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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29953/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia aveva ad oggetto un rapporto di pubblico impiego con l'ente previdenziale e, in particolare, la remunerazione di perizie di stima. In sede di legittimità il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma; tuttavia, prima della decisione, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che regolava anche le spese di lite e prevedeva la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando il venir meno dell'interesse alla decisione per effetto della nuova sistemazione negoziale del rapporto e della lite. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, richiamando la disciplina applicabile solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto dell'impugnazione nel merito, inammissibilità o improcedibilità.

  • Cass. S.U. n. 8980/2018

    L'accordo negoziale sopravvenuto che definisce la lite e il rapporto sottostante fa venire meno il bisogno di tutela giurisdizionale e sostituisce la disciplina previgente, incidendo anche sulle statuizioni di merito impugnate.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, le parti raggiungono un accordo di conciliazione che disciplina integralmente la lite e il rapporto sostanziale, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
  • L'accordo sopravvenuto può sostituire la disciplina precedente e travolgere l'efficacia della sentenza impugnata, rendendo inutile una pronuncia sul merito del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato è escluso se il processo di cassazione non si conclude con rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ma con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Se la definizione negoziale della controversia include la regolamentazione delle spese, la Corte può prendere atto della pattuizione e compensare le spese del giudizio di legittimità secondo quanto concordato tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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