gli allegati I e II dettagliano le tabelle di segnalazione, le categorie di strumenti e i settori economici, nonché gli attributi delle informazioni titolo per titolo e la classificazione dei FI. L’allegato III spiega come distinguere tra aggiustamenti da rivalutazione e operazioni finanziarie; l’allegato IV definisce i requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione; l’allegato V fornisce la corrispondenza con il precedente regolamento 1073/2013. Per il professionista, questi allegati sono decisivi perché determinano il contenuto operativo delle segnalazioni e la corretta classificazione dei dati da trasmettere alla BCN competente.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e popolazione segnalante
L’articolo 1 stabilisce obblighi di segnalazione statistica per i FI e, in alcuni casi, per AIF e IFM, con riferimento a attività, passività, redditi, dividendi e commissioni. L’articolo 2 definisce in modo puntuale FI, residente, BCN competente, informazioni titolo per titolo, quote/partecipazioni nominative e al portatore, IFM, AIF, depositario, OICVM e FI non OICVM.
Individuazione degli operatori effettivamente soggetti e elenco statistico
L’articolo 3 limita la popolazione segnalante ai FI residenti nell’area dell’euro, considerando ciascun sottofondo come FI autonomo se patrimonialmente separato; include inoltre AIF e IFM soggetti a obblighi ex articolo 6, paragrafo 3, lettera b). L’articolo 4 prevede un elenco statistico dei FI tenuto dal Comitato esecutivo BCE, la pubblicazione degli elenchi da parte di BCE e BCN, l’obbligo dei FI di comunicare l’avvio attività entro una settimana e una tutela per il segnalante in buona fede che abbia fatto affidamento su un elenco errato.
Obblighi di segnalazione e contenuto delle informazioni
L’articolo 5 impone ai FI la trasmissione mensile delle consistenze di fine mese di attività e passività, dei flussi mensili da rivalutazione o operazioni, del reddito mensile, dei dividendi per classe di azioni, delle commissioni annuali e dei dati di classificazione del FI. Per determinate voci è prevista la segnalazione titolo per titolo secondo gli allegati I e II.
Quote/partecipazioni, residenza e settore dei titolari
L’articolo 6 disciplina la disaggregazione per residenza e settore istituzionale dei titolari di quote/partecipazioni nominative e, per le quote al portatore, prevede diverse modalità di raccolta tramite il FI emittente, ovvero tramite depositari IFM/AIF, secondo istruzioni BCN. Le BCN possono inoltre derivare i dati da informazioni disponibili, incluse quelle raccolte ai sensi del regolamento 1011/2012, se rispettati i requisiti di tempestività e minimi dell’allegato IV.
Fonti alternative, stime e utilizzo di dati di vigilanza
L’articolo 7 autorizza le BCN a ottenere da autorità nazionali competenti dati già raccolti nell’ambito della direttiva 2011/61/UE, nel rispetto della cooperazione locale e della riservatezza SEBC. Consente anche stime del reddito percepito e la compilazione delle commissioni e dei dati di classificazione da fonti disponibili presso la BCN.
Tempistiche di trasmissione alla BCE
L’articolo 8 stabilisce che le BCN fissino frequenza e tempistica di ricezione dai soggetti segnalanti e che trasmettano alla BCE: dati mensili entro il 28° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento; dati di classificazione entro il 28° giorno lavorativo successivo al mese di costituzione o di variazione; dati annuali entro il 30 giugno di ogni anno. Se opera una deroga che consente segnalazioni non mensili, la trasmissione alla BCE avviene entro il 28° giorno lavorativo successivo al periodo di riferimento.
Criteri contabili e criteri di valutazione
L’articolo 9 impone, salvo deroga, il rispetto della direttiva 86/635/CEE e delle norme internazionali applicabili, l’uso ove possibile dei prezzi di mercato, la segnalazione lorda di attività e passività totali e l’uso delle più recenti valutazioni disponibili secondo la frequenza prevista e i termini BCN.
Deroghe per dimensione, caratteristiche contabili e dati titolo per titolo
L’articolo 10 consente deroghe per i FI più piccoli, subordinandole alla copertura di almeno il 95% o, in taluni Stati con FI poco rilevanti nell’area euro, dell’80% delle attività totali nel bilancio aggregato mensile. Le deroghe comportano comunque segnalazioni trimestrali minime per le quote/partecipazioni in FI. Sono inoltre previste deroghe per FI non OICVM soggetti a norme contabili che richiedono valutazioni meno frequenti del mese, per i dati titolo per titolo su titoli privi di ISIN o altro codice valido sotto soglie dell’1% o del 5%, per le informazioni di cui all’articolo 6 e per specifiche situazioni transitorie; fino al secondo trimestre 2026 compreso può essere concessa la segnalazione trimestrale di talune voci di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).
Requisiti minimi, cooperazione locale e poteri di controllo
L’articolo 11 rinvia ai requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale e revisione dell’allegato IV e impone alle BCN di definire le disposizioni nazionali di segnalazione, potendo istituire meccanismi di cooperazione locale con le autorità competenti. L’articolo 13 attribuisce alle BCN il potere di verifica e di raccolta coattiva delle informazioni, in particolare in caso di mancato rispetto dei requisiti minimi.
Gestione di fusioni, scissioni e riorganizzazioni
L’articolo 12 impone ai FI di notificare con congruo anticipo BCN competente ogni fusione, scissione o riorganizzazione che possa incidere sugli obblighi di segnalazione e che sia di dominio pubblico, indicando le procedure da seguire per adempiere correttamente.
Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore
L’articolo 14 mantiene applicabile fino a novembre 2025 il regime del regolamento 1073/2013. L’articolo 16 abroga la decisione (UE) 2015/32 con effetto dal 1° dicembre 2025 e l’articolo 17 abroga il regolamento (UE) n. 1073/2013 dal medesimo momento, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato V. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° dicembre 2025, mentre l’articolo 10 sulle deroghe si applica già dall’entrata in vigore.
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