Sentenza n. 615/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L’Aquila, disponendo l’accredito della somma lorda di euro 1.500,00 in base agli anni riconosciuti in sentenza, oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L’Aquila, quanto all’accredito di euro 1.500,00 lordi, oltre interessi e rivalutazione, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 124/2024 del Tribunale di L’Aquila, chiedendo l’adozione degli atti necessari ad assicurare l’accredito della somma lorda di euro 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione, in base agli anni riconosciuti nel titolo esecutivo e secondo le modalità previste dalla disciplina richiamata nell’epigrafe, ossia l’art. 78 del d.l. 112/2008 e i relativi decreti attuativi. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto, accreditando le spettanze derivanti dal giudicato. La ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta dall’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso ha assicurato la piena soddisfazione della pretesa azionata. Poiché l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente all’instaurazione del giudizio, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 78 d.l. 112/2008
La disposizione è richiamata nell’oggetto della domanda di ottemperanza quale base normativa delle modalità necessarie per assicurare il pagamento riconosciuto dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento integrale dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare pienamente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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