Cassazione Civile, Ordinanza n. 01466/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007, recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti dalla società e la relativa IVA, oltre maggiori imposte, sanzioni e interessi. I costi contestati riguardavano prestazioni rese da un fornitore e venivano ritenuti privi del requisito di inerenza anche perché i pagamenti risultavano in larga parte effettuati in contanti. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della società, mentre la C.T.R. aveva confermato la decisione ritenendo non adeguatamente confutati dall’Ufficio i motivi di primo grado e osservando che l’Agenzia pretendeva oneri probatori non previsti da alcuna norma. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non aver considerato gli elementi indiziari dedotti in appello; 3) violazione dell’art. 109 TUIR e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente riconosciuto la deducibilità dei costi senza che la contribuente avesse provato inerenza, certezza e determinabilità delle componenti negative.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello, pur sintetica, fosse comunque intellegibile e non meramente apparente. Ha invece accolto il terzo motivo, assorbendo il secondo, affermando che nel processo tributario l’onere di provare il diritto alla deduzione dei costi grava sul contribuente, che deve dimostrare l’effettività delle operazioni e la riferibilità dei costi all’attività d’impresa; solo dopo tale prova l’Ufficio può contrastare con elementi anche presuntivi l’inattendibilità della documentazione. La C.T.R. non si era conformata a tali principi, poiché aveva riconosciuto la deduzione dei costi in base alla sola contestazione dell’operato dell’Ufficio, senza verificare la prova fornita dalla contribuente né valutare gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
È richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte precisa che il vizio sussiste solo quando la motivazione non consenta di percepire il fondamento della decisione, ipotesi esclusa nel caso concreto.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
È invocato quale parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che, nella specie, la motivazione non fosse mancante in senso costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro del motivo relativo all’omesso esame di un fatto decisivo; il relativo esame viene assorbito dall’accoglimento del terzo motivo.
art. 109 TUIR
È richiamato per sostenere che la deducibilità dei costi presuppone inerenza, certezza e determinabilità delle componenti negative, che il contribuente deve provare.
art. 2697 c.c.
Viene applicato nel senso che il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi deve essere provato da chi lo invoca, cioè dal contribuente.
art. 2727 c.c.
È richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per affermare che l’Amministrazione può contestare la prova anche mediante presunzioni.
art. 2729 c.c.
Consente al giudice di considerare il complessivo quadro probatorio, inclusi gli indizi gravi, precisi e concordanti, per valutare l’effettività delle operazioni fatturate.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’onere di provare il diritto alla deduzione di costi e alla detrazione dell’IVA grava integralmente sul contribuente, che deve dimostrare l’effettività delle operazioni, la loro riferibilità all’attività d’impresa e gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge.
- L’Amministrazione finanziaria non è tenuta a provare in via principale la non deducibilità del costo: una volta che il contribuente produca la documentazione a sostegno della pretesa, l’Ufficio può contestarne l’attendibilità anche mediante presunzioni.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile, quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta il semplice dissenso sulla sufficienza della motivazione o sulla valutazione delle prove.
- Quando il giudice di merito riconosca la deducibilità dei costi senza verificare la prova del contribuente e senza esaminare gli elementi indiziari specificamente offerti dall’Ufficio, la decisione viola i principi sull’onere della prova e va cassata.
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