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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8361/2020 del 29/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore d’ufficio)

La controversia

L’avvocata, nominata difensore d’ufficio di una persona assistita in un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria, aveva chiesto la liquidazione dei compensi a carico dello Stato. Dopo il rigetto della richiesta con decreto del Tribunale del 17 luglio-13 settembre 2017, aveva proposto opposizione ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale, con ordinanza del 26 gennaio 2018, notificata via PEC il 27 febbraio 2018, aveva rigettato l’opposizione: pur escludendo che fosse obbligatorio esperire la procedura dell’art. 492-bis c.p.c., aveva ritenuto non dimostrata l’infruttuosità del recupero, perché la professionista, ottenuto un decreto ingiuntivo contro l’assistito e intimato il precetto, non aveva completato il pignoramento mobiliare né prodotto visure immobiliari o del PRA idonee a dimostrare l’assenza di beni e crediti aggredibili. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la difensora ha denunciato falsa applicazione degli artt. 116 e 82 del D.P.R. n. 115/2002, contestando che per ottenere la liquidazione statale fosse necessario attivare tutti gli strumenti di esecuzione coattiva e provare l’assoluta impossidenza dell’assistito. Il Ministero non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ritenuto che l’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002 disciplina un’anticipazione erariale dei compensi del difensore d’ufficio e non impone al professionista di dimostrare l’assoluta impossidenza dell’assistito né di esaurire ogni possibile strumento di recupero. È sufficiente la prova di un tentativo di recupero infruttuoso e non pretestuoso. Nel caso concreto tale requisito risultava soddisfatto dall’emissione del decreto ingiuntivo, dall’intimazione del precetto e dal verbale di pignoramento mobiliare negativo. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Reggio Calabria, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 116 D.P.R. n. 115/2002

    La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.

    La liquidazione a carico dello Stato opera come anticipazione del compenso quando il difensore dimostra di aver tentato inutilmente il recupero del credito professionale; non è richiesta la prova dell’assoluta impossidenza dell’assistito.

  • art. 82 D.P.R. n. 115/2002

    La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.

    L’art. 82 individua la misura e le modalità della liquidazione richiamate dall’art. 116; la decisione non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’articolo, ma lo considera nel quadro della liquidazione anticipatoria dovuta al difensore d’ufficio.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    La disposizione è indicata quale base dell’opposizione proposta contro il decreto di rigetto della richiesta di liquidazione; la Corte non ne enuncia una specifica interpretazione sostanziale.

  • art. 84 D.P.R. n. 115/2002

    La previsione contenuta nell’art. 116 citato, secondo cui “1. L’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall’art. 82, ed è ammessa opposizione ai sensi dell’art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”, configura un sistema di anticipazione, da parte dell’Erario, del compenso spettante al difensore d’ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell’assistito.

    La norma è richiamata nel testo dell’art. 116 come disciplina dell’opposizione alla liquidazione; la Corte non decide una questione autonoma relativa ai suoi presupposti.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    La disposizione è richiamata per identificare la nomina del professionista quale difensore d’ufficio; non è oggetto di autonoma interpretazione.

  • art. 492-bis c.p.c.

    Il Tribunale aveva escluso l’obbligatorietà della procedura prevista dalla disposizione; la Cassazione non fonda su di essa la propria decisione.

  • art. 86 c.p.c.

    La disposizione è menzionata soltanto per indicare che la ricorrente si è difesa personalmente; non è oggetto di decisione.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione a carico dello Stato dei compensi del difensore d’ufficio, il requisito dell’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero non comporta l’onere di provare l’assoluta impossidenza dell’assistito né di attivare ogni possibile strumento esecutivo.
  • È sufficiente che il difensore dimostri un tentativo di recupero del credito professionale effettivo, infruttuoso e non pretestuoso; nel caso esaminato, decreto ingiuntivo, precetto e verbale di pignoramento mobiliare negativo sono stati ritenuti idonei.
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