Circolare n. 19 del 10/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la detassazione degli emolumenti legati alla produttività nel 2011 spetta solo per somme erogate dopo la stipula di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e in attuazione degli stessi. Non è quindi ammessa la retroattività delle erogazioni antecedenti alla firma, anche se il contratto prevede effetti dal 1° gennaio 2011. Viene inoltre richiesto che l’accordo sia formalizzato per iscritto e che il datore di lavoro indichi nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione del contratto. Per i sostituti che hanno applicato la detassazione nei primi mesi del 2011 in assenza di accordi di II livello, non si applicano sanzioni se versano entro il 1° agosto 2011 la differenza d’imposta con interessi.
Imposta sostitutiva sugli emolumenti di produttività aziendale: ulteriori chiarimenti per il 2011
Imposta sostitutiva sugli emolumenti di produttività aziendale: ulteriori chiarimenti per il 2011
La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista per gli emolumenti legati alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato. Il documento delimita il perimetro del beneficio, precisa i requisiti temporali e formali degli accordi collettivi e disciplina il trattamento dei casi in cui la detassazione sia stata applicata nei primi mesi dell’anno in assenza di accordi di II livello.
Ambito normativo e finalità della misura
La disciplina è ricondotta all’art. 53 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al comma 47 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011). La circolare chiarisce che il beneficio fiscale riguarda soltanto le somme erogate ai dipendenti del settore privato "in attuazione" di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali diretti a determinare una maggiore produttività del lavoro.
Momento di stipula dell’accordo e divieto di applicazione retroattiva
Il punto centrale del chiarimento è che l’accordo o contratto collettivo deve essere stipulato prima dell’erogazione delle somme. Non è quindi sufficiente che il contratto preveda efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2011: le somme corrisposte prima della stipula non possono beneficiare dell’imposta sostitutiva, anche se si riferiscono a prestazioni svolte nel 2011. La circolare esclude, in sostanza, la correlazione ex post tra erogazione e produttività ai fini della detassazione.
Principio di cassa e requisiti di erogazione
In applicazione dell’art. 51 del TUIR e del principio di cassa, l’imposta sostitutiva può essere applicata solo alle somme erogate a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, purché siano effettivamente corrisposte in attuazione di quell’accordo. Il datore di lavoro, inoltre, deve attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.
Forma dell’accordo e prova documentale
La circolare ribadisce quanto già chiarito nella precedente n. 3/E del 14 febbraio 2011, sottolineando tuttavia che, per esigenze probatorie e per evitare contenziosi, l’accordo o contratto collettivo deve essere formalizzato per iscritto. La forma scritta è quindi considerata indispensabile ai fini della concreta applicazione della misura agevolativa.
Accordi territoriali o aziendali che recepiscono prassi aziendali
Viene ritenuto possibile, al fine di rendere operativa la detassazione, considerare anche accordi territoriali o aziendali che recepiscano contenuti di prassi aziendali o accordi già conclusi dal datore di lavoro con la collettività dei lavoratori, con riferimento a istituti quali straordinario, lavoro notturno, turni e clausole elastiche. In tali ipotesi, gli accordi territoriali o aziendali devono riportarne espressamente il contenuto.
Regime sanzionatorio per i primi mesi del 2011
La circolare riconosce l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione. Per questo motivo, ai sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello e in continuità con il comportamento seguito negli anni precedenti, non devono essere irrogate sanzioni, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000.
Condizione per la disapplicazione delle sanzioni
La mancata applicazione delle sanzioni è subordinata a un adempimento finanziario preciso: il sostituto d’imposta deve versare, entro il 1° agosto 2011, la differenza tra l’imposta sostitutiva già versata e quella effettivamente dovuta secondo la tassazione ordinaria dei redditi di lavoro dipendente, comprensiva degli interessi. La circolare richiama, sul punto, la risoluzione n. 109/E del 2007.
Punti principali
Ambito di applicazione della detassazione
La detassazione riguarda solo gli emolumenti erogati ai dipendenti del settore privato nel 2011 in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali finalizzati a incrementare la produttività. La circolare precisa che il beneficio non si collega in modo generico alla produttività, ma solo a somme effettivamente riconducibili a un accordo decentrato stipulato prima dell’erogazione.
Esclusione della retroattività delle somme erogate
Le somme pagate prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono beneficiare dell’imposta sostitutiva, anche se l’accordo prevede efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2011. La produttività derivante dall’intesa collettiva opera infatti per il futuro e l’autonomia collettiva non può incidere sulla disciplina fiscale in modo da anticipare il beneficio a erogazioni già effettuate.
Principio di cassa e momento rilevante
In coerenza con l’art. 51 del TUIR e con il principio di cassa, il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva solo alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo e purché siano corrisposte in attuazione dello stesso.
Obbligo di attestazione nel CUD
Il datore di lavoro deve attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale, così da documentare il presupposto applicativo dell’agevolazione.
Forma scritta dell’accordo
Pur richiamando quanto già affermato nella circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011, la circolare sottolinea che la formalizzazione per iscritto dell’accordo o contratto collettivo è indispensabile ai fini probatori e per prevenire contenziosi.
Accordi che recepiscono prassi aziendali
Per rendere pienamente operativa la misura agevolativa, è possibile tenere conto di accordi territoriali o aziendali che recepiscano prassi aziendali o accordi tra datore di lavoro e collettività dei lavoratori su istituti come straordinario, lavoro notturno, turni e clausole elastiche. In tali casi, gli accordi territoriali o aziendali devono riportarne il contenuto.
Regime sanzionatorio per i primi mesi del 2011
Per i sostituti d’imposta che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione senza accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento degli anni precedenti, non si applicano sanzioni per effetto dell’obiettiva incertezza normativa e dello Statuto del contribuente.
Versamento della differenza d’imposta entro il 1° agosto 2011
La non applicazione delle sanzioni è subordinata al versamento, entro il 1° agosto 2011, della differenza tra l’imposta sostitutiva già versata e quella effettivamente dovuta secondo l’ordinaria tassazione dei redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi.
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