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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1840

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1840 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 e (UE) 2022/1092 della Commissione per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua diversi atti di esecuzione del sistema statistico europeo delle imprese alla nuova NACE Rev. 2.1, introdotta dal regolamento delegato (UE) 2023/137. Per accompagnare il passaggio, introduce misure transitorie di doppia trasmissione e doppia codifica per il 2025, estende alcune doppie trasmissioni agli anni 2026-2027 per le statistiche congiunturali e prevede una proiezione a ritroso per i dati sulle catene globali del valore. Aggiorna inoltre numerose tabelle tecniche, disaggregazioni, termini di trasmissione e criteri di approssimazione nei regolamenti (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 e (UE) 2022/1092.

Modifica delle specifiche tecniche e delle transizioni di trasmissione dati in materia di statistiche europee sulle imprese, per allineare gli obblighi informativi alla classificazione NACE Rev. 2.1.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alla Commissione (Eurostat) nell’ambito della raccolta, compilazione e trasmissione di statistiche europee sulle imprese disciplinate dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 e (UE) 2022/1092. Riguarda le imprese e le unità statistiche coperte da tali atti, con particolare incidenza sulle statistiche congiunturali, annuali, regionali, sui registri di imprese, sulle catene globali del valore e sulle statistiche sull’innovazione. Prevede alcune differenziazioni per dimensione dello Stato membro (piccolo, medio, grande), per settore e per date di applicazione; non introduce un regime generalizzato nuovo per tutti i dati, ma una rimodulazione tecnica e transitoria degli obblighi esistenti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1840 della Commissione

Il regolamento interviene nel sistema delle statistiche europee sulle imprese per coordinare gli obblighi di trasmissione dei dati con la nuova classificazione NACE Rev. 2.1. La necessità di aggiornamento deriva dalle trasformazioni economiche connesse a globalizzazione e digitalizzazione e dall’esigenza di preservare la comparabilità internazionale delle statistiche dell’Unione.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento delegato (UE) 2023/137 ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e introdotto la NACE Rev. 2.1, con applicazione differita al 1° gennaio 2025. Il presente regolamento di esecuzione adegua, in modo coordinato, i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 e (UE) 2022/1092, evitando disallineamenti tra classificazione aggiornata e obblighi di reporting statistico.

Misure transitorie: doppia trasmissione e doppia codifica

Per facilitare il passaggio dalla NACE Rev. 2 originale alla NACE Rev. 2.1, l’articolo 11 bis inserito nel regolamento (UE) 2020/1197 impone per il 2025 una doppia trasmissione di numerose statistiche annuali. In particolare, gli Stati membri devono trasmettere i dati sia secondo la versione originaria della NACE Rev. 2 sia secondo la NACE Rev. 2.1 per le tabelle annuali elencate nell’articolo 11 bis, paragrafo 1, tra cui attività delle imprese, acquisiti, R&S, investimenti e attività internazionali.

Per le statistiche congiunturali delle imprese, la doppia trasmissione è richiesta anche per gli anni di riferimento 2026 e 2027, oltre al 2025. Sempre per il 2025, i registri di imprese nazionali e il registro degli eurogruppi devono essere popolati con codifica doppia, così da consentire agli utenti una transizione controllata tra vecchia e nuova classificazione.

Proiezione a ritroso per le catene globali del valore

L’articolo 2 introduce nell’atto del 2022 sulle catene globali del valore un obbligo di proiezione a ritroso per il periodo 2021-2023. Gli Stati membri devono trasmettere i dati anche secondo la NACE Rev. 2.1, pur restando valida la trasmissione autorevole effettuata secondo la NACE Rev. 2 originale. Le integrazioni hanno valore informativo e metodologico e non incidono sulle situazioni già consolidate; la scadenza è fissata al 30 settembre 2029.

Aggiornamento delle specifiche del regolamento 2020/1197

L’allegato I del regolamento 2020/1197 è ampiamente riscritto. Vengono ridisegnate le tabelle sulle statistiche congiunturali, sulle statistiche annuali delle imprese, sugli acquisti, sugli investimenti, sulle statistiche regionali e sulle relazioni con i dati esteri. In molti casi sono precisati:

  • variabili statistiche e codici identificativi;
  • popolazione di riferimento;
  • disaggregazioni per attività, classe dimensionale, forma giuridica, area geografica o tipologia di controllo;
  • termini di trasmissione, spesso differenziati tra dati preliminari e definitivi;
  • primo periodo di riferimento di applicazione.

Tra le principali innovazioni figurano:

  • nuove tabelle per le statistiche congiunturali di popolazione imprese, occupati, ore lavorate, retribuzioni, prezzi alla produzione, produzione in volume, volume vendite e fatturato netto;
  • nuove tabelle per attività, dimensione, forma giuridica, demografia, imprese ad alta crescita, controllo estero, scambi di beni e servizi, R&S, investimenti, unità locali e statistiche regionali;
  • estensione e raffinamento delle disaggregazioni per NACE, CPA, NUTS e aggregati speciali.

Regole su dimensione del Paese, CETO e approssimazioni

L’allegato III modifica le regole per classificare gli Stati membri come piccoli, medi o grandi, usando come parametro il valore aggiunto e soglie dell’1 % e del 4 % della quota UE. Il raggruppamento si basa sull’anno base e resta valido per cinque anni consecutivi. Sono inoltre stabiliti limiti quantitativi all’uso del flag CETO per Stati piccoli e medi e una clausola di salvaguardia per alcune sezioni o aggregati NACE.

Il regolamento consente più volte l’uso di approssimazioni, in particolare:

  • valori 0 per attività non economicamente significative in specifici gruppi NACE (ad esempio 642, 643, 653);
  • uso di proxy fondati sul valore della produzione per il fatturato netto in alcuni comparti finanziari o immobiliari;
  • approssimazioni basate su dati d’esercizio quando non è possibile il ricalcolo sull’anno civile;
  • criteri dell’1 % per esoneri o semplificazioni in alcune aree informative.

Definizioni statistiche di fatturato e produzione

L’allegato IV aggiorna le definizioni di variabili economiche centrali. Il fatturato netto è definito come il totale dei proventi da attività ordinarie, al netto di imposte, dazi, somme riscosse per conto terzi e proventi non ordinari; per attività finanziarie e assicurative sono previste definizioni specifiche o formule alternative. Il valore della produzione è definito come grandezza comprensiva di fatturato netto, variazioni di scorte, contributi, produzione capitalizzata e, quando applicabile, acquisti per rivendita sottratti, con formule specifiche per il settore finanziario, assicurativo e per la divisione L66.

Catene globali del valore: oggetto, soglie e contenuti informativi

Il nuovo allegato sulle CGV disciplina un’indagine molto dettagliata su imprese con almeno 50 dipendenti e lavoratori autonomi operanti nelle sezioni B-O della NACE. Le variabili coprono numero di dipendenti, imprese che acquistano o cedono beni e servizi all’estero, approvvigionamento internazionale, posti di lavoro creati o perduti e imprese attive, con soglia di 100 000 EUR per il rilevamento di alcune variabili su acquisti/cessioni estere.

Sono previste numerose disaggregazioni per attività, funzione operativa, classe dimensionale, tipo di bene o servizio, zona geografica, partner commerciale, motivazioni e ostacoli, intensità di esportazione e tipologia di controllo. Il termine di trasmissione è T + 21 mesi e il primo periodo di riferimento è 2024-2026.

Innovazione: specifiche tecniche e disaggregazioni a livello di impresa

Gli allegati VI e VII sostituiscono integralmente le specifiche della tematica innovazione. La popolazione riguarda imprese con almeno 10 dipendenti e lavoratori autonomi operanti nelle sezioni B, C, D, E, H, J, K, L e nelle divisioni 46, 71, 72 e 73 della NACE. Il regolamento disciplina inoltre:

  • set di variabili e unità di misura secondo gli allegati tecnici;
  • disaggregazioni per attività, classe dimensionale, status/profilo di innovazione, tipo di impresa e caratteristiche del personale R&S;
  • coerenza con i registri di imprese nazionali per variabili chiave, quali numero di imprese, numero di occupati, fatturato totale ed età dell’impresa.

La trasmissione dei dati definitivi e convalidati è fissata a T + 18 mesi dopo l’anno di riferimento, con primo periodo di riferimento 2026 per l’allegato VI. Per alcune tavole di innovazione si mantengono distinzioni tra dati preliminari e definitivi e una cadenza biennale per molte disaggregazioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’effettiva applicazione delle principali modifiche è però scaglionata tra 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026, in coerenza con il rinvio dell’entrata a regime della NACE Rev. 2.1 e con le esigenze di adeguamento dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati.

Disposizioni principali

Allineamento alla NACE Rev. 2.1

Il regolamento modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1197, (UE) 2022/918 e (UE) 2022/1092 per rendere compatibili gli obblighi di trasmissione dei dati con la classificazione statistica aggiornata NACE Rev. 2.1, definita dal regolamento delegato (UE) 2023/137.

Misure transitorie per la doppia trasmissione e la doppia codifica

Per il regolamento (UE) 2020/1197, gli Stati membri devono, per l’anno di riferimento 2025, trasmettere i dati sia secondo la NACE Rev. 2 originale sia secondo la NACE Rev. 2.1 per un ampio insieme di tabelle annuali. Per le statistiche congiunturali delle imprese, la doppia trasmissione è prevista anche per gli anni di riferimento 2026 e 2027. I registri di imprese nazionali e il registro degli eurogruppi devono fornire la doppia codifica almeno per il 2025.

Proiezione a ritroso per le catene globali del valore

Per il regolamento (UE) 2022/918, i dati relativi al periodo di riferimento 2021-2023 devono essere trasmessi anche secondo la NACE Rev. 2.1, in aggiunta a quanto già fornito secondo la NACE Rev. 2 originale. La scadenza per tale trasmissione è fissata al 30 settembre 2029.

Rinvio dell’applicazione

L’applicazione dell’articolo 1 decorre dal 1° gennaio 2025 per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) e per i periodi di riferimento che iniziano da tale data. L’articolo 2, punto 2), si applica dal 1° gennaio 2025 per i periodi di riferimento che terminano a tale data o successivamente. L’articolo 3 si applica dal 1° gennaio 2026 per i periodi di riferimento che iniziano da tale data o successivamente.

Aggiornamento delle tabelle tecniche del regolamento 2020/1197

Sono sostituite o modificate numerose tabelle dell’allegato I, con ridefinizione di variabili, popolazioni statistiche, disaggregazioni territoriali e settoriali, termini di trasmissione, primo periodo di riferimento e regole di approssimazione. Sono inoltre soppresse alcune disposizioni transitorie dell’allegato VII.

Riformulazione delle regole su RPI e aggregati speciali

L’allegato II ridefinisce i raggruppamenti principali di industrie (RPI) e gli aggregati speciali di codici NACE/CPA, con regole di attribuzione e possibilità di usare ponderazioni nazionali e flag CETO entro limiti percentuali fissati per Stati membri piccoli e medi.

Nuove definizioni di fatturato netto e valore della produzione

L’allegato IV aggiorna le definizioni statistiche di fatturato netto, fatturato netto dei servizi, fatturato delle attività commerciali di acquisto e rivendita, valore della produzione e le regole specifiche per settori finanziari e assicurativi (sezione L), incluse formule alternative e criteri di approssimazione.

Nuove specifiche per le statistiche sulle catene globali del valore

L’allegato V introduce il nuovo allegato tecnico per la tematica CGV: definisce variabili su funzioni operative, acquisti/cessioni transfrontaliere di beni e servizi, approvvigionamento internazionale, posti di lavoro creati o perduti, eventi che incidono sull’organizzazione delle catene del valore, popolazione statistica, soglia di 50 addetti/lavoratori autonomi, soglia di 100 000 EUR per alcune variabili e termine di trasmissione T + 21 mesi.

Modifiche all’allegato sull’innovazione

Gli allegati VI e VII sostituiscono integralmente le specifiche tecniche e le disaggregazioni a livello di impresa per la tematica innovazione, fissando la popolazione di imprese con almeno 10 addetti/lavoratori autonomi e aggiornando disaggregazioni, qualità, coerenza con i registri e termini di trasmissione.

Come è indicizzato

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