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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1835

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a taluni prodotti agricoli originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia e per quanto riguarda i tassi di conversione del riso

Normativa europea32024R1835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la disciplina di esecuzione dell’OCM agricola alle nuove misure tariffarie introdotte dall’UE nei confronti di prodotti agricoli originari della Russia e, per coerenza, della Bielorussia. Interviene inoltre sulle regole di calcolo dei dazi per taluni prodotti derivati dai cereali e aggiorna i tassi di conversione del riso. Le modifiche sono operative dal 1° luglio 2024 e incidono direttamente sulla gestione doganale delle importazioni interessate.

Modifica le regole UE sui contingenti tariffari e sui dazi di importazione per taluni prodotti agricoli, escludendo Belarus e Russia da specifiche origini ammissibili e aggiornando i tassi di conversione del riso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che importano o gestiscono contingenti tariffari nell’Unione per prodotti agricoli disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834, in particolare cereali e prodotti derivati, riso e taluni contingenti tariffari identificati per numero d’ordine. Le modifiche incidono sulle origini ammissibili delle merci e sui calcoli dei dazi all’importazione; esclude espressamente, per vari contingenti e prodotti, la Bielorussia, la Russia e in alcuni casi anche il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti. Il regolamento si applica dal 1° luglio 2024, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica delle regole tariffarie per prodotti agricoli, cereali e riso

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 della Commissione adegua tre distinti regolamenti di esecuzione dell’OCM agricola alle misure tariffarie introdotte dal regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio nei confronti di taluni prodotti agricoli originari della Russia. La Commissione estende in parallelo tali misure alla Bielorussia, per evitare possibili deviazioni di traffico commerciale attraverso tale paese, e aggiorna alcune regole tecniche relative al riso.

Contesto e finalità

Il provvedimento modifica il regime di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di alcuni dazi applicabili ai prodotti agricoli. Nei considerando la Commissione richiama: i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, che regola le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo. La ragione principale dell’intervento è assicurare coerenza con il nuovo quadro tariffario per cereali, semi oleosi e prodotti derivati provenienti dalla Russia, estendendo le stesse restrizioni alla Bielorussia.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le modifiche riguardano gli operatori economici che importano prodotti agricoli nell’Unione e, in particolare:

  • i contingenti tariffari gestiti con titoli di importazione/esportazione ai sensi del regolamento (UE) 2020/761;
  • i contingenti tariffari di importazione gestiti secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito" ai sensi del regolamento (UE) 2020/1988;
  • le importazioni di riso, cereali, zucchero e luppolo disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2834.

Le nuove esclusioni di origine incidono su specifici numeri d’ordine di contingenti tariffari, con esclusione della Bielorussia e della Russia e, in un caso, anche di Regno Unito, Canada e Stati Uniti. Per alcuni prodotti derivati dai cereali, il regolamento introduce inoltre un regime di dazio speciale che non si applica alle merci originarie della Bielorussia o della Russia, né a quelle esportate direttamente o indirettamente da tali paesi.

Modifiche ai contingenti tariffari

Per i contingenti indicati nel regolamento (numeri d’ordine 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131, 09.4133, 09.4125, 09.0138, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076 e 09.0070), la modifica riguarda esclusivamente la casella "Origine" degli allegati dei regolamenti di esecuzione richiamati.

In sintesi:

  • per numerosi contingenti, sono ammessi tutti i paesi terzi con esclusione di Bielorussia, Russia e Regno Unito;
  • per il contingente 09.4125, l’esclusione è più ampia e comprende anche Canada e Stati Uniti.

Si tratta quindi di una restrizione di accesso ai contingenti, con effetto diretto sulle importazioni ammissibili in regime agevolato.

Tassi di conversione del riso

Il regolamento aggiorna l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, fissando i tassi di conversione tra diverse forme di riso. I nuovi coefficienti sono distinti per tipologia di riso:

  • riso semigreggio in riso lavorato: 1 = 0,775 per riso a grani tondi; 1 = 0,69 per riso a grani medi o lunghi; 1 = 0,7325 per altro riso;
  • riso lavorato in riso semilavorato: 1 = 1,065 per riso a grani tondi; 1 = 1,072 per riso a grani medi o lunghi; 1 = 1,06849 per altro riso.

L’obiettivo è allineare i parametri tecnici di conversione alle nuove esigenze di classificazione e calcolo nel settore del riso.

Dazio all’importazione per prodotti derivati dai cereali

Per i prodotti derivati dai cereali identificati dai codici NC elencati nel regolamento, il dazio all’importazione è determinato come segue:

  • prezzo d’intervento all’atto dell’importazione;
  • maggiorazione del 55%;
  • diminuzione del prezzo cif all’importazione calcolato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, per la spedizione interessata.

Il dazio così determinato non può comunque superare l’aliquota convenzionale del dazio risultante dalla nomenclatura combinata. La norma esclude espressamente dall’applicazione di questo meccanismo i prodotti derivati dai cereali originari della Bielorussia e della Russia, nonché quelli esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, per i quali restano applicabili le aliquote ordinarie della tariffa doganale comune.

Trasparenza del calcolo dei dazi

Il regolamento rafforza gli obblighi di pubblicità relativi al calcolo del dazio all’importazione. L’importo del dazio e gli elementi impiegati per la sua determinazione devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Inoltre, tra due fissazioni successive del dazio, la Commissione deve pubblicare sul proprio sito internet gli elementi considerati per il calcolo, con finalità di trasparenza e di riduzione degli oneri amministrativi per gli interessati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° luglio 2024, in coerenza con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1652. Trattandosi di regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esclusione di Bielorussia e Russia da specifici contingenti tariffari

Modifica l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per i contingenti con numeri d’ordine 09.4120, 09.4121, 09.4122, 09.4131 e 09.4133, sostituendo la casella "Origine" con: "Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito". Per il contingente 09.4125, l’origine ammessa diventa: "Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, del Canada, della Russia, del Regno Unito e degli Stati Uniti".

Aggiornamento dei contingenti tariffari gestiti con il principio primo arrivato, primo servito

Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per i contingenti con numeri d’ordine 09.0138, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076 e 09.0070. In tutti questi casi, la casella "Origine" è sostituita con: "Tutti i paesi terzi ad esclusione della Bielorussia, della Russia e del Regno Unito".

Nuovi tassi di conversione per il riso

Modifica l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 introducendo tassi di conversione aggiornati tra riso semigreggio, riso lavorato e riso semilavorato. Per il riso semigreggio in riso lavorato: 1 a 0,775 per il riso a grani tondi, 1 a 0,69 per il riso a grani medi o lunghi, 1 a 0,7325 per altro riso. Per il riso lavorato in riso semilavorato: 1 a 1,065 per il riso a grani tondi, 1 a 1,072 per il riso a grani medi o lunghi, 1 a 1,06849 per altro riso.

Dazio all’importazione per taluni prodotti derivati dai cereali e esclusione delle merci bielorusse e russe

Sostituisce l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834. Per i prodotti derivati dai cereali individuati dai codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00, il dazio all’importazione è pari al prezzo d’intervento maggiorato del 55% e diminuito del prezzo cif all’importazione determinato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, per la spedizione interessata, senza superare però l’aliquota convenzionale della tariffa doganale comune. La disciplina non si applica ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente da tali paesi, per i quali si applicano le aliquote ordinarie della tariffa doganale comune.

Trasparenza nella determinazione dei dazi

Modifica l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 prevedendo che l’importo del dazio all’importazione e gli elementi utilizzati per il relativo calcolo siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tra due fissazioni successive del dazio, la Commissione deve inoltre pubblicare sul proprio sito internet gli elementi presi in considerazione per il calcolo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° luglio 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalepolitica commercialecontingenti tariffariimportazioni

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