Sentenza del 26/04/2018 n. 1989 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irpef - Lavori di ristrutturazione attraverso parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto di sagoma e volumetria - Detrazione per risparmio energetico - Spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione IRPEF del 55% per il risparmio energetico in caso di lavori eseguiti mediante parziale demolizione e successiva ricostruzione di unità abitative preesistenti, purché nel rispetto della sagoma e della volumetria originarie. Il punto centrale era stabilire se l’intervento dovesse essere qualificato come ristrutturazione edilizia, ammessa al beneficio, oppure come nuova costruzione, normalmente esclusa.
La decisione
La detrazione è stata riconosciuta. La parziale demolizione e ricostruzione, quando avviene nel rispetto della sagoma e della volumetria preesistenti, costituisce ristrutturazione edilizia e non realizzazione di un nuovo edificio. La nuova costruzione si configurerebbe soltanto qualora, al termine dei lavori, risultasse un organismo edilizio integralmente diverso da quello originario per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione.
Norme richiamate
Detrazione IRPEF del 55% per interventi di risparmio energetico
La detrazione Irpef del 55% relativa a interventi tecnici per risparmio energetico spetta anche nel caso di ristrutturazione attuata mediante parziale demolizione di unità abitative preesistenti e ricostruzione delle stesse, nel rispetto di sagoma e volumetria.
Il beneficio fiscale può spettare anche per interventi che comprendono demolizione e ricostruzione parziali, se l’intervento conserva gli elementi essenziali dell’edificio preesistente e viene qualificato come ristrutturazione, anziché come nuova costruzione.
Cassazione civile, sentenza n. 40173/2006
Si verte nella realizzazione di un nuovo edificio se all’esito dei lavori risulta un organismo edilizio integralmente diverso da quello preesistente per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione.
La distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione dipende dal risultato complessivo dell’intervento: la trasformazione radicale dell’organismo edilizio originario esclude, in linea generale, il trattamento riservato alla ristrutturazione.
Massime di principio
- Per valutare la spettanza di una detrazione edilizia occorre considerare la qualificazione sostanziale dell’intervento e il risultato finale, non soltanto il fatto che vi sia stata una demolizione.
- La demolizione e ricostruzione può rientrare nella ristrutturazione edilizia quando sono rispettate, nei limiti applicabili, sagoma, volumetria e continuità dell’organismo edilizio preesistente.
- Se l’intervento crea un organismo edilizio integralmente diverso per tipologia, caratteristiche planivolumetriche o destinazione d’uso, tende a essere qualificato come nuova costruzione e il beneficio fiscale può essere escluso.
- È importante verificare la qualificazione urbanistico-edilizia risultante dai titoli abilitativi e dalla documentazione tecnica, perché tale qualificazione costituisce un elemento rilevante per dimostrare il diritto alla detrazione.
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