Cassazione Penale, Sentenza n. 18067/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza per carenza/invalidità della motivazione del G.i.p. e del Tribunale del riesame in relazione alle esigenze cautelari. In particolare: (1) si denunciava la nullità del provvedimento per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla posizione specifica di Di Vito, giovane e incensurato, poiché l'ordinanza si limitava a un richiamo alla gravità del fatto comune a tutti i concorrenti; (2) si contestava la scelta della custodia cautelare in carcere ritenendo adeguati gli arresti domiciliari con controllo a distanza ex art. 275 c.p.p., denunciando l'erronea valutazione del contatto con un pregiudicato sottoposto ad arresti domiciliari (Del Vecchio) e la sproporzione di valutare rilevante una denuncia poi archiviata per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. e del Tribunale del riesame non fosse carente: la valutazione cumulativa era ammissibile perché le posizioni tra i concorrenti erano analoghe e dal contesto risultavano chiare le ragioni giustificative della misura. Il collegio ha sottolineato la concreta gravità e le modalità dell'operazione (trasporto organizzato con "staffette" di ingenti quantità di stupefacenti, esplosivi, armi, silenziatori, ecc.), l'occasionalità esclusa dalla pianificazione e dai rapporti stabili con soggetti di spessore criminale, e la partecipazione attiva di Di Vito nonostante la giovane età e l'assenza di precedenti. Per tali ragioni è stato confermato il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza delle misure non detentive; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere la pluralità dei partecipanti all'operazione criminosa
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2)
art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sul traffico di stupefacenti e sulle pene; la gravità delle quantità sequestrate è stata valutata ai fini della gravità del fatto e delle esigenze cautelari
legge 14 ottobre 1974 n. 497 (art. 12 commi 1 e 2)
art. 12 commi 1 e 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497
Norme relative alla disciplina delle armi; richiamate per qualificare i reati connessi al possesso/porto di armi e la rilevanza della presenza di armi da guerra
legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 23 commi 1 e 3)
art. 23 commi 1 e 3 legge 18 aprile 1975 n. 110
Ulteriori disposizioni sulle armi, usate per inquadrare penalmente le condotte contestate
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione (richiamato insieme agli altri capi di imputazione); contribuisce al quadro complessivo di gravità
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina la possibilità di misure personali per il pericolo di reiterazione; la Corte precisa che il pericolo deve essere concreto e attuale e può essere desunto dalle modalità concrete del fatto, non dalla sola indicazione astratta del titolo di reato
art. 275 cod. proc. pen.
Regola gli arresti domiciliari e le modalità di controllo a distanza; il giudice ha ritenuto che tali misure non sarebbero idonee a interrompere i legami con il contesto criminale
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione autonoma sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte ha ricordato che la motivazione può essere cumulativa se risulta dal contesto la sua applicabilità ai singoli indagati
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla nullità del provvedimento: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non fosse affetta da nullità per mancanza di motivazione
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che l'archiviazione per tenuità di una denuncia precedente non incide sulla valutazione complessiva della pericolosità
art. 697 cod. pen. / art. 699 cod. pen.
citazioni presenti nel testo (sia art. 697 che art. 699 vengono menzionati)
Il provvedimento menziona precedenti denunce; la Corte ritiene che eventuali procedimenti minori o archiviati non possano sovvertire la valutazione fondata sulle concrete modalità dell'operazione contestata
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8 (convertito)
art. 23, comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata per la modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata riguardo agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (trasmissione per l'esecuzione dei provvedimenti)
Massime di principio
- La motivazione cautelare può essere espressa in forma cumulativa quando le posizioni dei coindagati sono analoghe; non è sempre necessario ribadire dettagliatamente le stesse ragioni per ciascun soggetto se dal contesto risulta evidente la loro applicabilità
- La gravità del fatto, considerata nelle sue concrete modalità (quantità, mezzi usati, organizzazione dell'operazione), può legittimare la valutazione del pericolo di reiterazione anche se l'indagato è giovane e incensurato
- La mera assenza di un divieto formale in capo a terzi (es. autorizzazione agli incontri per un soggetto agli arresti domiciliari) non impedisce di valutare come rilevante, ai fini cautelari, il fatto che l'indagato abbia intrattenuto rapporti e partecipato a operazioni con pregiudicati
- Procedimenti minori archiviati o denunce per fatti di scarsa rilevanza non sono di per sé idonei a smentire una motivazione cautelare ben fondata su fatti gravi e modalità organizzative dell'illecito
- La scelta tra custodia in carcere e misure alternative deve valutare l'efficacia delle misure non detentive nel recidere i legami con il contesto criminale; quando tali legami e la struttura organizzativa dell'illecito emergono chiaramente, la custodia può risultare proporzionata
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