Cassazione Civile, Sentenza n. 31484/2021 del 03/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un contributo finanziario a carico dell'INAIL per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'unità immobiliare sita a Racalmuto. La domanda amministrativa era stata negata per mancanza del requisito della "dimora abituale" nell'immobile. In sede giudiziale il ricorrente contestava la legittimità della previsione regolamentare che condiziona il contributo all'abitualità della dimora (art. 37 del regolamento INAIL), sostenendo la preminenza del quadro normativo primario (in particolare art. 66 del D.P.R. n.1124/1965) e che il concetto di dimora abituale debba intendersi riferito al comune (alla stregua delle norme sulla "prima casa" fiscali) e non a un immobile specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'abitualità della dimora nell'immobile di Racalmuto e, conseguentemente, il diritto al contributo. La Corte ha ritenuto legittima e vincolante la regolamentazione adottata dall'INAIL (delibera n.23/2007 e successive integrazioni) che pone tra i requisiti per l'autorizzazione dell'intervento l'essere l'unità immobiliare "prima casa" di proprietà o, se in locazione, sua effettiva ed abituale dimora. La Corte ha inoltre affermato che il requisito dell'abitualità va riferito a un luogo determinato e identificabile all'interno del comune (non al comune in generale), risultando composto da un elemento oggettivo di stabile permanenza e da un elemento soggettivo di volontà di rimanervi; l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito è insindacabile in sede di legittimità. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1124/1965, art. 66
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: ... 6) la fornitura degli apparecchi di protesi
L'art. 66 inserisce la fornitura di apparecchi e protesi tra le prestazioni obbligatorie; la Corte interpreta tale nozione nel senso che l'assistenza protesica, ivi compresa l'assistenza ambientale (contributo per rimozione barriere), è erogata dall'INAIL secondo le indicazioni e le modalita' che l'Istituto stesso disciplina.
D.P.R. n. 1124/1965, art. 2 comma 2 (richiamato)
agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'istituto stesso
La norma attribuisce all'INAIL la competenza e la potestà regolamentare per definire le modalita' e i criteri di erogazione delle prestazioni protesiche e ambientali; da qui la legittimità delle delibere regolamentari dell'Istituto.
Regolamento INAIL (Delibera n.23/2007), art. 37 e art. 38
Art. 38: "L'installazione di dispositivi e l'esecuzione di opere ... possono essere autorizzate solo quando l'unità immobiliare, oggetto dell'intervento, sia regolare ... e risulti: a) ...; b) costituisca \"prima casa\" di proprietà dell'assistito o dei familiari conviventi con lo stesso e, comunque, sua abituale dimora, ovvero condotta in locazione e, comunque, sua effettiva ed abituale dimora"
Il regolamento stabilisce i requisiti per ottenere il contributo: tra essi la qualifica dell'unità immobiliare come "prima casa" e soprattutto l'abitualità della dimora nel preciso immobile. La Corte ritiene tale clausola regolamentare legittima e vincolante.
Codice civile, art. 43 (residenza/dimora abituale)
La nozione di residenza/dimora abituale richiede la stabile e volontaria dimora in un dato luogo: la Corte applica questo principio per escludere che l'abitualità possa essere intesa in senso meramente comunale; occorre un luogo identificabile all'interno del comune.
Decreto legislativo n. 479/1994; D.P.R. n. 367/1997; D.M. 27/08/1999 n. 332
Queste previsioni (e successive disposizioni) inquadrano le prestazioni di assistenza protesica nel sistema sanitario e regolamentano il ruolo e la competenza dell'INAIL nell'erogazione di dispositivi e contributi per gli invalidi del lavoro.
Circolari INAIL n.30/2007 e n.61/2011
Documenti interni che hanno pubblicizzato e sistematizzato il contenuto regolamentare relativo ai contributi per l'abbattimento delle barriere e che confermano l'orientamento interpretativo dell'Istituto sui requisiti (prima casa, abitualità).
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Norma richiamata nella fase processuale (riguarda modalità di deposito delle conclusioni del P.M.); è un riferimento procedurale menzionato nel provvedimento.
Massime di principio
- Per ottenere il contributo INAIL per l'abbattimento delle barriere architettoniche è necessario che l'intervento riguardi l'unità immobiliare che costituisce la "prima casa" e/o la sua abituale dimora; per gli immobili in locazione è richiesta l'effettiva ed abituale dimora.
- L'abitualità della dimora va provata riferendosi a un luogo determinato e identificabile all'interno del comune: non è sufficiente indicare il comune come luogo di dimora abituale.
- L'INAIL, per la materia delle prestazioni protesiche e ambientali, esercita potestà regolamentare demandata dalle norme primarie; le delibere dell'Istituto che stabiliscono requisiti e modalità sono dunque vincolanti salvo illegittimità palmare.
- Il concetto fiscale di "prima casa" legato al comune non si trasferisce automaticamente alla disciplina del contributo INAIL: le agevolazioni fiscali sono interpretate in senso restrittivo e non determinano la portata delle regole assicurative/regolamentari.
- L'accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale circa la mancata abitualità del domicilio nell'immobile è valutazione di merito che la Corte di legittimità non riesamina se adeguatamente motivata.
- In situazioni analoghe, è opportuno produrre elementi oggettivi e documentali (residenza anagrafica stabile, bollette, attestazioni di presenza continuativa, contratto di locazione con effettiva dimora, testimonianze) che dimostrino la stabile e volontaria permanenza nell'immobile oggetto dell'intervento.
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