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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18067/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza per carenza/invalidità della motivazione del G.i.p. e del Tribunale del riesame in relazione alle esigenze cautelari. In particolare: (1) si denunciava la nullità del provvedimento per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla posizione specifica di Di Vito, giovane e incensurato, poiché l'ordinanza si limitava a un richiamo alla gravità del fatto comune a tutti i concorrenti; (2) si contestava la scelta della custodia cautelare in carcere ritenendo adeguati gli arresti domiciliari con controllo a distanza ex art. 275 c.p.p., denunciando l'erronea valutazione del contatto con un pregiudicato sottoposto ad arresti domiciliari (Del Vecchio) e la sproporzione di valutare rilevante una denuncia poi archiviata per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione del G.i.p. e del Tribunale del riesame non fosse carente: la valutazione cumulativa era ammissibile perché le posizioni tra i concorrenti erano analoghe e dal contesto risultavano chiare le ragioni giustificative della misura. Il collegio ha sottolineato la concreta gravità e le modalità dell'operazione (trasporto organizzato con "staffette" di ingenti quantità di stupefacenti, esplosivi, armi, silenziatori, ecc.), l'occasionalità esclusa dalla pianificazione e dai rapporti stabili con soggetti di spessore criminale, e la partecipazione attiva di Di Vito nonostante la giovane età e l'assenza di precedenti. Per tali ragioni è stato confermato il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza delle misure non detentive; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; utilizzato per descrivere la pluralità dei partecipanti all'operazione criminosa

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2)

    art. 73 comma 4 e art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sul traffico di stupefacenti e sulle pene; la gravità delle quantità sequestrate è stata valutata ai fini della gravità del fatto e delle esigenze cautelari

  • legge 14 ottobre 1974 n. 497 (art. 12 commi 1 e 2)

    art. 12 commi 1 e 2 legge 14 ottobre 1974 n. 497

    Norme relative alla disciplina delle armi; richiamate per qualificare i reati connessi al possesso/porto di armi e la rilevanza della presenza di armi da guerra

  • legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 23 commi 1 e 3)

    art. 23 commi 1 e 3 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Ulteriori disposizioni sulle armi, usate per inquadrare penalmente le condotte contestate

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione (richiamato insieme agli altri capi di imputazione); contribuisce al quadro complessivo di gravità

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la possibilità di misure personali per il pericolo di reiterazione; la Corte precisa che il pericolo deve essere concreto e attuale e può essere desunto dalle modalità concrete del fatto, non dalla sola indicazione astratta del titolo di reato

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Regola gli arresti domiciliari e le modalità di controllo a distanza; il giudice ha ritenuto che tali misure non sarebbero idonee a interrompere i legami con il contesto criminale

  • art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione autonoma sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi; la Corte ha ricordato che la motivazione può essere cumulativa se risulta dal contesto la sua applicabilità ai singoli indagati

  • art. 309, comma 9 cod. proc. pen.

    art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità del provvedimento: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza non fosse affetta da nullità per mancanza di motivazione

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che l'archiviazione per tenuità di una denuncia precedente non incide sulla valutazione complessiva della pericolosità

  • art. 697 cod. pen. / art. 699 cod. pen.

    citazioni presenti nel testo (sia art. 697 che art. 699 vengono menzionati)

    Il provvedimento menziona precedenti denunce; la Corte ritiene che eventuali procedimenti minori o archiviati non possano sovvertire la valutazione fondata sulle concrete modalità dell'operazione contestata

  • decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23 comma 8 (convertito)

    art. 23, comma 8 decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per la modalità di deposito della requisitoria scritta del Procuratore generale

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata riguardo agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (trasmissione per l'esecuzione dei provvedimenti)

Massime di principio

  • La motivazione cautelare può essere espressa in forma cumulativa quando le posizioni dei coindagati sono analoghe; non è sempre necessario ribadire dettagliatamente le stesse ragioni per ciascun soggetto se dal contesto risulta evidente la loro applicabilità
  • La gravità del fatto, considerata nelle sue concrete modalità (quantità, mezzi usati, organizzazione dell'operazione), può legittimare la valutazione del pericolo di reiterazione anche se l'indagato è giovane e incensurato
  • La mera assenza di un divieto formale in capo a terzi (es. autorizzazione agli incontri per un soggetto agli arresti domiciliari) non impedisce di valutare come rilevante, ai fini cautelari, il fatto che l'indagato abbia intrattenuto rapporti e partecipato a operazioni con pregiudicati
  • Procedimenti minori archiviati o denunce per fatti di scarsa rilevanza non sono di per sé idonei a smentire una motivazione cautelare ben fondata su fatti gravi e modalità organizzative dell'illecito
  • La scelta tra custodia in carcere e misure alternative deve valutare l'efficacia delle misure non detentive nel recidere i legami con il contesto criminale; quando tali legami e la struttura organizzativa dell'illecito emergono chiaramente, la custodia può risultare proporzionata

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