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Sentenza

Sentenza n. 80/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2022, pubblicata in data 10/10/2023, notificata in data 29/10/2023, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508978

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera, all'inquadramento nelle fasce stipendiali e al pagamento delle differenze economiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della dipendente a essere inquadrata, dalla data di immissione in ruolo del 1° settembre 2009, nella fascia stipendiale 3-8 anni e, successivamente, nelle fasce 15-20 e 21-27 anni, con conseguente adeguamento della ricostruzione di carriera e della posizione stipendiale, nonché al pagamento di euro 2.342,57, oltre ratei di tredicesima e interessi legali. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione, neppure parziale, al giudicato e ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire elementi comprovanti l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero sulla base dell'inerzia dell'amministrazione e dell'assenza di contestazioni o documentazione attestante l'esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo all'inquadramento della ricorrente nelle fasce stipendiali riconosciute, all'adeguamento della ricostruzione di carriera e della posizione stipendiale e al pagamento delle somme dovute, compresi i ratei di tredicesima e gli interessi legali, nonché il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. Ha disposto che, in caso di persistente inerzia oltre il termine assegnato, provveda quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, entro ulteriori trenta giorni, senza compenso e con facoltà di delega. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che essa decorra solo dall'eventuale inosservanza dei termini fissati nella sentenza e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati e commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della verifica giudiziale della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia giurisdizionale e non attuato dall'amministrazione.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; dispone, se del caso, di una limitata discrezionalità soltanto sulle modalità concrete di esecuzione, non sull'an e sul quando dell'adempimento.
  • L'inerzia dell'amministrazione, in assenza di elementi comprovanti l'avvenuta esecuzione della pronuncia, integra inottemperanza e legittima il giudice a ordinare l'adempimento entro un termine determinato e a nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall'eventuale violazione dei termini assegnati dal giudice dell'ottemperanza e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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