Circolare n. 16 del 19/04/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare le regole sul controllo delle compensazioni IVA introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009, con particolare attenzione al coordinamento tra annualità diverse, crediti annuali e trimestrali, dichiarazioni integrative o multiple e correzioni dei modelli F24. Viene inoltre istituito un canale e-mail dedicato per l’assistenza sui casi di scarto o regolarizzazione delle compensazioni IVA, riservato a contribuenti e professionisti abilitati dotati di PEC.
Risposte a quesiti sul controllo delle compensazioni IVA e nuovo canale di assistenza
Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni IVA e nuovo canale di assistenza
La circolare fornisce chiarimenti operativi sull’applicazione delle regole di controllo delle compensazioni IVA introdotte dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009 e dal provvedimento direttoriale del 21 dicembre 2009. Il documento affronta alcune casistiche ricorrenti emerse con il sovrapporsi di più annualità d’imposta e indica anche un canale di assistenza dedicato per gli aspetti applicativi.
Quadro normativo di riferimento
L’Amministrazione richiama, come regola generale, l’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, secondo cui la compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. A tale principio si coordina la disciplina speciale dell’art. 10 del D.L. n. 78/2009, che stabilisce limiti e controlli sulle compensazioni IVA.
Compensazione del credito IVA annuale 2009 nel 2011
Per il credito IVA annuale 2009, la circolare precisa che gli utilizzi effettuati nel 2011 si sommano a quelli già effettuati nel 2010 ai fini del controllo dei limiti di compensabilità. Il plafond è unico e va riferito all’anno di maturazione del credito, non all’anno solare di utilizzo.
In concreto, il credito risultante dalla dichiarazione IVA 2009, per la parte chiesta in compensazione e non ancora utilizzata nel corso del 2010, può essere ancora usato nel 2011 fino alla presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2010. Tuttavia, quando la somma degli utilizzi supera 15.000 euro, è necessario che sulla dichiarazione sia stato apposto il visto di conformità.
Crediti IVA trimestrali e credito annuale della stessa annualità
La circolare chiarisce che il credito IVA annuale 2010 può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2011, nei limiti ordinari, e che il superamento della soglia di 10.000 euro richiede l’attesa del giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Gli utilizzi di crediti IVA trimestrali relativi al medesimo anno non si sommano al plafond del credito annuale.
I crediti infrannuali, infatti, costituiscono un plafond distinto rispetto al credito annuale, anche se riferiti alla stessa annualità.
Crediti relativi ad annualità pregresse e credito maggiore riconosciuto dall’Agenzia
Nel caso in cui, a seguito di liquidazione o controllo, l’Agenzia riconosca al contribuente un credito IVA maggiore rispetto a quello originariamente dichiarato, il contribuente deve confermarne l’effettiva spettanza e scegliere se chiederne il rimborso oppure utilizzarlo in compensazione o detrazione.
Se si opta per la compensazione, occorre rispettare la regola dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997: il credito deve essere esposto nella prima dichiarazione utile successiva, perché, se nel frattempo è già stata presentata la dichiarazione dell’anno successivo, il maggior credito non può più essere utilizzato immediatamente con l’anno originario indicato nel modello F24. Per renderlo spendibile in compensazione, esso deve essere "rigenerato" tramite esposizione nella dichiarazione utile. La circolare indica due alternative, ove la dichiarazione IVA 2010 non sia ancora stata presentata:
- presentare una dichiarazione IVA integrativa a favore per il 2009, se ne ricorrono i presupposti, esponendo il maggior credito nel rigo VL8 come credito risultante dalla dichiarazione per il 2008;
- esporre il maggior credito nella dichiarazione IVA 2010, sempre nel rigo VL8, come credito risultante dalla dichiarazione per il 2009, pur trattandosi di credito riferito al periodo precedente.
In entrambi i casi, restano applicabili i limiti e gli adempimenti previsti dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009.
Presentazione di più dichiarazioni per la stessa annualità
La circolare ricorda che le dichiarazioni multiple sono ammesse solo come correzione o integrazione della dichiarazione originaria, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. La presentazione di una seconda dichiarazione fa presumere l’intenzione di correggere errori o omissioni della prima.
Nel caso esaminato, la dichiarazione IVA presentata successivamente all’interno del modello Unico, priva di visto di conformità, è considerata correttiva nei termini e sostitutiva della dichiarazione IVA inviata in forma autonoma con visto. Di conseguenza, le deleghe F24 con compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro presentate dopo il modello Unico vengono scartate, poiché la procedura automatizzata verifica l’assenza del visto sull’ultima dichiarazione validamente presentata.
Per ripristinare la possibilità di compensare oltre 15.000 euro, il contribuente può:
- annullare il modello Unico contenente erroneamente la dichiarazione IVA, così da far rivivere la dichiarazione autonoma originaria con visto di conformità; in tal caso deve però ripresentare la dichiarazione dei redditi contenuta nel modello annullato, entro il termine ordinario di presentazione e senza sanzioni;
- presentare una terza dichiarazione IVA autonoma con visto di conformità, che sostituisce quella contenuta nel modello Unico.
In entrambi i casi, il credito torna utilizzabile oltre la soglia di 15.000 euro dal giorno 16 del mese successivo alla regolarizzazione.
Correzione e annullamento dei modelli F24
La circolare chiarisce che, quando l’ufficio corregge l’anno di riferimento indicato in un modello F24, dopo aver verificato la disponibilità e la spendibilità temporale del credito, la compensazione viene riassegnata a un diverso plafond. L’aggiornamento degli utilizzi dei due plafond interessati avviene automaticamente, di norma entro il secondo giorno lavorativo successivo alla correzione.
Nel caso descritto, un credito IVA inizialmente imputato al plafond 2010 viene, dopo la correzione, imputato al plafond 2009; ciò ricostituisce la disponibilità del credito 2010, nel limite di 10.000 euro finché non venga presentata la relativa dichiarazione, a partire dal secondo giorno lavorativo successivo alla correzione.
Lo stesso principio vale per l’annullamento di un modello F24 con utilizzo di credito IVA e saldo zero: il plafond viene ricostituito automaticamente e torna disponibile ordinariamente entro il secondo giorno lavorativo successivo all’annullamento.
Nuovo canale di assistenza dedicato
Per le richieste di assistenza in materia di compensazione di crediti IVA è istituita una casella e-mail dedicata, accessibile a contribuenti e professionisti abilitati in possesso di PEC: dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it.
Il canale può essere usato, in particolare, per:
- chiedere chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti IVA, allegando la ricevuta di scarto in formato PDF;
- segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzi in compensazione, allegando il modello F24 utilizzato per il ravvedimento in formato PDF.
Per i chiarimenti di carattere generale restano comunque disponibili gli ordinari canali di assistenza dell’Agenzia delle Entrate.
Punti principali
Inquadramento normativo delle compensazioni IVA
La circolare richiama l’art. 10 del D.L. n. 78/2009, che ha introdotto regole peculiari per la compensazione dei crediti IVA, e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 dicembre 2009, che ne ha disciplinato le modalità tecniche e i controlli in sede di trasmissione telematica dei modelli F24. Il documento nasce per risolvere dubbi operativi sorti con il sovrapporsi di più annualità d’imposta.
Credito IVA annuale 2009 utilizzato nel 2011
Le compensazioni del credito IVA annuale 2009 effettuate nel 2011 concorrono, insieme a quelle già effettuate nel 2010, al medesimo plafond riferito all’anno di maturazione del credito. Il credito 2009 non utilizzato nel 2010 può continuare a essere utilizzato nel 2011 fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA 2010, fermo restando il rispetto dei limiti e l’eventuale necessità del visto di conformità oltre 15.000 euro.
Rapporto tra credito IVA annuale e crediti trimestrali della stessa annualità
Il credito IVA annuale 2010, utilizzabile dal 1° gennaio 2011, è soggetto al proprio limite di compensabilità e non si cumula con gli eventuali crediti IVA trimestrali 2010 già compensati. I crediti infrannuali hanno infatti un plafond distinto rispetto al credito annuale, anche se riferiti alla stessa annualità.
Maggior credito IVA riconosciuto su annualità pregresse
Se, in seguito a liquidazione o controllo, l’Agenzia riconosce un credito maggiore rispetto a quello dichiarato, il contribuente deve confermarne l’effettiva spettanza e scegliere tra rimborso e compensazione/detrazione. Il maggior credito non può essere semplicemente utilizzato con l’anno originario se nel frattempo è già stata presentata la dichiarazione successiva; per essere spendibile in compensazione deve essere esposto nella prima dichiarazione utile, anche tramite dichiarazione integrativa a favore ove possibile.
Dichiarazioni multiple e visto di conformità
La presentazione di una seconda dichiarazione per lo stesso periodo e la stessa imposta è ammessa solo come correzione o integrazione della dichiarazione originaria. Se la dichiarazione IVA inviata autonomamente con visto di conformità viene successivamente sostituita da una dichiarazione IVA inserita nel modello Unico senza visto, quest’ultima è considerata correttiva nei termini e sostitutiva della precedente; di conseguenza, le compensazioni oltre 15.000 euro successive allo scarto vengono bloccate per mancanza del visto sull’ultima dichiarazione validamente presentata.
Ripristino della compensabilità oltre 15.000 euro
Per tornare a compensare importi superiori a 15.000 euro, il contribuente può annullare il modello Unico con la dichiarazione IVA erronemente inclusa, ripristinando così l’efficacia della dichiarazione autonoma originaria con visto, oppure presentare una terza dichiarazione IVA autonoma con visto di conformità, che sostituisce quella contenuta nel modello Unico. In entrambi i casi, la compensabilità torna disponibile dal giorno 16 del mese successivo alla regolarizzazione.
Correzione o annullamento dei modelli F24
La correzione dell’anno di riferimento di un credito IVA indicato in F24, dopo le verifiche su disponibilità e spendibilità temporale, comporta l’imputazione della compensazione a un diverso plafond e l’aggiornamento automatico degli utilizzi entro il secondo giorno lavorativo successivo. Analogamente, l’annullamento di un F24 con utilizzo di credito IVA e saldo zero ricostituisce automaticamente il plafond e ne consente nuovamente l’uso entro lo stesso termine.
Nuovo canale di assistenza dedicato
Per richieste di assistenza sul corretto utilizzo in compensazione dei crediti IVA è attiva la casella e-mail dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it, utilizzabile da contribuenti e professionisti abilitati con PEC. Il canale serve per chiarimenti sugli scarti dei pagamenti telematici con compensazione IVA, allegando la ricevuta di scarto in PDF, e per segnalare la regolarizzazione tramite ravvedimento di indebiti utilizzi, allegando il modello F24 relativo.
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