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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46538/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato il primo grado: Lipani contestava la sussistenza del delitto di autoriciclaggio (capo 3 e 5), sostenendo che i trasferimenti sui propri conti e i bonifici successivi erano pienamente tracciabili e privi di "quid pluris" dissimulatorio; chiedeva inoltre riduzione della pena per presunta contraddittorietà nella determinazione della stessa. Leuci contestava la responsabilità per peculato (capo 9), invocando la propria buona fede e l'inesistenza del dolo, e la qualificazione/riconoscimento del reato di riciclaggio/autoriciclaggio (capo 10) relativo all'acquisto dell'immobile con somme distratte, sostenendo la tracciabilità dei pagamenti e l'assenza di efficacia dissimulatoria; contestava infine la conferma e la durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di dottore commercialista.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e rigettato le doglianze. Ha ritenuto infondati i profili relativi all'inesistenza dell'autoriciclaggio/riciclaggio: il trasferimento e l'intestazione a terzi o l'impiego dei proventi in attività economiche sono idonei a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita anche se le operazioni risultano ricostruibili ex post. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla responsabilità di Leuci per peculato e riciclaggio (riqualificazione ai sensi dell'art. 648-bis per taluni fatti), nonché la dosimetria delle pene stabilita in appello (per Lipani pena rideterminata in anni 5, mesi 2, giorni 20) e la sanzione accessoria dell'interdizione professionale per mesi 9. Ha condannato i ricorrenti alle spese e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Predisposizione della trattazione con contraddittorio cartolare in Cassazione per le cause compatibili col decreto emergenziale; procedura seguita nel caso.

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La Corte considera integrato il reato quando vi è trasferimento o intestazione a terzi e impiego dei proventi in attività economiche che, ex ante, sono idonei a rendere più difficoltosa l'individuazione della provenienza illecita.

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    La disciplina dell'autoriciclaggio è distinta dal riciclaggio; la giurisprudenza valuta l'idoneità dissimulatoria sulla base dell'assetto fattuale e dell'idoneità ex ante a ostacolare l'accertamento.

  • art. 31 cod. pen. (pena accessoria per abuso della professione)

    La condanna per delitti commessi con abuso della professione impone l'interdizione temporanea dalla professione senza margine discrezionale; il giudice determina solo la durata.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Valutazione del comportamento dopo il fatto (es. collaboratività) come elemento ai fini della determinazione della pena, senza automatica elisione degli altri parametri di cui all'art. 133.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito e non ravvisabili contraddizioni tali da invalidare la dosimetria.

Massime di principio

  • Il criterio per valutare la dissimulazione è l'idoneità "ex ante" dell'operazione a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita: la tracciabilità successiva non esclude automaticamente l'integrazione del reato.
  • Il trasferimento di proventi illeciti a terzi, l'intestazione di beni a soggetti diversi dall'effettivo percettore o l'investimento in attività economiche possono integrare riciclaggio/autoriciclaggio se risultano idonei a rendere più difficoltosa la ricostruzione della filiera del denaro.
  • Le contestazioni sulla buona fede o sull'assenza di dolo richiedono elementi probatori specifici e convincenti (es. prova che i pagamenti corrispondessero a retribuzioni realmente dovute e autorizzate); semplici affermazioni difensive non prevalgono sulla convincente motivazione di merito.
  • La determinazione della pena rientra nella valutazione di merito e la Corte di legittimità interviene solo in presenza di vizi motivazionali evidenti; il comportamento postfattuale (es. collaborazione) è un parametro ma non annulla gli altri criteri di cui all'art. 133.
  • In caso di delitti commessi con abuso della professione, l'interdizione è obbligatoria come pena accessoria (art. 31 c.p.), e il giudice ha potestà solo sulla sua durata.

Testo integrale

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