Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5019/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 10 di una gara per la fornitura di buste di sicurezza per il trasporto di farmaci chemioterapici, nonché il successivo riesame confermativo dell’esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura, deducendo la violazione e falsa applicazione della lex specialis, dell’art. 79 e dell’allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 101, comma 3, del medesimo decreto, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, par condicio, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. L’offerta riguardava buste realizzate in MDPE anziché in HDPE e di dimensioni diverse da quelle richieste, ma la ricorrente sosteneva l’equivalenza o il carattere migliorativo del prodotto: il materiale sarebbe stato più resistente agli strappi e le buste avrebbero avuto una maggiore larghezza dell’apertura e una capacità complessiva equivalente. Quanto alle dimensioni, l’equivalenza era argomentata sulla base dell’area utile complessiva. Sono stati dedotti anche difetto di istruttoria e di motivazione, per la mancata o insufficiente considerazione della dichiarazione di equivalenza e della campionatura, nonché violazione dell’art. 101, comma 3, del d.lgs. 36/2023 per il mancato ricorso al soccorso procedimentale. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il verbale di riesame del 16 marzo 2026, che aveva confermato l’esclusione precisando che il capitolato richiedeva necessariamente l’HDPE e il rispetto delle singole dimensioni lineari, non essendo sufficiente l’equivalenza dell’area.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto autonomamente lesivo il verbale di riesame, poiché aveva confermato l’esclusione integrandone e specificandone la motivazione. Nel merito, ha rilevato che l’art. 4.9 del capitolato prescriveva, quale requisito minimo essenziale, buste in HDPE, oltre a specifiche dimensioni lineari con tolleranza di più o meno 5 cm, e che l’art. 15 del disciplinare richiamava il principio di equivalenza senza consentire la presentazione di un prodotto sostanzialmente diverso da quello richiesto. L’MDPE offerto, più flessibile e maggiormente permeabile agli agenti chimici, non assicurava le esigenze di sicurezza perseguite dalla stazione appaltante attraverso l’HDPE, caratterizzato da maggiore rigidità, minore permeabilità e maggiore resistenza. Non sussisteva quindi equivalenza prestazionale; la difformità integrava un aliud pro alio e giustificava l’esclusione. Il giudice ha inoltre ritenuto corretta la valutazione dimensionale: la tolleranza si riferiva alle singole misure di larghezza e altezza, non all’area complessiva, poiché la geometria dei flaconi, delle sacche e dei sistemi infusionali richiedeva uno spazio minimo in entrambe le dimensioni. Le buste offerte risultavano significativamente più piccole rispetto a quelle richieste. Il richiamo ai principi del risultato, della proporzionalità e della fiducia non poteva legittimare la violazione della lex specialis, cui la stazione appaltante era vincolata per garantire parità di trattamento e concorrenza. Il soccorso istruttorio è stato escluso perché non può essere utilizzato per integrare o modificare il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica. Sono state respinte anche le domande di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Il principio di equivalenza delle specifiche tecniche consente soluzioni sostanzialmente e funzionalmente conformi, ma non legittima l’offerta di un prodotto radicalmente diverso o privo delle caratteristiche minime essenziali richieste dalla lex specialis.

  • Allegato II.5 d.lgs. 36/2023

    Le specifiche tecniche devono essere interpretate nel rispetto del principio di equivalenza, fermo restando il carattere vincolante dei requisiti minimi essenziali stabiliti dalla documentazione di gara.

  • art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il soccorso procedimentale non può essere utilizzato per integrare o modificare il contenuto sostanziale dell’offerta tecnica, quando il prodotto offerto è inidoneo o difforme dai requisiti minimi.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Le domande di declaratoria dell’inefficacia del contratto presuppongono l’accoglimento dell’impugnazione degli atti di gara; in caso di rigetto dell’azione di annullamento, non possono essere accolte.

  • art. 124 c.p.a.

    La domanda risarcitoria collegata all’illegittimità degli atti di gara è respinta quando non è accertata l’illegittimità dell’esclusione.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle gare pubbliche consente di offrire un prodotto diverso da quello descritto dalla lex specialis soltanto quando sia dimostrata una conformità sostanziale e funzionale alle esigenze perseguite dalla stazione appaltante; non può essere invocato per superare requisiti tecnici minimi essenziali né per offrire un aliud pro alio.
  • Quando la lex specialis prescrive uno specifico materiale come requisito minimo essenziale per ragioni di sicurezza, il prodotto realizzato con materiale diverso non è equivalente se le sue caratteristiche fisiche e prestazionali non assicurano integralmente la medesima funzionalità, anche qualora presenti taluni profili migliorativi.
  • Se il capitolato indica dimensioni lineari con una tolleranza espressa in relazione a larghezza e altezza, il rispetto della prescrizione deve essere verificato con riferimento a ciascuna dimensione e non mediante il confronto della sola area complessiva; l’equivalenza dell’area non garantisce necessariamente l’alloggiamento funzionale degli oggetti da trasportare.
  • Il soccorso istruttorio o procedimentale non può sanare l’inidoneità sostanziale dell’offerta tecnica né consentire l’integrazione o la sostituzione del prodotto offerto, poiché ciò altererebbe la par condicio tra i concorrenti.
  • I principi del risultato, della fiducia e della proporzionalità non possono essere utilizzati per disapplicare o eludere prescrizioni tecniche minime chiare della lex specialis, alla quale la stazione appaltante è vincolata per assicurare parità di trattamento e concorrenza.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenzaSoccorso istruttorio
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.