Salta al contenuto
Circolare

Circolare n. 14 del 14/03/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico gli adempimenti connessi al modello 730/2011 per i redditi 2010, distinguendo tra assistenza prestata dai sostituti d’imposta e quella resa da CAF e professionisti abilitati. Vengono chiariti soggetti ammessi, modalità di presentazione, controlli, visto di conformità, compensi, trasmissioni telematiche, gestione dei modelli 730-4, conguagli a credito e a debito e alcune situazioni particolari. Tra le novità principali figurano la procedura telematica per la consegna/ritiro del 730 da parte del sostituto, le regole per la comunicazione dei dati per la ricezione dei 730-4 e il recupero delle maggiori imposte su somme erogate per incremento della produttività negli anni 2008 e 2009.

Modello 730/2011: assistenza fiscale da sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

Modello 730/2011 - Assistenza fiscale prestata da sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati

La circolare n. 14/E del 14 marzo 2011 definisce in modo sistematico gli adempimenti connessi alla presentazione e gestione del modello 730/2011 relativo ai redditi 2010. Il documento distingue con chiarezza i compiti dei sostituti d’imposta da quelli dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, seguendo le varie fasi del procedimento: presentazione della dichiarazione, controlli, visto di conformità, trasmissione telematica, gestione del risultato contabile, conguagli e casi particolari.

Ambito di applicazione e soggetti che possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2011 è utilizzabile dai lavoratori dipendenti e dai pensionati che dispongano di un sostituto d’imposta in grado di eseguire i conguagli nei termini previsti. La circolare precisa alcune condizioni specifiche per i rapporti di lavoro a tempo determinato e per altre categorie particolari:

  • per i contratti a tempo determinato di durata inferiore all’anno, il contribuente può rivolgersi al proprio sostituto solo se il rapporto dura almeno da aprile a luglio 2011;
  • se il contribuente conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio, può rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato se il rapporto dura almeno da giugno a luglio 2011;
  • per il personale della scuola con contratto a tempo determinato, il 730 può essere presentato se il contratto copre almeno il periodo da settembre 2010 a giugno 2011;
  • i soggetti che percepiscono solo redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR possono accedere all’assistenza fiscale se il rapporto copre almeno il periodo da giugno a luglio 2011 e conoscono i dati del sostituto che farà il conguaglio.

La circolare ammette inoltre la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, mediante rappresentante o tutore, purché sussistano le condizioni richieste. Restano invece esclusi i contribuenti deceduti, per i quali non può essere utilizzato il modello 730.

Soggetti che possono prestare assistenza fiscale

L’assistenza fiscale può essere prestata dal proprio sostituto d’imposta, da un CAF-dipendenti o da un professionista abilitato iscritto negli albi dei consulenti del lavoro o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Per i sostituti d’imposta, la circolare richiama l’art. 37 del D.Lgs. n. 241/1997 e chiarisce che possono prestare assistenza i soggetti che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lett. a), d), g) e l) del TUIR, con le esclusioni espressamente previste. L’assistenza prestata dai sostituti non comporta oneri per gli assistiti.

Tutti i sostituti d’imposta, anche quelli che non prestano assistenza fiscale, devono comunque effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate da CAF e professionisti.

Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4

La circolare illustra la procedura di ricezione telematica dei risultati contabili (modelli 730-4) tramite l’Agenzia delle entrate. Il sostituto che intenda ricevere i dati per via telematica deve trasmettere entro il 31 marzo 2011 il modello di comunicazione approvato con provvedimento del 25 febbraio 2011, indicando la propria utenza telematica (Fisconline o Entratel) oppure quella dell’intermediario.

La comunicazione deve essere presentata anche dai sostituti che avevano già partecipato al flusso negli anni precedenti, poiché il modello 2011 richiede nuovi dati identificativi. La procedura viene presentata come semplificazione degli adempimenti, garantendo al contempo sicurezza della provenienza dei dati e migliore integrazione con le retribuzioni dei dipendenti.

Requisiti dei professionisti abilitati

Per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, il professionista deve presentare apposita comunicazione alla Direzione regionale competente, corredata dalla documentazione richiesta. In caso di verifica positiva, viene iscritto nell’Elenco informatizzato dei professionisti abilitati dalla data di presentazione della comunicazione.

Chi ha già presentato la comunicazione per il visto di conformità in materia di dichiarazione unificata o IVA è esentato da una nuova istanza. Per l’assistenza fiscale del 2011, il professionista deve risultare iscritto nell’elenco dal 30 giugno 2011; se l’iscrizione è successiva, potrà prestare assistenza solo dall’anno seguente.

La circolare precisa che l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non sostituisce la comunicazione necessaria per il visto di conformità.

È inoltre richiesta una polizza di responsabilità civile con massimale adeguato e comunque non inferiore a euro 1.032.913,80, senza franchigie o scoperti e con copertura del risarcimento per i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Se il professionista opera in forma associata, la comunicazione deve indicare anche i dati dell’associazione, ma l’abilitazione resta personale e solo il professionista iscritto può apporre il visto; la trasmissione telematica può essere effettuata solo dal professionista che ha apposto il visto o dall’associazione cui appartiene.

Compensi

Ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale spettano i compensi previsti dalla normativa vigente, fermo restando che il compenso corrisposto mediante riduzione delle ritenute non costituisce corrispettivo ai fini IVA. Nessun compenso spetta alle Amministrazioni dello Stato, alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica.

Non spetta alcun compenso per la sola effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni, né per dichiarazioni qualificate come rettifiche, duplicate o annullate.

A CAF e professionisti spetta il compenso per l’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 241/1997 e, per l’invio telematico tramite Entratel, quello previsto dall’art. 3, comma 3-ter, del DPR n. 322/1998. Tuttavia, non spettano compensi per rettifiche, integrative, duplicate o annullate, né per dichiarazioni trasmesse per conto di sostituti che prestano assistenza ai propri dipendenti, o per trasmissioni effettuate dallo stesso soggetto che trasmette.

La circolare chiarisce inoltre che il contribuente non deve corrispondere alcun compenso per la semplice compilazione corretta del 730, mentre un corrispettivo può essere richiesto per prestazioni ulteriori, ad esempio per l’informazione diretta su eventuali comunicazioni dell’Agenzia delle entrate. Un corrispettivo può essere richiesto anche in relazione al calcolo del rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009, perché richiede una nuova liquidazione per ciascuna annualità interessata.

Presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta

Il contribuente che si avvale del sostituto deve presentare entro aprile 2011:

  • il modello 730/2011 compilato e sottoscritto, con indicazione dei redditi erogati e degli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;
  • il modello 730-1 per la scelta dell’8 per mille e del 5 per mille, anche se non compilato, in busta chiusa.

La circolare ammette la presentazione anche in formato elettronico, purché il sostituto abbia predisposto un sito internet dedicato e abbia fornito ai dipendenti utenza e password personali, garantendo la riconducibilità della dichiarazione al singolo lavoratore e il controllo sugli adempimenti. In ogni caso, il modello 730-1 deve essere consegnato in forma cartacea, in busta chiusa.

Il contribuente non deve produrre al sostituto la documentazione probatoria, ma deve conservarla fino al 31 dicembre 2015 ed esibirla su richiesta dell’Agenzia delle entrate. Il sostituto rilascia ricevuta del modello 730 e della busta con il 730-1 mediante il modello 730-2 e, prima del rilascio, verifica la presenza dei dati del sostituto e della sottoscrizione del contribuente, del rappresentante o tutore e, in caso di congiunta, di entrambi i coniugi.

Presentazione del modello 730 al CAF o al professionista abilitato

Quando l’assistenza è prestata da un CAF o da un professionista, la presentazione deve avvenire entro maggio 2011. Il contribuente può consegnare il modello 730 già compilato e sottoscritto oppure chiedere la consulenza fiscale per la compilazione.

Anche in questo caso va presentato il modello 730-1 in busta chiusa. Se si richiede assistenza nella compilazione, la residenza anagrafica va indicata solo se è variata; in caso di variazione o prima dichiarazione, occorre particolare attenzione nell’aggiornamento dell’Anagrafe tributaria. Le modifiche territoriali del comune, della provincia o della regione non equivalgono a variazione di residenza e non impongono la compilazione dei riquadri relativi alla residenza e al domicilio fiscale.

Il contribuente deve esibire la documentazione utile al controllo di conformità e conservarla fino al 31 dicembre 2015. CAF e professionista rilasciano ricevuta del modello 730, della busta con il 730-1 e della documentazione esibita, verificando prima il possesso dei requisiti per l’uso del 730, l’indicazione del sostituto per i conguagli e la sottoscrizione della dichiarazione.

La ricevuta 730-2 può essere compilata con sistemi automatizzati. Il CAF o il professionista deve indicare nel modello se assume o meno l’impegno a informare direttamente il contribuente sulle eventuali comunicazioni dell’Agenzia relative a irregolarità, impegno che, nel caso di dichiarazione congiunta, deve essere richiesto da entrambi i coniugi e comunicato all’Agenzia barrando l’apposita casella.

La circolare precisa anche che la documentazione esibita può essere indicata in modo sintetico se il soggetto ne conserva copia; diversamente deve essere elencata analiticamente nel 730-2.

Dichiarazione congiunta e dichiarazione integrativa

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare dichiarazione congiunta se almeno uno si trova nelle condizioni per usare il 730. Non è ammessa se uno dei coniugi ha redditi non dichiarabili con il 730 o deve presentare il modello UNICO PF 2011. Se entrambi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale sostituto presentare la dichiarazione; in tal caso, come dichiarante è indicato il coniuge cui si riferisce il sostituto che effettua i conguagli. La congiunta non è possibile se uno dei coniugi è deceduto o se la dichiarazione è presentata per conto di altri contribuenti.

La circolare disciplina poi il 730-integrativo:

  • codice 1: correzioni che comportano maggior rimborso, minor debito o nessuna variazione dell’imposta; l’integrativa va presentata a CAF o professionista entro il 25 ottobre 2011;
  • codice 2: errori o incompletezze nei dati del sostituto indicato nel frontespizio; la correzione riguarda solo i dati del sostituto e deve essere apportata tempestivamente dal soggetto che ha prestato assistenza originaria;
  • codice 3: integrazione a favore con dati errati del sostituto che hanno impedito l’invio del risultato contabile; anche in questo caso la modifica è effettuata dallo stesso soggetto e l’integrativa può essere presentata entro il 25 ottobre 2011.

La presentazione dell’integrativa non sospende le procedure già avviate con il 730 originario. Per il codice 3, il sostituto effettua il conguaglio sulla retribuzione di dicembre e sulle somme a debito si applicano gli interessi dello 0,40% mensile dal mese di agosto, o da settembre per dipendenti con retribuzione di agosto riferita a luglio e per i pensionati.

Rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009

Una parte specifica della circolare riguarda il recupero delle maggiori imposte pagate su somme percepite nel 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività e assoggettate erroneamente a tassazione ordinaria. Il contribuente in possesso di CUD/2011 che certifichi tali somme può richiedere il rimborso tramite il 730/2011.

La circolare distingue varie ipotesi:

  • se nell’anno di percezione erano presenti anche altre somme per incremento della produttività e il contribuente aveva optato per la tassazione ordinaria, per le nuove somme certificate occorre assoggettare l’intera somma a imposta sostitutiva;
  • il rimborso riguarda solo le maggiori imposte riferite a tali somme e non altre correzioni della dichiarazione, per le quali valgono le ordinarie regole di rettifica e rimborso;
  • se sono presenti errori od omissioni nella dichiarazione originaria, il contribuente deve prima presentare una dichiarazione integrativa e solo dopo il 730/2011 per il rimborso;
  • per il 2008 è possibile solo l’integrativa a favore, mentre se il termine per l’integrativa è decorso non si può usare il 730/2011, ma occorre un’istanza di rimborso ex art. 38 DPR n. 602/1973.

Il soggetto che presta assistenza deve rideterminare il reddito di lavoro dipendente al netto delle somme tassate ordinariamente e ricalcolare imposta e addizionali, nonché le detrazioni collegate al reddito, mantenendo invariati i dati già dichiarati che hanno dato luogo alla fruizione originaria. Anche chi era esonerato dalla dichiarazione nel 2008 o 2009 può accedere al ricalcolo partendo dai CUD relativi a quegli anni.

Il rimborso tramite 730 al sostituto è possibile solo se lo stesso sostituto ha prestato assistenza per l’anno o gli anni interessati o se il contribuente era esonerato e ha un solo CUD rilasciato dallo stesso sostituto; la stessa soluzione è ammessa nei casi di passaggio di dipendenti tra datori di lavoro senza interruzione o all’interno dello stesso gruppo.

Se la certificazione non è un CUD, o se il CUD originario è errato, il 730/2011 non può essere usato per il rimborso e occorre presentare UNICO/2011 o l’istanza di rimborso. Lo stesso vale per la correzione della dichiarazione 2008 quando il termine per una integrativa favorevole è decorso.

Elaborazione della dichiarazione e visto di conformità

Il sostituto d’imposta deve controllare la regolarità formale della dichiarazione anche con riferimento ai limiti di deducibilità, detrazione e crediti d’imposta. Se rileva anomalie o incongruenze che impediscono l’assistenza fiscale, ne informa tempestivamente il sostituito, che dovrà presentare UNICO PF 2011 nei termini ordinari.

CAF e professionisti, sulla base dei dati dichiarati e della documentazione esibita, verificano la correttezza dei dati e dei calcoli, acquisiscono le scelte per l’8 e il 5 per mille, aprono la busta e liquidano le imposte. Se emergono situazioni incompatibili con l’uso del 730, informano il contribuente per consentirgli la presentazione di UNICO PF 2011.

Il visto di conformità deve accertare:

  • la corrispondenza delle ritenute, comprese le addizionali, con le certificazioni esibite;
  • gli acconti versati o trattenuti;
  • la deducibilità degli oneri entro i limiti di legge e la corrispondenza alla documentazione;
  • la spettanza delle detrazioni entro i limiti di legge;
  • la spettanza dei crediti d’imposta;
  • l’ultima dichiarazione presentata, in caso di eccedenze da riportare.

La circolare specifica che la spesa per farmaci è comprovata solo da fattura o scontrino fiscale leggibile con indicazione di natura, qualità e quantità dei prodotti e del codice fiscale del destinatario. Sono richiamati, a titolo esemplificativo, i documenti necessari per premi assicurativi sulla vita, interessi passivi su mutui, interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.

Il controllo deve essere ripetuto ogni volta che l’onere è utilizzato in anni diversi, salvo che il soggetto abbia già verificato e conservato copia della precedente documentazione. Il visto non implica un controllo generale di tutti i dati reddituali, salvo il reddito da lavoro dichiarato che deve corrispondere alle certificazioni; non sono richieste valutazioni di merito su spese o situazioni soggettive che incidono sul reddito. Alcuni elementi, come la destinazione dell’immobile ad abitazione principale o lo stato di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, possono essere autocertificati.

Esiti, consegna della dichiarazione e trasmissione telematica

Per il sostituto d’imposta, entro il 31 maggio 2011 devono essere consegnati al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3. La consegna può avvenire anche per via elettronica, purché sia garantito l’accesso personale tramite utenza e password, la comunicazione dell’avvenuta disponibilità entro il 31 maggio, la possibilità di stampa e l’informativa sull’obbligo di stampare, sottoscrivere e conservare la dichiarazione. La stessa procedura può essere usata per le dichiarazioni a rettifica.

Il sostituto deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione entro il 30 giugno 2011; se ha effettuato rettifiche deve inviare sia la dichiarazione originaria sia quella rettificata. Entro la stessa data deve consegnare le buste chiuse con il 730-1 e conservare dichiarazioni e prospetti fino al 31 dicembre 2013.

Per CAF e professionisti, entro il 15 giugno 2011 deve essere consegnata al contribuente la copia della dichiarazione e il modello 730-3. Anche qui sono possibili errori da correggere con un nuovo 730-3 e, se necessario, con la nuova dichiarazione base. Il contribuente che non condivida le variazioni apportate può presentare UNICO PF 2011 sotto la propria responsabilità.

CAF e professionisti devono trasmettere telematicamente all’Agenzia entro il 30 giugno 2011 i dati delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione; per le rettifiche devono inviare sia la dichiarazione originaria sia quella rettificata. Le specifiche tecniche consentono di inserire nel tracciato telematico anche i messaggi del 730-3 tramite codici distinti per dichiarante e coniuge, ma tali codici non vanno riportati sul modello cartaceo.

La conservazione delle dichiarazioni, dei prospetti e del 730-1 va effettuata fino al 31 dicembre 2013.

Modelli 730-4 e flusso telematico del risultato contabile

La circolare dedica una parte specifica alla gestione del risultato contabile 730-4. Il provvedimento del 25 febbraio 2011 disciplina modalità e termini del flusso telematico e approva la relativa comunicazione per la ricezione dei dati. I sostituti che intendono ricevere i modelli 730-4 tramite Agenzia devono trasmettere la comunicazione entro il 31 marzo 2011.

Il risultato contabile fa parte integrante della dichiarazione e viene inviato dai CAF e dai professionisti nello stesso file contenente i dati del 730 entro il 30 giugno 2011. I CAF e i professionisti devono invece consegnare il 730-4 con modalità ordinarie quando l’Agenzia segnala l’impossibilità di recapito telematico oppure quando il risultato torna da un sostituto che non è tenuto al conguaglio perché non ha mai avuto rapporti di lavoro con il contribuente.

La dichiarazione con il relativo 730-4 non viene accolta se il codice fiscale del sostituto indicato nel frontespizio non è presente nell’elenco dei sostituti fornito dall’Agenzia: in tal caso il CAF o il professionista trasmette solo la dichiarazione e provvede autonomamente alla consegna del risultato contabile.

Se il sostituto non è incluso nell’elenco, il 730-4 deve essere comunicato direttamente entro il 30 giugno 2011 per consentire il conguaglio sulla retribuzione di luglio. La comunicazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo, compresi posta, fax, consegna a mano, posta elettronica, invio telematico o supporti magnetici. Per alcune amministrazioni dello Stato e per enti specifici la comunicazione telematica segue istruzioni particolari.

I sostituti devono restituire entro 15 giorni una copia dei risultati contabili ricevuti; in ogni caso il 730-4 si considera ricevuto se la trasmissione e la ricezione sono documentabili.

Conguagli, rateizzazione e limiti di importo

La regola generale prevede che i conguagli siano eseguiti sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2011. Il sostituto deve tener conto dei risultati contabili ricevuti entro il 30 giugno e, se il risultato arriva oltre tale termine, effettua il conguaglio dal primo mese utile.

Gli enti pensionistici effettuano i conguagli sulla prima rata di pensione di agosto o settembre. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative sono effettuati sulla retribuzione di dicembre.

Non si effettuano conguagli se l’importo di ciascuna singola imposta o addizionale non supera 12 euro. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute a saldo, primo acconto Irpef, addizionali, acconto dell’addizionale comunale, imposta sostitutiva sull’incremento della produttività e acconto del 20% su alcuni redditi a tassazione separata; le rate vanno da 2 a 5, o da 2 a 4 per i pensionati, con interesse dello 0,33% mensile e conclusione entro novembre. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto Irpef.

Il contribuente può chiedere di utilizzare il credito per il pagamento dell’ICI mediante compilazione del quadro ICI. In tal caso il sostituto rimborsa solo l’eventuale differenza tra il credito complessivo e la quota destinata all’ICI; la compensazione deve risultare nel prospetto di liquidazione o nel 730-4. Per il 730 integrativo, nel quadro ICI va indicato un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel modello F24.

Per i conguagli a credito, il rimborso avviene mediante riduzione delle ritenute di luglio e, se necessario, dei mesi successivi. In presenza di più aventi diritto, i rimborsi devono avere cadenza mensile proporzionale. Se a fine anno il rimborso non è completato, il sostituto deve comunicare gli importi residui e indicare il credito anche nella certificazione; il contribuente potrà farlo valere nella successiva dichiarazione o, in mancanza, chiedere il riconoscimento agli uffici dell’Agenzia.

Per i conguagli a debito, le somme sono trattenute dalla retribuzione di luglio e, in caso di incapienza, dai mesi successivi, applicando l’interesse dello 0,40% mensile. Se è stata richiesta la rateizzazione, si applica anche l’interesse dello 0,33% mensile sulle rate. L’importo dell’unica o della seconda rata di acconto Irpef è trattenuto a novembre, e se non vi è capienza a dicembre con interesse dello 0,40%.

Se entro fine anno non è possibile trattenere tutta la somma, il sostituto comunica al sostituito gli importi residui, che dovranno essere versati direttamente entro gennaio con le ordinarie modalità previste per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Cessazione del rapporto di lavoro, decesso ed eventi eccezionali

Se prima del conguaglio interviene la cessazione del rapporto di lavoro o un’aspettativa senza retribuzione, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica al contribuente gli importi da versare direttamente. In alternativa, il contribuente può chiedere la trattenuta sulle somme che il sostituto debba ancora erogare entro l’anno, con applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile. In caso di credito, i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione devono comunque essere effettuati tramite riduzione delle ritenute verso gli altri dipendenti.

In caso di decesso del contribuente, l’obbligo di conguaglio viene meno. Se il decesso interviene prima o durante un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi le somme non trattenute, che devono essere versate da questi nei termini dell’art. 65 del DPR n. 600/1973. In caso di credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi e li indica nella certificazione; gli eredi potranno farli valere nella dichiarazione successiva o chiedere il rimborso. Se necessario, possono presentare UNICO PF 2011 per integrare redditi o oneri non dichiarati. Se il deceduto era dichiarante in una congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria utilizzando i dati del 730-3; il debito va versato tempestivamente senza sanzioni per tardività e il credito potrà essere usato nella dichiarazione successiva.

Infine, la circolare afferma che, in assenza di specifiche disposizioni di sospensione e di nuovi termini, i termini del 730 non subiscono sospensioni neppure in caso di calamità naturali o eventi eccezionali che abbiano determinato sospensioni degli adempimenti fiscali per altri tributi. I contribuenti interessati e i soggetti che prestano assistenza devono quindi rispettare i termini ordinari previsti per la dichiarazione e per i conguagli.

Punti principali

Ambito e soggetti che possono utilizzare il 730

Il modello 730/2011 può essere utilizzato da lavoratori dipendenti e pensionati che abbiano un sostituto d’imposta in grado di effettuare i conguagli nei tempi previsti. Sono previste condizioni specifiche per i rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale della scuola, per i collaboratori coordinati e continuativi e per la rappresentanza di persone incapaci; i contribuenti deceduti non possono invece essere dichiarati con il 730.

Soggetti abilitati all’assistenza fiscale

Possono prestare assistenza fiscale il sostituto d’imposta che abbia scelto di farlo, i CAF-dipendenti e i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro e dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La circolare richiama gli obblighi di trasparenza dei CAF e precisa i requisiti per l’abilitazione dei professionisti, compresa l’iscrizione nell’elenco informatizzato, la comunicazione alla Direzione regionale, la polizza assicurativa e l’eventuale operatività nell’ambito di associazioni professionali.

Presentazione del modello 730 e documentazione

Il contribuente presenta il 730 al sostituto entro aprile 2011 oppure a CAF/professionista entro maggio 2011, allegando il modello 730-1 per la destinazione dell’8 e del 5 per mille. La circolare ammette, per il sostituto, anche la presentazione telematica tramite sito dedicato con credenziali personali. Il contribuente non deve consegnare la documentazione al sostituto ma deve conservarla fino al 31 dicembre 2015; al CAF o al professionista deve invece esibire i documenti necessari al controllo di conformità.

Dichiarazione congiunta e 730-integrativo

È ammessa la dichiarazione congiunta tra coniugi non separati se almeno uno può usare il 730 e se nessuno dei due ricade in cause di esclusione. La circolare disciplina anche il 730-integrativo: codice 1 per correzioni a favore del contribuente, codice 2 per errata identificazione del sostituto, codice 3 per errori a favore con mancato recapito del risultato contabile al sostituto. Il termine ordinario per l’integrativo è il 25 ottobre 2011; per l’integrativo di tipo 3 il conguaglio avviene sulla retribuzione di dicembre con interessi previsti.

Rimborso per somme da incremento della produttività

Viene chiarito che le maggiori imposte pagate su somme corrisposte nel 2008 e 2009 a titolo di incremento della produttività, ma assoggettate a tassazione ordinaria, possono essere recuperate con il 730/2011 se il contribuente possiede un CUD che ne certifichi la corresponsione. La circolare dettaglia quando il rimborso può essere richiesto al sostituto e quando invece occorre rivolgersi a CAF/professionista o utilizzare l’istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973.

Elaborazione, visto di conformità ed esiti

CAF, professionisti e sostituti devono controllare la regolarità formale della dichiarazione, verificare la documentazione e rilasciare il prospetto di liquidazione 730-3. Il visto di conformità riguarda ritenute, acconti, deduzioni, detrazioni, crediti e ultime dichiarazioni utili. La circolare precisa che il visto non comporta un controllo generale sulla correttezza di tutti i redditi dichiarati, ma solo su quanto richiesto dalla normativa e documentato.

Trasmissione telematica del 730-4 e conguagli

La circolare disciplina il flusso telematico dei modelli 730-4: i sostituti che intendono riceverli tramite l’Agenzia devono trasmettere entro il 31 marzo 2011 una comunicazione con i dati identificativi e l’utenza telematica. CAF e professionisti inviano i dati del 730 e del 730-4 entro il 30 giugno 2011; per gli integrativi il termine è il 10 novembre 2011. I conguagli a credito e a debito seguono le regole ordinarie di luglio, con eventuale rateizzazione, interessi e gestione delle incapienze o dei rimborsi non completati entro fine anno.

Situazioni particolari

Sono disciplinati casi di cessazione del rapporto di lavoro, assenza di retribuzione, decesso del contribuente ed eventi eccezionali. In tali ipotesi si precisano gli obblighi residui del sostituto, le comunicazioni agli interessati o agli eredi, la possibilità di far valere i crediti nella dichiarazione successiva o con istanza di rimborso, e l’assenza di sospensione automatica dei termini del 730 in caso di calamità salvo specifici provvedimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.