Circolare n. 17 del 6/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della mancata prestazione delle garanzie nei rimborsi IVA, distinguendo tra procedura ordinaria e procedura semplificata. In particolare, precisa che, nella procedura ordinaria, l’omessa garanzia non sospende i termini di decadenza dell’accertamento e non impedisce l’erogazione del rimborso una volta decorso il termine per l’accertamento; nella procedura semplificata, invece, la mancata garanzia entro 40 giorni comporta che la richiesta non ha corso. Vengono inoltre richiamati i termini per la liquidazione, la durata della garanzia, la decorrenza degli interessi e la possibilità per il contribuente di correggere la richiesta tramite dichiarazione integrativa.
IVA – Rimborsi: garanzie omesse, sospensione termini e decorrenza interessi
IVA – Rimborsi: procedura ordinaria e semplificata, omessa garanzia e decorrenza dei termini
La circolare fornisce chiarimenti sull’art. 38-bis del DPR n. 633/1972 in materia di rimborsi IVA e sul rapporto tra mancata prestazione delle garanzie e termini di decadenza dell’accertamento di cui all’art. 57 del medesimo decreto. Il documento distingue nettamente tra procedura ordinaria e procedura semplificata, precisando gli effetti della mancata garanzia, della mancata trasmissione di documenti nella fase istruttoria, nonché la decorrenza degli interessi sui rimborsi liquidati in ritardo.
Quadro normativo e modalità di richiesta del rimborso
La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 30 del DPR n. 633/1972, se dalla dichiarazione annuale emerge un’eccedenza IVA a credito, il contribuente può chiederne il rimborso al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma. Fino all’anno d’imposta 2009 la richiesta avveniva mediante Modello VR cartaceo presentato in duplice esemplare all’Agente della riscossione; dal 1° febbraio 2011, per effetto delle modifiche all’art. 38-bis introdotte dal DL n. 78/2009, il rimborso dell’eccedenza del credito IVA annuale si richiede esclusivamente con la dichiarazione annuale, compilando il Quadro VR.
Sono richiamate due modalità di esecuzione del rimborso:
- procedura ordinaria, eseguita dall’Ufficio competente entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per importi superiori a euro 516.456,90 o in caso di procedure concorsuali;
- procedura semplificata, eseguita dall’Agente della riscossione territorialmente competente entro sessanta giorni dall’invio della dichiarazione, per importi non superiori al suddetto limite.
La circolare sottolinea che, per entrambe le procedure, l’Amministrazione effettua una fase istruttoria di controllo formale dell’istanza e può richiedere ulteriore documentazione per verificare l’esistenza del credito, la spettanza del rimborso o eventuali cause di rigetto o sospensione. Solo dopo tale fase, se il rimborso risulta spettante, si procede alla liquidazione, subordinata in linea generale alla prestazione di garanzia, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa.
Decorrenza degli interessi sui rimborsi ritardati
La circolare ricorda inoltre che, in caso di ritardo nell’erogazione del rimborso, maturano interessi al tasso del 2% annuo, fissato dal 1° gennaio 2010. La decorrenza varia in base alla procedura:
- dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, per i rimborsi liquidati dall’Ufficio;
- dal sessantesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione, per i rimborsi erogati dall’Agente della riscossione.
È richiamata anche la sospensione della decorrenza degli interessi quando la richiesta di documentazione e la consegna da parte del contribuente siano separate da un intervallo superiore a quindici giorni.
Omessa prestazione della garanzia nella procedura ordinaria
Per la procedura ordinaria, l’art. 38-bis prevede che il contribuente possa ottenere il rimborso entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione solo prestando un’idonea garanzia, rappresentata da cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria. La garanzia serve a tutelare l’Erario nel caso in cui, a seguito dei successivi controlli, emerga che il rimborso non spettava.
La sua durata è pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso oppure, se inferiore, al periodo residuo fino al termine di decadenza dell’accertamento previsto dall’art. 57, che scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La circolare chiarisce che il meccanismo di sospensione dei termini di decadenza previsto dall’art. 57 opera solo se il contribuente non risponde alla richiesta di documentazione formulata dall’Ufficio nella fase istruttoria. La ratio di tale sospensione è evitare che un comportamento non collaborativo impedisca all’Amministrazione di effettuare i controlli e consenta al contribuente di far decorrere i termini di decadenza per cristallizzare posizioni irregolari.
Diversamente, la garanzia ex art. 38-bis è un adempimento estraneo alla verifica della regolarità formale dell’istanza e attiene esclusivamente alla fase di liquidazione del rimborso. Essa non costituisce documento utile al controllo dell’esistenza del credito né alla rettifica della dichiarazione. Per questo motivo, la sua mancata prestazione non determina la sospensione dei termini di accertamento ex art. 57.
La circolare afferma, dunque, che l’omessa garanzia non può prolungare indefinitamente il potere accertativo dell’Amministrazione. Una volta decorso il termine di accertamento e divenuta incontestabile l’annualità cui il rimborso si riferisce, il rimborso deve essere comunque erogato anche senza garanzia. In tale ottica, la garanzia perde giustificazione giuridica quando il credito si è definitivamente consolidato e non sussiste più alcun rischio per l’Erario.
La circolare richiama anche la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza della Corte di Cassazione n. 21515 del 20 ottobre 2010, secondo la quale la garanzia non è necessaria quando il credito d’imposta sia divenuto definitivo, essendo la stessa destinata a cessare quando sia certo, per controlli effettuati o per decadenza dell’Amministrazione, che nessuna infedeltà dichiarativa sussista.
Rimedi del contribuente in caso di mancata garanzia nella procedura ordinaria
Se la garanzia non viene prestata, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso mediante dichiarazione integrativa, indicando il medesimo credito, o parte di esso, come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione, con variazione del Quadro VX. In alternativa, può presentare la garanzia tardivamente, purché prima della scadenza dei termini di decadenza dell’accertamento, così da consentire la liquidazione del rimborso.
Omessa prestazione della garanzia nella procedura semplificata
Per i rimborsi richiesti con procedura semplificata, i contribuenti possono optare per l’erogazione in conto fiscale ai sensi dell’art. 20 del DPR n. 567/1993. In questo caso, entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione l’Ufficio trasmette i dati all’Agente della riscossione presso cui il contribuente è intestatario del conto fiscale; entro i dieci giorni successivi l’Agente richiede, se dovuta, la garanzia prevista dall’art. 22 del medesimo decreto, ove non sia già stata prestata.
La durata della garanzia, nonostante l’art. 22 preveda cinque anni, è stata allineata a quella prevista dall’art. 38-bis del DPR n. 633/1972: tre anni dall’esecuzione del rimborso, oppure, se inferiore, fino al termine di decadenza dell’accertamento.
In questa procedura la disciplina è espressa: se la garanzia non è prestata entro quaranta giorni dalla richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Trascorso il quarantesimo giorno, il concessionario, rispettando l’ordine cronologico e, per ciascuna giornata, l’ordine crescente di importo, dispone l’erogazione entro i successivi venti giorni e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accredito sul conto corrente bancario comunicato dall’intestatario.
Rettifica e nuova istanza nella procedura semplificata
Anche in questa ipotesi il contribuente può rettificare la richiesta mediante dichiarazione integrativa, indicando il credito:
- come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione, con variazione del Quadro VX;
- come eccedenza da erogare tramite procedura ordinaria, con variazione del Quadro VR.
Per gli anni anteriori al 2010, per i quali era ancora prevista la presentazione separata del Modello VR all’Agente della riscossione, la richiesta di rettifica deve essere indirizzata a quest’ultimo soggetto. Se il contribuente è in grado di prestare, anche tardivamente, le garanzie, può presentare una nuova istanza all’Agente della riscossione competente per ottenere la liquidazione del rimborso, che sarà inserita in una nuova posizione cronologica nella graduatoria di erogazione.
Indicazione finale
La circolare conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Punti principali
Premessa e quadro normativo
La circolare interviene sull’art. 38-bis del DPR n. 633/1972 e sull’art. 57 del medesimo decreto, con riferimento ai rimborsi dell’eccedenza IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale. Dal 1° febbraio 2011 il rimborso annuale può essere richiesto esclusivamente in dichiarazione, tramite Quadro VR. Sono richiamate le due modalità di esecuzione del rimborso: procedura ordinaria per importi superiori a euro 516.456,90 o in caso di procedure concorsuali, e procedura semplificata per importi non superiori a tale limite.
Procedura ordinaria: funzione della garanzia e termini
Per la procedura ordinaria il rimborso è eseguibile entro tre mesi dalla scadenza della dichiarazione, a condizione che il contribuente presti idonea garanzia (cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria). La garanzia dura tre anni dall’esecuzione del rimborso, oppure, se inferiore, fino al termine di decadenza dell’accertamento. La circolare ricorda che i termini per gli avvisi di rettifica e accertamento scadono il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Mancata produzione di documenti e sospensione dei termini
La sospensione dei termini di decadenza prevista dall’art. 57 opera solo quando il contribuente non trasmette la documentazione richiesta nella fase istruttoria. Il differimento dura per il periodo compreso tra il quindicesimo giorno successivo alla richiesta dell’Ufficio e la data di adempimento del contribuente. Analoga sospensione incide anche sulla decorrenza degli interessi nel caso di ritardo nella liquidazione del rimborso, quando tra richiesta e consegna dei documenti passano più di quindici giorni.
Omessa garanzia nella procedura ordinaria
La circolare afferma che la mancata prestazione della garanzia ex art. 38-bis non è equiparabile alla mancata produzione dei documenti istruttori e quindi non sospende i termini di decadenza dell’accertamento ex art. 57. La garanzia è infatti un adempimento funzionale alla sola fase di liquidazione del rimborso, non alla verifica della spettanza del credito. Ne consegue che, una volta divenuta incontestabile l’annualità per decadenza dei termini di accertamento, il rimborso deve essere comunque erogato anche senza garanzia.
Rimedi per il contribuente nella procedura ordinaria
Se la garanzia non viene prestata, il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso mediante dichiarazione integrativa, indicando il credito come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione. Resta comunque possibile presentare la garanzia tardivamente, purché prima della scadenza dei termini di decadenza dell’accertamento, in modo da consentire la liquidazione del rimborso.
Procedura semplificata: flusso e garanzia
Per i rimborsi in conto fiscale richiesti in via semplificata, il competente Ufficio trasmette i dati all’Agente della riscossione entro dieci giorni dall’invio della dichiarazione. Entro i dieci giorni successivi, l’Agente può richiedere la garanzia se dovuta. Anche per questa procedura, in seguito alle modifiche dell’art. 38-bis, la durata della garanzia è di tre anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, fino alla scadenza del termine di decadenza dell’accertamento.
Effetti della mancata garanzia nella procedura semplificata
A differenza della procedura ordinaria, qui la normativa prevede espressamente che, se la garanzia non è prestata entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, la stessa non ha corso. Decorso il quarantesimo giorno, il concessionario dispone l’erogazione nel rispetto dell’ordine cronologico e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, entro i successivi venti giorni.
Rettifica della richiesta e istanze successive
Anche nella procedura semplificata il contribuente può rettificare la richiesta tramite dichiarazione integrativa, scegliendo di indicare il credito: come eccedenza da detrarre o compensare, oppure come eccedenza da rimborsare in procedura ordinaria. Per gli anni antecedenti il 2010, nei quali il Modello VR era presentato separatamente all’Agente della riscossione, la richiesta di rettifica va indirizzata a quest’ultimo. Se il contribuente presta tardivamente la garanzia, può presentare una nuova istanza all’Agente della riscossione competente, con attribuzione di un nuovo ordine cronologico di erogazione.
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