Circolare n. 20 del 13/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti interpretativi su numerose agevolazioni IRPEF e adempimenti correlati: detrazione degli interessi sui mutui per l’abitazione principale, detrazioni per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, agevolazioni per disabili, oltre a varie questioni su detrazioni per familiari, istruzione, locazioni, compensazioni, redditi esteri, imposta sostitutiva su premi di produttività e dispositivi medici. I chiarimenti precisano condizioni, documentazione richiesta, limiti di spesa e modalità di riparto dei benefici, con particolare attenzione ai casi di separazione, successione, utilizzo promiscuo dell’immobile e corretta attestazione degli oneri sostenuti.
IRPEF – Risposte a quesiti
IRPEF – Risposte a quesiti
La circolare raccoglie e risolve numerosi quesiti interpretativi in materia IRPEF, riguardanti sia detrazioni e deduzioni sia regimi sostitutivi e agevolazioni settoriali. I chiarimenti sono pensati per definire con precisione i presupposti soggettivi e oggettivi dei benefici fiscali, la documentazione richiesta e i criteri di imputazione della spesa o del reddito.
Detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’abitazione principale
La prima parte è dedicata alla detrazione del 19% degli interessi passivi e oneri accessori su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nei limiti di 4.000 euro complessivi previsti dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR.
Accollo interno in caso di separazione
Nel caso di acquisto in comproprietà da parte di coniugi, con successiva separazione consensuale e trasferimento della quota di proprietà a uno dei due, la detrazione può spettare integralmente al coniuge che diviene proprietario esclusivo e si accolla il mutuo secondo lo schema dell’accollo interno, anche se il contratto di mutuo resta formalmente cointestato alla banca. Ciò è possibile a condizione che:
- l’accollo sia formalizzato in atto pubblico o in scrittura privata autenticata;
- le quietanze di pagamento siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.
La circolare chiarisce inoltre che, una volta ceduta la quota, il coniuge originario non ha più diritto alla detrazione perché non è più proprietario dell’immobile.
Separazione legale, immobile assegnato e mutuo intestato all’altro coniuge
Se, a seguito di separazione, l’immobile viene attribuito a un coniuge che si accolla il debito pur senza modifica dell’intestazione del mutuo verso la banca, la detrazione può comunque spettare al soggetto che sopporta l’onere, sempre che l’accollo risulti da atto pubblico o scrittura privata autenticata e le quietanze attestino il pagamento effettivo.
La circolare ricorda inoltre che l’abitazione principale è quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari; tra questi rientra anche il coniuge separato fino alla sentenza di divorzio, mentre dopo il divorzio il beneficio può spettare se nell’immobile dimorano i figli.
Mutui misti per acquisto e ristrutturazione
Per i mutui contratti sia per l’acquisto sia per la ristrutturazione dell’immobile, la detrazione spetta solo alla quota di interessi riferibile all’acquisto dell’abitazione principale, non a quella riferibile alla ristrutturazione. Se la destinazione del mutuo non risulta dal contratto o da altra documentazione bancaria, il contribuente può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, indicando quale somma sia imputabile all’acquisto e quale alla ristrutturazione.
Mutuo cointestato e decesso di un intestatario
In caso di decesso di uno degli intestatari del mutuo, il coniuge superstite o gli altri eredi possono fruire della detrazione anche prima della regolarizzazione del contratto con la banca, se ricorrono gli altri requisiti di legge. Se un solo erede paga l’intera quota del mutuo, egli può detrarre gli interessi nella misura massima consentita, purché tra gli eredi vi sia un accordo, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che individui chi assume l’obbligo di pagamento dell’intero debito.
Acquisto della nuda proprietà
Il nudo proprietario che abbia contratto il mutuo per acquistare la piena proprietà di un immobile, concedendone l’usufrutto al figlio, può detrarre tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che siano rispettate le altre condizioni di legge.
Personale delle Forze armate o di polizia
Per il personale delle Forze armate in servizio permanente la norma agevolativa non richiede la dimora abituale, ma la detrazione spetta solo se l’immobile acquistato costituisce l’unica abitazione di proprietà. Se il contribuente è già proprietario di un altro immobile al momento dell’acquisto, la detrazione non compete, anche se su tale altro immobile grava un diritto reale di godimento a favore di un congiunto.
Detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio
La circolare affronta anche la detrazione del 36% per ristrutturazioni edilizie.
Riparto della detrazione tra più soggetti e annotazione in fattura
Se più soggetti sostengono la spesa, il beneficio può spettare anche al comproprietario non indicato nei documenti di spesa, purché la fattura sia annotata con la percentuale di spesa da lui effettivamente sostenuta. Se il soggetto che beneficia della detrazione non ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, deve comunque indicare nella propria dichiarazione il codice fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione.
Acquisto di box pertinenziale o di immobile ristrutturato da impresa
Per l’acquisto di un’unità abitativa ristrutturata da impresa costruttrice, la detrazione è riconosciuta sul 25% del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, e spetta in proporzione alla quota di proprietà; in questo caso non sono richiesti né la comunicazione al Centro Operativo di Pescara né il bonifico. Diversamente, per l’acquisto di un box pertinenziale presso impresa costruttrice, la detrazione spetta sui costi di realizzazione documentati dall’impresa, con obbligo di comunicazione e pagamento mediante bonifico. In tale ipotesi il beneficio è attribuito in base all’onere effettivamente sostenuto, e il coniuge che abbia pagato integralmente può detrarre l’intera spesa annotando tale circostanza in fattura.
Immobile ristrutturato dal de cuius e concesso in comodato
L’erede può continuare a fruire delle residue quote di detrazione solo se mantiene la “detenzione materiale e diretta” del bene. Se concede l’immobile in comodato gratuito a terzi, perde la disponibilità diretta e immediata del bene e quindi non può proseguire nella detrazione.
Addolcitori di acqua domestici
L’installazione di addolcitori per abbattere il calcare è agevolabile solo se comporta modificazioni strutturali che integrano opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione o degli impianti. Solo in tal caso è ammissibile sia la detrazione IRPEF sia l’IVA al 10%.
Detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico
La circolare tratta diverse questioni relative alla detrazione per il risparmio energetico.
Rettifica delle schede ENEA per il 2007 e il 2008
Per le annualità 2007 e 2008 non è possibile rettificare telematicamente le schede informative trasmesse all’ENEA, poiché le procedure informatiche lo consentono solo dal periodo d’imposta 2009. Tuttavia, in sede di controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973, il contribuente può comunque far valere la detrazione se dimostra di aver adempiuto a tutti gli obblighi richiesti e documenta anche le spese non risultanti dalla scheda originaria.
Rettifica per le spese 2009
Per le spese sostenute nel 2009, la rettifica telematica della scheda ENEA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è l’unica modalità utile per far valere le spese non indicate nella comunicazione originaria. In mancanza di tale adempimento, la detrazione è indebita.
Spese sostenute in anni diversi nell’ambito di lavori pluriennali
Per i soggetti non imprenditori vale il principio di cassa: le spese si detragono nell’anno in cui sono sostenute e rimaste a carico, anche se riferite a un unico intervento che prosegue per più periodi d’imposta. Per gli imprenditori, invece, si applica il principio di competenza. La circolare ricorda inoltre che, dal 2011, la detrazione va ripartita in dieci rate anziché in cinque, secondo la normativa vigente nell’anno di sostenimento della spesa.
Immobile ad uso promiscuo
Il contribuente che utilizza l’immobile sia per l’attività professionale sia per uso abitativo può fruire della detrazione del 55% anche se le spese per gli interventi sono state dedotte, nei limiti consentiti, ai fini del reddito di lavoro autonomo. La deduzione fiscale delle spese non fa venir meno il diritto alla detrazione, purché l’immobile sia posseduto o detenuto in base a un titolo idoneo e le spese siano rimaste effettivamente a carico del contribuente.
Agevolazioni fiscali in favore dei disabili
La circolare approfondisce la documentazione sanitaria necessaria e la portata delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli e per altre spese.
Certificazione di handicap e invalidità civile
Per accedere alle agevolazioni fiscali sull’acquisto di veicoli, sono ammesse le categorie di disabili con ridotte o impedite capacità motorie, con grave limitazione della deambulazione o pluriamputazioni, con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento, nonché non vedenti e sordi. Può essere utilizzata anche la certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle della legge n. 104/1992, purché da essa emerga chiaramente la specifica disabilità richiesta dalla norma fiscale. Per i disabili psichici è necessario anche il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Piscina per fini terapeutici
L’acquisto o la realizzazione di una piscina, anche se destinata a idrokinesiterapia, non rientra tra le spese sanitarie detraibili, poiché la detrazione riguarda il trattamento sanitario e non la struttura in cui esso viene svolto.
Acquisto di autovetture all’estero
Le spese per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento dei disabili sostenute all’estero da residenti italiani seguono lo stesso regime delle spese sostenute in Italia. La documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata, salvo i casi in cui sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo. Resta fermo il rispetto dei limiti di legge: una sola detrazione ogni quattro anni, un solo veicolo e spesa massima di 18.075,99 euro. È inoltre ricordato che gli autoveicoli devono essere utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile e che, se alienati prima di due anni, occorre restituire la differenza d’imposta.
Altri chiarimenti su detrazioni e deduzioni
La parte finale contiene una serie di risposte su istituti diversi, con note operative rilevanti per la dichiarazione dei redditi.
Detrazione per figli a carico
La detrazione per figli a carico va considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori: l’eventuale attribuzione del 100% al genitore con reddito più elevato deve riguardare tutti i figli comuni. Una ripartizione differenziata è possibile solo se i figli non sono nati dagli stessi genitori.
Assegni periodici per figli naturali
Il trattamento fiscale degli assegni periodici per il mantenimento dei figli naturali è equiparato a quello previsto per i figli legittimi, sempre che gli assegni risultino da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Spese di istruzione per conservatori di musica
Sono detraibili le spese per i nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212/2005 presso Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, equiparate alle spese universitarie. Le spese per i corsi di formazione del precedente ordinamento sono invece assimilate alle spese di istruzione secondaria. Sono escluse le spese per istituti musicali privati.
Compensazioni e modello 730
Le nuove regole sulla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo e scaduti non si applicano alla liquidazione del modello 730. In tale ambito continuano a valere le regole specifiche del d.m. 31 maggio 1999, n. 164.
Contributi previdenziali su redditi esenti
I contributi previdenziali obbligatori non sono deducibili dal reddito complessivo se già esclusi nella determinazione del reddito alla fonte. Di conseguenza, né il titolare dell’assegno di ricerca esente IRPEF né il familiare fiscalmente a carico possono dedurre i contributi trattenuti dall’ente di ricerca. La circolare segnala inoltre che, dal 2011, gli assegni di ricerca sono disciplinati dall’art. 22 della legge n. 240/2010, che ha abrogato la precedente disciplina.
Retribuzione convenzionale per lavoro dipendente all’estero
Il regime dell’art. 51, comma 8-bis, del TUIR è applicabile solo se l’attività svolta all’estero rientra nel settore economico individuato dal decreto ministeriale annuale; in mancanza di previsione del settore, il regime non si applica. Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale, la retribuzione convenzionale può essere ridotta proporzionalmente all’orario di lavoro.
Contributi di enti privati per calamità naturali
I contributi assistenziali erogati da casse previdenziali ai propri iscritti per danni da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale non costituiscono reddito imponibile, poiché hanno natura assistenziale e non rientrano nelle categorie reddituali del TUIR. Se però il contributo riguarda la ricostruzione di un immobile strumentale, le spese sostenute restano deducibili al netto del contributo percepito.
Intermediazione immobiliare
La detrazione del 19% sui compensi pagati all’intermediario per l’acquisto dell’abitazione principale spetta entro il limite di 1.000 euro per annualità. Nei casi di acquisto in comproprietà, il beneficio si ripartisce in proporzione alla quota di possesso, purché la fattura sia intestata almeno a uno dei proprietari; se uno solo sostiene effettivamente l’onere, ciò deve risultare da annotazione sulla fattura. Se la fattura è intestata solo a un soggetto non proprietario, la detrazione non spetta.
Spese sportive per ragazzi tra 5 e 18 anni
La detrazione per attività sportive è riconosciuta entro il limite di 210 euro per ragazzo e richiede una documentazione specifica: bollettino bancario o postale, oppure fattura, ricevuta o quietanza delle strutture sportive, con indicazione dei dati dell’associazione, della causale, dell’attività, dell’importo, dei dati del praticante e del codice fiscale del pagatore. Anche se il pagamento avviene tramite comune convenzionato, i documenti devono riportare tali informazioni.
Canoni di locazione per studenti universitari fuori sede
Il limite di spesa detraibile è di 2.633 euro per ciascun contribuente. Se due figli universitari hanno contratti distinti e sono a carico di entrambi i genitori, ciascun genitore può fruire della detrazione sull’importo massimo previsto. La detrazione spetta solo per i canoni effettivamente pagati, che devono essere verificati in sede di assistenza fiscale.
Imposta sostitutiva per locazioni nella provincia dell’Aquila
Per i contratti di locazione a canone convenzionale stipulati dal 6 aprile 2009 in poi, tra persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arte o professione, relativi ad immobili abitativi ubicati nella provincia dell’Aquila, è applicabile l’imposta sostitutiva del 20% prevista per il solo anno 2010. Nella dichiarazione 2011 è prevista la colonna “cedolare L’Aquila”; la base imponibile è quella rilevante ai fini IRPEF, tenendo conto di eventuali riduzioni e dei diversi utilizzi dell’immobile nel corso dell’anno.
Imposta sostitutiva del 10% su straordinari e premi di produttività
La circolare chiarisce che, per il lavoro notturno del personale navigante, l’intero compenso può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% se ricorrono le condizioni di produttività e contrattazione collettiva; in alternativa si applica la tassazione ordinaria, con l’indennità di volo tassata al 50% secondo le regole ordinarie del TUIR. La circolare fornisce anche un esempio numerico.
Effetti ISEE delle somme detassate
Le somme assoggettate all’imposta sostitutiva per incremento di produttività non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini ISEE. Tale esclusione si considera prorogata per tutta la vigenza dell’agevolazione, anche se le norme di proroga hanno richiamato espressamente solo la disciplina della fattispecie agevolabile. Il limite rilevante ai fini ISEE è da intendersi complessivamente pari a 6.000 euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, e non per singolo componente del nucleo.
Addizionale del 10% sui compensi variabili del settore finanziario
La disposizione si applica separatamente a ciascun rapporto di lavoro se il medesimo soggetto è contemporaneamente dirigente e collaboratore coordinato e continuativo della stessa società finanziaria. Il confronto tra parte fissa e parte variabile va quindi effettuato distintamente per il rapporto di lavoro dipendente e per quello di collaborazione.
Spese per psicoterapia
Le prestazioni professionali rese da psicologi e psicoterapeuti sono equiparate, ai fini della detrazione, alle prestazioni sanitarie rese da un medico; pertanto possono essere detratte senza prescrizione medica quando hanno finalità terapeutiche.
Dispositivi medici
La detrazione per spese sanitarie è riconosciuta per dispositivi medici contrassegnati da marcatura CE e documentati da scontrino o fattura che indichi il soggetto che ha sostenuto la spesa e la descrizione del dispositivo. La generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino non è sufficiente. La circolare allega un elenco esemplificativo dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro di uso più comune, utile come supporto operativo per la verifica del diritto alla detrazione.
Punti principali
Detrazione interessi mutui per abitazione principale
La circolare chiarisce quando la detrazione del 19% sugli interessi passivi per mutui ipotecari spetta al soggetto che effettivamente sopporta l’onere, anche in caso di separazione, accollo interno, successione o mutui cointestati. Viene ribadito che l’accollo deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e che le quietanze devono essere integrate con l’attestazione dell’effettivo pagamento. Si precisa anche la disciplina dei mutui misti, dell’acquisto della nuda proprietà e l’esclusione del personale delle Forze armate se, al momento dell’acquisto, è già proprietario di altro immobile, anche se gravato da diritto di abitazione.
Detrazione 36% per recupero edilizio
Sono trattate varie ipotesi applicative della detrazione per ristrutturazioni: la possibilità di far valere il beneficio in base alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun comproprietario, purché ciò risulti annotato in fattura; l’irrilevanza del comodato gratuito concesso dall’erede ai fini della prosecuzione della detrazione residua; e la condizione che gli addolcitori d’acqua domestici siano agevolabili solo se comportano opere di manutenzione straordinaria o modifiche strutturali.
Detrazione 55% per risparmio energetico
La circolare distingue tra annualità 2007-2008 e spese dal 2009 in poi per la rettifica delle schede ENEA: per il 2007-2008 non è possibile la correzione telematica, ma la detrazione può essere riconosciuta in sede di controllo formale se il contribuente documenta le spese; per il 2009 la rettifica telematica è l’unica modalità valida. Viene inoltre chiarito che le spese si detragono secondo il principio di cassa per i privati e di competenza per gli imprenditori, e che la detrazione resta spettante anche per immobili utilizzati promiscuamente, se le spese sono rimaste effettivamente a carico del professionista.
Agevolazioni fiscali per disabili
La circolare precisa quali certificazioni consentono di accedere alle agevolazioni per l’acquisto di veicoli: è sufficiente anche il verbale di invalidità civile purché riporti in modo esplicito la grave limitazione alla deambulazione, le ridotte o impedite capacità motorie, oppure la natura e gravità della disabilità psichica, con necessità di indennità di accompagnamento nei casi previsti. Si esclude invece la detrazione per l’acquisto di una piscina per idrokinesiterapia, mentre si conferma la detrazione per l’acquisto di autovetture anche se utilizzate all’estero, nel rispetto dei limiti e delle condizioni specifiche di spesa, periodicità e documentazione.
Altri chiarimenti su detrazioni, redditi e adempimenti
Sono forniti chiarimenti su detrazioni per figli a carico, assegni per figli naturali, spese di istruzione per conservatori di musica, compensazioni in presenza di ruoli scaduti, deducibilità dei contributi previdenziali su assegni di ricerca, retribuzioni convenzionali per lavoro dipendente all’estero, contributi assistenziali erogati da casse private per calamità naturali, detrazione per intermediazione immobiliare, spese sportive per ragazzi, canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, imposta sostitutiva per locazioni nella provincia dell’Aquila, tassazione agevolata di straordinari e premi di produttività, effetti ISEE delle somme detassate, addizionale del 10% sui bonus nel settore finanziario, sedute di psicoterapia e detrazione per dispositivi medici con marcatura CE.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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