Cassazione Penale, Sentenza n. 46538/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato il primo grado: Lipani contestava la sussistenza del delitto di autoriciclaggio (capo 3 e 5), sostenendo che i trasferimenti sui propri conti e i bonifici successivi erano pienamente tracciabili e privi di "quid pluris" dissimulatorio; chiedeva inoltre riduzione della pena per presunta contraddittorietà nella determinazione della stessa. Leuci contestava la responsabilità per peculato (capo 9), invocando la propria buona fede e l'inesistenza del dolo, e la qualificazione/riconoscimento del reato di riciclaggio/autoriciclaggio (capo 10) relativo all'acquisto dell'immobile con somme distratte, sostenendo la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di efficacia dissimulatoria; contestava infine la conferma e la durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di dottore commercialista.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e rigettato le doglianze. Ha ritenuto infondati i profili relativi all'inesistenza dell'autoriciclaggio/riciclaggio: il trasferimento e l'intestazione a terzi o l'impiego dei proventi in attività economiche sono idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita anche se le operazioni risultano ricostruibili ex post. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla responsabilità di Leuci per peculato e riciclaggio (riqualificazione ai sensi dell'art. 648-bis per taluni fatti), nonché la dosimetria delle pene stabilita in appello (per Lipani pena rideterminata in anni 5, mesi 2, giorni 20) e la sanzione accessoria dell'interdizione professionale per mesi 9. Ha condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Predisposizione della trattazione con contraddittorio cartolare in Cassazione per le cause compatibili col decreto emergenziale; procedura seguita nel caso.
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte considera integrato il reato quando vi è trasferimento o intestazione a terzi e impiego dei proventi in attività economiche che, ex ante, sono idonei a rendere più difficoltosa l'individuazione della provenienza illecita.
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
La disciplina dell'autoriciclaggio è distinta dal riciclaggio; la giurisprudenza valuta l'idoneità dissimulatoria sulla base dell'assetto fattuale e dell'idoneità ex ante a ostacolare l'accertamento.
art. 31 cod. pen. (pena accessoria per abuso della professione)
La condanna per delitti commessi con abuso della professione impone l'interdizione temporanea dalla professione senza margine discrezionale; il giudice determina solo la durata.
art. 62-bis cod. pen.
Valutazione del comportamento dopo il fatto (es. collaboratività) come elemento ai fini della determinazione della pena, senza automatica elisione degli altri parametri di cui all'art. 133.
art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito e non ravvisabili contraddizioni tali da invalidare la dosimetria.
Massime di principio
- Il criterio per valutare la dissimulazione è l'idoneità "ex ante" dell'operazione a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita: la tracciabilità successiva non esclude automaticamente l'integrazione del reato.
- Il trasferimento di proventi illeciti a terzi, l'intestazione di beni a soggetti diversi dall'effettivo percettore o l'investimento in attività economiche possono integrare riciclaggio/autoriciclaggio se risultano idonei a rendere più difficoltosa la ricostruzione della filiera del denaro.
- Le contestazioni sulla buona fede o sull'assenza di dolo richiedono elementi probatori specifici e convincenti (es. prova che i pagamenti corrispondessero a retribuzioni realmente dovute e autorizzate); semplici affermazioni difensive non prevalgono sulla convincente motivazione di merito.
- La determinazione della pena rientra nella valutazione di merito e la Corte di legittimità interviene solo in presenza di vizi motivazionali evidenti; il comportamento postfattuale (es. collaborazione) è un parametro ma non annulla gli altri criteri di cui all'art. 133.
- In caso di delitti commessi con abuso della professione, l'interdizione è obbligatoria come pena accessoria (art. 31 c.p.), e il giudice ha potestà solo sulla sua durata.
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