Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 15 del 14/04/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i primi aspetti applicativi dell’agevolazione fiscale riconosciuta alle imprese aderenti a un contratto di rete. L’incentivo consiste in un regime di sospensione d’imposta sugli utili accantonati a riserva e destinati al fondo patrimoniale comune per finanziare gli investimenti previsti dal programma di rete asseverato. Sono precisati soggetti ammessi, requisiti sostanziali, limiti di importo, modalità di fruizione, termini per la realizzazione degli investimenti, adempimenti procedurali e controlli dell’Agenzia delle entrate.

Agevolazione fiscale per le reti di imprese ex art. 42 d.l. 78/2010

Reti di imprese: agevolazione fiscale ex articolo 42 d.l. 78/2010

La circolare fornisce i primi chiarimenti sull’agevolazione fiscale riconosciuta alle imprese aderenti a un contratto di rete. La misura consiste in una sospensione d’imposta sugli utili d’esercizio accantonati in apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune, purché il programma comune di rete sia stato preventivamente asseverato e siano rispettati i requisiti previsti dalla norma.

Quadro normativo e finalità

L’istituto del contratto di rete era già stato introdotto dall’articolo 3 del d.l. n. 5/2009; l’articolo 42 del d.l. n. 78/2010 ne ha modificato la disciplina civilistica e, contestualmente, ha introdotto un incentivo fiscale per favorire l’effettivo completamento del programma comune di rete. La Commissione europea, con decisione C(2010)8939 def. del 26 gennaio 2011, ha escluso che la misura integri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

La ratio dell’agevolazione è quella di sostenere gli investimenti necessari alla realizzazione del programma di rete, vincolando a tale finalità una quota degli utili prodotti dalle imprese aderenti.

Contratto di rete e presupposti sostanziali

Il contratto di rete ha come elemento essenziale il programma comune di rete, in base al quale gli imprenditori si obbligano a collaborare, scambiarsi informazioni o prestazioni, oppure esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa. Il contratto può prevedere anche un fondo patrimoniale comune e un organo comune; tuttavia, ai fini dell’accesso all’agevolazione, la circolare chiarisce che possono beneficiarne solo le imprese aderenti a contratti che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune.

Per accedere al beneficio occorre, in sintesi:

  • l’adesione a un contratto di rete;
  • l’accantonamento di una quota degli utili d’esercizio ad apposita riserva;
  • la destinazione di tale quota al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare;
  • la preventiva asseverazione del programma comune di rete.

Tali presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione, che avviene in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili.

Soggetti ammessi

L’agevolazione spetta a tutte le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete, senza distinzioni in base a forma giuridica, dimensioni aziendali, attività svolta, settore economico o localizzazione territoriale. Sono quindi ammesse sia imprese residenti sia stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la circolare precisa che è possibile accedere al beneficio solo integrando le scritture contabili con un prospetto idoneo a evidenziare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le successive movimentazioni della riserva, in coerenza con l’articolo 2217, secondo comma, c.c.

Accantonamento degli utili, riserva e limiti quantitativi

Ai fini fiscali, il requisito della destinazione di una quota degli utili al fondo patrimoniale comune si considera soddisfatto attraverso l’accantonamento della quota medesima in una riserva apposita, che deve essere distinta dalle altre riserve presenti nel patrimonio netto e denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione.

La circolare precisa inoltre che:

  • l’indicazione della riserva in nota integrativa è richiesta solo per i soggetti che vi sono obbligati per legge;
  • gli altri soggetti non sono tenuti a ulteriori adempimenti oltre a quelli già previsti;
  • il limite massimo di utili non imponibili è pari a 1 milione di euro per singola impresa e per ciascun periodo d’imposta;
  • il limite si applica anche se l’impresa aderisce a più contratti di rete;
  • l’eventuale eccedenza rispetto a 1 milione di euro non beneficia della sospensione d’imposta.

Asseverazione del programma di rete

Il programma comune di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale, in possesso dei requisiti stabiliti dal d.m. 25 febbraio 2011. Sono abilitati gli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL.

L’asseverazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta dell’organo comune per l’esecuzione del contratto o del rappresentante della rete. Essa implica la verifica preventiva della sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese sottoscrittrici, ma non esonera dal rispetto degli altri presupposti richiesti per l’agevolazione.

Gli organismi abilitati devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta asseverazione, trasmettendo anche i dati delle imprese aderenti; l’Agenzia, a sua volta, pubblica l’elenco degli organismi abilitati sul proprio sito internet.

Investimenti agevolabili e tempi di realizzazione

L’agevolazione è collegata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete asseverato. La circolare chiarisce che, in via generale, possono considerarsi ammissibili i costi sostenuti per:

  • l’acquisto o l’utilizzo di beni, strumentali e non;
  • l’acquisto o l’utilizzo di servizi;
  • l’utilizzo di personale.

Sono inoltre ammissibili i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete, assumendo in tal caso il relativo costo figurativo, purché sia dimostrato l’effettivo impiego per gli investimenti previsti.

La realizzazione degli investimenti deve avvenire entro l’esercizio successivo a quello in cui è deliberato l’accantonamento dell’utile. La circolare chiarisce che il termine si riferisce all’esercizio successivo alla delibera di accantonamento e non a quello di maturazione dell’utile. Inoltre, non è richiesto che entro tale termine siano completati tutti gli investimenti previsti dal programma, ma solo che gli utili agevolati siano impiegati entro il termine previsto.

Fruizione dell’agevolazione e meccanismo di sospensione

Il beneficio opera esclusivamente ai fini IRPEF e IRES, con esclusione dell’IRAP. La fruizione avviene in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta cui si riferiscono gli utili accantonati.

Il regime si traduce in una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa. Gli acconti del periodo d’imposta successivo sono determinati con le regole ordinarie, al lordo dell’agevolazione, assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza della disciplina agevolativa. Eventuali eccedenze versate in acconto, se non più dovute in sede di saldo, generano un credito IRPEF/IRES utilizzabile secondo le regole ordinarie.

Cause di cessazione della sospensione

La sospensione d’imposta permane fino a quando la riserva è destinata al completamento del programma comune di rete. La quota di utile accantonata concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui:

  • la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
  • viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete, se ciò avviene prima del completamento del programma.

La circolare precisa che l’evento interruttivo può essere valutato singolarmente per ciascuna impresa aderente: il venir meno dell’adesione di una sola impresa non comporta automaticamente la cessazione del regime per le altre, salvo che l’evento riguardi tutte le imprese aderenti o comunque impedisca il completamento del programma.

L’utilizzo della riserva per copertura di perdite è l’unica ipotesi che non produce tassazione della quota utilizzata. La distribuzione ai soci, invece, costituisce causa di fuoriuscita dal regime di sospensione. Non è previsto alcun obbligo di ricostituzione della riserva dopo il suo impiego per perdite; un’eventuale ricostituzione con utili successivi non incide sull’agevolazione.

La riserva, inoltre, deve rimanere iscritta in bilancio anche dopo l’avvenuta realizzazione degli investimenti, in quanto la disciplina ha natura di sospensione d’imposta.

Adempimenti procedurali e riparto delle risorse

L’attuazione della misura è demandata anche a un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, che deve definire criteri e modalità di applicazione nel rispetto dei limiti di stanziamento fissati dal comma 2-quinquies: 20 milioni di euro per il 2011 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

Con provvedimento del 14 aprile 2011 è stato approvato il modello RETI, con le relative istruzioni. La comunicazione deve essere presentata telematicamente da ciascuna impresa interessata per ogni periodo d’imposta agevolato; per le imprese con esercizio a cavallo dell’anno solare, la comunicazione va presentata nei medesimi termini anche se l’esercizio non è ancora chiuso. Scaduto il termine, vengono prese in considerazione solo eventuali comunicazioni di rinuncia totale o parziale.

Nel quadro A della comunicazione devono essere indicati:

  • in colonna 1, l’ammontare della quota di utili accantonati e destinati al fondo patrimoniale o al patrimonio destinato all’affare;
  • in colonna 2, il risparmio d’imposta complessivo corrispondente.

Il risparmio va determinato:

  • per i soggetti IRES, applicando l’aliquota del 27,5% alla variazione in diminuzione, nei limiti di 1 milione di euro;
  • per gli imprenditori individuali, confrontando l’IRPEF sul reddito d’impresa al lordo e al netto della variazione in diminuzione;
  • per società di persone e società di capitali trasparenti, sommando le minori imposte dovute da ciascun socio sul reddito di partecipazione.

Per addizionale regionale e comunale IRPEF, il risparmio va calcolato applicando le aliquote rispettivamente dovute.

L’Agenzia delle entrate ripartisce le risorse disponibili con metodo proporzionale, determinando la percentuale massima di risparmio spettante a ciascun contribuente in rapporto tra risorse stanziate e risparmio complessivamente richiesto. Se gli utili effettivamente accantonati risultano inferiori a quelli indicati nella comunicazione, deve essere presentata un’ulteriore comunicazione con i dati aggiornati.

Prima applicazione

Per il primo anno di applicazione, tenuto conto dei tempi necessari per costituire gli organismi di asseverazione, la circolare ammette che l’asseverazione possa essere ottenuta entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione del modello UNICO 2011 in cui l’agevolazione deve essere indicata. Nello stesso periodo è consentito stipulare il contratto di rete, iscriverlo nel registro delle imprese e ottenere l’asseverazione entro il medesimo termine, fermo restando l’accantonamento degli utili a riserva.

In tale ipotesi il versamento del saldo delle imposte deve essere effettuato senza tener conto del risparmio d’imposta; una volta integrati i presupposti entro il 30 settembre 2011 e indicata l’agevolazione in dichiarazione, il contribuente può recuperare l’eventuale saldo eccedente secondo le modalità ordinarie.

Controlli e vigilanza

L’Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno consentito l’accesso al beneficio, potendo revocare le agevolazioni indebitamente fruite. I controlli riguardano, in particolare:

  • la verifica formale dell’avvenuta asseverazione del programma, anche presso gli organismi asseveratori;
  • la verifica dell’imputazione a riserva degli utili in sospensione d’imposta e dei successivi utilizzi;
  • la vigilanza sulla realizzazione degli investimenti agevolati, anche in collaborazione con gli organismi di asseverazione.

Ai fini del controllo, le imprese beneficiarie devono risultare aderenti a un contratto di rete regolarmente redatto e iscritto nel registro delle imprese; devono inoltre aver ottenuto l’asseverazione del programma e aver accantonato gli utili ad apposita riserva. Gli organismi asseveratori devono trasmettere all’Agenzia i dati relativi alle imprese asseverate e gli estremi della registrazione del contratto, mentre l’effettiva realizzazione degli investimenti può essere verificata anche con il supporto di tali organismi sulla base di specifici accordi.

Punti principali

Oggetto dell’agevolazione e finalità

L’agevolazione prevista dall’articolo 42 del d.l. n. 78/2010 mira a favorire il completamento del programma comune di rete. Il beneficio opera come sospensione d’imposta sugli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune, o al patrimonio destinato all’affare, per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete preventivamente asseverato. La Commissione europea ha escluso che la misura costituisca aiuto di Stato.

Contratto di rete e requisiti di accesso

Possono accedere all’agevolazione le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, purché il contratto preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune. È necessario che il contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, iscritto nel registro delle imprese e dotato di un programma comune di rete con diritti, obblighi e modalità di realizzazione dello scopo comune. L’asseverazione preventiva del programma da parte di organismi abilitati è un presupposto essenziale, ma non sostituisce gli altri requisiti richiesti dalla norma.

Soggetti beneficiari e profili contabili

L’agevolazione spetta a tutte le imprese aderenti al contratto di rete, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, attività svolta, settore e localizzazione. Sono ammesse sia imprese residenti sia stabili organizzazioni di imprese non residenti. Gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono beneficiarne solo integrando le scritture contabili con un prospetto idoneo a evidenziare la destinazione a riserva dell’utile e le vicende della riserva.

Accantonamento degli utili, riserva e limite massimo

Il beneficio presuppone l’accantonamento di una quota degli utili d’esercizio in un’apposita riserva, distinta dalle altre riserve e denominata con riferimento alla legge istitutiva dell’agevolazione. La riserva deve essere vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete e, per i soggetti obbligati, indicata in nota integrativa. L’importo che non concorre a formare reddito non può superare 1 milione di euro per singola impresa e per ciascun periodo d’imposta, anche se l’impresa aderisce a più contratti di rete.

Asseverazione del programma di rete

L’asseverazione è rilasciata dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, individuati dal d.m. 25 febbraio 2011. L’asseverazione deve intervenire entro 30 giorni dalla richiesta dell’organo comune o del rappresentante della rete. Gli organismi asseveratori devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’avvenuta asseverazione e i dati delle imprese aderenti; l’Agenzia pubblica l’elenco degli organismi abilitati.

Investimenti ammissibili e termine di effettuazione

Gli investimenti sono quelli previsti dal programma comune di rete asseverato e possono riguardare, in linea generale, costi per acquisto o utilizzo di beni, servizi e personale, compresi quelli messi a disposizione dalle imprese aderenti, valorizzati al costo figurativo del loro effettivo impiego. Gli investimenti devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui è deliberato l’accantonamento degli utili, non a quello di maturazione dell’utile. Il termine non impone di completare entro tale data tutti gli investimenti del programma, ma solo l’impiego degli utili agevolati entro il termine previsto.

Funzionamento della sospensione d’imposta e sua cessazione

L’agevolazione opera solo ai fini delle imposte sui redditi, quindi non incide sull’IRAP, e si fruisce esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte relative al periodo d’imposta cui gli utili si riferiscono. Gli acconti del periodo successivo si determinano secondo le regole ordinarie, al lordo dell’agevolazione; eventuali eccedenze diventano credito IRPEF/IRES. Il regime di sospensione cessa se la riserva è utilizzata per finalità diverse dalla copertura di perdite di esercizio oppure se viene meno l’adesione al contratto di rete prima del completamento del programma.

Riserve, utilizzo e effetti fiscali

L’unico impiego della riserva che non fa emergere imponibile è la copertura di perdite d’esercizio. La distribuzione ai soci o altri impieghi determinano la tassazione della quota utilizzata. Non è previsto l’obbligo di ricostituzione della riserva dopo l’utilizzo per perdite; un’eventuale ricostituzione con utili successivi non produce effetti sull’agevolazione. La riserva va mantenuta in bilancio anche dopo la realizzazione degli investimenti, poiché il beneficio ha natura di sospensione d’imposta.

Aspetti procedurali, comunicazione e riparto delle risorse

L’attuazione dell’agevolazione è disciplinata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011, che approva il modello RETI. La comunicazione va presentata telematicamente per ciascun periodo d’imposta interessato; una volta scaduto il termine, sono considerate solo le comunicazioni di rinuncia totale o parziale. L’Agenzia ripartisce le risorse disponibili con metodo proporzionale, in base al rapporto tra stanziamento e risparmio complessivamente richiesto.

Prima applicazione e controlli

Per il primo anno di applicazione, in considerazione dei tempi di costituzione degli organismi asseveratori, è ammesso ottenere l’asseverazione e completare gli adempimenti entro il 30 settembre 2011, termine di presentazione di UNICO 2011. In tale ipotesi il versamento del saldo va effettuato senza considerare il risparmio d’imposta, che potrà essere recuperato successivamente secondo le regole ordinarie. L’Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete, sulla corretta imputazione a riserva degli utili e sulla realizzazione degli investimenti, anche mediante riscontri presso gli organismi asseveratori e sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.