Cassazione Penale, Sentenza n. 853/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società assicurativa impugnava la pronuncia del G.U.P. di Massa del 10/11/2020 con la quale, nell'ambito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., Daniele Bongiorni veniva condannato per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e la s.p.a. "Credit Agricole assicurazioni" veniva ritenuta responsabile civile e condannata, in solido con l'imputato, alla rifusione delle spese processuali di costituzione delle parti civili. Il motivo di gravame (unico) denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aver la ricorrente, la s.p.a. "Credit Agricole assicurazioni", depositato rinunzia rituale all'impugnazione l'8 giugno 2021. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p. Non sono state poste questioni ulteriori in ordine alle spese, richiamandosi l'orientamento delle Sezioni Unite (n. 7/1997 e n. 31524/2004). È stata applicata la motivazione semplificata in conformità al decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8/06/2016. Di fatto la sentenza del G.U.P. resta efficace e fermo quanto ivi statuuito.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il patteggiamento e la possibilità di applicare al reo una pena concordata con il Pubblico Ministero; qui il procedimento era stato definito con accordo ai sensi di tale articolo.
art. 589-bis cod. pen.
Norma che punisce l'omicidio stradale; da essa derivava l'imputazione nei confronti di Daniele Bongiorni e la conseguente condanna patteggiata.
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente abbia rinunziato al gravame; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinunzia depositata dalla società assicurativa.
Decreto del Primo Presidente della Corte n. 84 dell'8/06/2016
Consente l'applicazione della "motivazione semplificata" per le decisioni quando ricorrano determinate condizioni, come nel caso di questioni già pacifiche o statuizioni basate su principi consolidati; qui il Collegio ha adottato tale modalità di motivazione.
Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata in ordine alla disciplina sulle spese processuali in situazioni analoghe; richiamo utilizzato per motivare la decisione in ordine alle spese.
Sez. U., n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168
Ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite richiamata sul punto delle spese processuali e della loro regolazione in presenza di rinunzie/ricorsi inammissibili; ha formato il fondamento del principio applicato dal Collegio circa le spese.
Massime di principio
- La rinunzia rituale al ricorso comporta l'inammissibilità dello stesso: quando il ricorrente dichiara formalmente la rinuncia, il giudice della fase successiva dichiara generalmente il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinunzia lascia impregiudicata ed efficace la sentenza impugnata: le statuizioni (penali e civili) rese nel provvedimento di primo grado restano operative salvo altro rimedio.
- Nei procedimenti definiti con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) le statuizioni civili (es. condanna del responsabile civile alla rifusione delle spese) hanno efficacia e possono essere impugnate, ma la rinunzia dell'impugnante impedisce il loro sindacato in sede superiore.
- La motivazione semplificata può essere applicata quando le questioni giuridiche sono pacificate e sussistono le condizioni previste dal Primo Presidente della Corte; ciò non incide sul diritto di impugnare, ma semplifica l'esposizione delle ragioni della decisione.
- In caso di rinunzia o inammissibilità dell'impugnazione, la regolazione delle spese processuali può seguire principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite); occorre verificare gli specifici precedenti per comprendere l'allocazione delle spese nel caso concreto.
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