Circolare n. 18 del 10/05/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quale sanzione si applica alle irregolarità rilevate nei controlli automatizzati ex articoli 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, con particolare riguardo all’uso in compensazione di crediti inesistenti e alla possibilità di ravvedimento dopo la comunicazione degli esiti del controllo. Viene precisato che, anche per i crediti compensati oltre quanto dichiarato, la sanzione base è quella del 30% per omesso o ritardato versamento, riducibile nei casi previsti dalla legge. Inoltre, la comunicazione degli esiti del controllo, se ricevuta prima della scadenza del termine per il ravvedimento, impedisce di beneficiare del ravvedimento operoso per le violazioni già rilevabili con quel controllo, pur lasciando ferma la possibilità di regolarizzare violazioni non emerse nel controllo automatizzato.
Misura e ravvedibilità delle sanzioni in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
Misura e ravvedibilità delle sanzioni in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni
La circolare fornisce chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni rilevate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, svolto ai sensi degli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. I chiarimenti riguardano in particolare due profili: l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e gli effetti della comunicazione degli esiti del controllo quando intervenga prima della scadenza utile per il ravvedimento operoso.
Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
La circolare richiama innanzitutto l’articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha introdotto un rafforzamento del contrasto alle indebite compensazioni. In via generale, il comma 18 prevede che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute sia punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi, con aumento al 200% quando l’ammontare dei crediti inesistenti utilizzati supera 50.000 euro per ciascun anno solare.
La circolare precisa però che, quando la violazione viene rilevata nell’ambito del controllo automatizzato della dichiarazione, la sanzione applicabile è quella prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per i ritardati o omessi versamenti, pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo. Ciò vale anche quando l’irregolarità concerne compensazioni effettuate per importi superiori a quelli dichiarati dal contribuente.
Controllo automatizzato e attività di recupero
La riscossione dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione avviene, ai sensi dell’articolo 27, comma 16, del d.l. 185/2008, mediante l’atto di recupero previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004. La circolare evidenzia che tale previsione opera "ferme restando" le attribuzioni e i poteri dell’Amministrazione finanziaria richiamati dagli articoli 31 e seguenti del d.P.R. n. 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del d.P.R. n. 633/1972.
In questo quadro rientrano anche i controlli automatizzati disciplinati dagli articoli 36-bis e 54-bis, mediante i quali l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, può:
- correggere errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle eccedenze riportate;
- ridurre deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta esposti in misura superiore al dovuto o non spettanti;
- verificare la tempestività e la corrispondenza dei versamenti rispetto a quanto dichiarato.
Nell’ambito di tale attività, l’Amministrazione verifica anche che le compensazioni effettuate per ciascuna imposta non superino quanto dichiarato in termini sia di disponibilità del credito sia di effettivo utilizzo.
Base sanzionatoria e riduzioni applicabili
La circolare chiarisce che la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del d.lgs. n. 471/1997 costituisce la base sanzionatoria per le violazioni riscontrate in sede di controllo automatizzato. Su tale base possono operare, ove ne ricorrano i presupposti, le riduzioni previste:
- dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462/1997, in caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo;
- dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997, in caso di ravvedimento operoso.
Comunicazione degli esiti del controllo e ravvedimento operoso
La seconda parte della circolare affronta il rapporto tra la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e il ravvedimento. L’articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322/1998 consente al contribuente di correggere errori od omissioni mediante dichiarazione successiva nei termini dell’articolo 43 del d.P.R. n. 600/1973. Per le irregolarità che ne derivano, l’articolo 13, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 472/1997 consente la riduzione della sanzione a un ottavo, per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, in base alla modifica introdotta dall’articolo 1, comma 20, lettera a), della legge n. 220/2010.
La circolare ricorda però che il beneficio è subordinato alla condizione che la violazione non sia già stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Poiché il controllo automatizzato costituisce esso stesso un’attività amministrativa di controllo, la ricezione della relativa comunicazione può incidere sulla possibilità di ravvedersi.
Modalità di comunicazione e limiti al ravvedimento
La comunicazione degli esiti del controllo automatizzato può essere inviata direttamente al contribuente mediante raccomandata al domicilio, oppure, se è stata esercitata l’apposita opzione, in via telematica all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione. La ricezione della comunicazione non impedisce di presentare, nei termini ordinari, una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni.
Tuttavia, la circolare precisa che, quando il contribuente ha avuto formale conoscenza dell’avvio del controllo automatizzato, non può più avvalersi del ravvedimento operoso per le irregolarità che sono rilevabili con quel medesimo controllo. In concreto, se la comunicazione degli esiti arriva prima della scadenza del termine per il ravvedimento, il contribuente non può beneficiare della relativa riduzione sanzionatoria per errori come:
- il riporto errato di un’eccedenza d’imposta proveniente dalla dichiarazione precedente;
- gli errori nella determinazione degli imponibili e delle imposte.
Resta invece possibile il ravvedimento per violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, quali ad esempio l’omessa indicazione di un reddito percepito e, in generale, le violazioni che integrano infedeltà della dichiarazione, sempre che non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza.
Indicazione finale
La circolare conclude demandando alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.
Punti principali
Sanzione applicabile all’uso in compensazione di crediti inesistenti
La circolare richiama l’articolo 27 del d.l. 185/2008, che punisce l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti con sanzione dal 100% al 200% del credito, elevata al 200% se l’importo supera 50.000 euro per anno solare. Tuttavia, quando la violazione emerge in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni, la sanzione concretamente applicabile è quella del 30% prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 471/1997 per ritardati od omessi versamenti, anche se la compensazione ha riguardato crediti superiori a quelli dichiarati.
Rapporto tra controllo automatizzato e recupero dei crediti
L’uso indebito di crediti in compensazione è recuperabile tramite l’atto di recupero previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 311/2004, ferma restando l’operatività dei poteri di controllo di cui agli articoli 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972. In tale ambito l’Agenzia verifica gli errori materiali e di calcolo, la spettanza e la corretta misura di deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta, nonché la coerenza e tempestività dei versamenti e delle compensazioni.
Riduzioni sanzionatorie e pagamento entro 30 giorni
La sanzione del 30% costituisce la base di calcolo per le eventuali riduzioni. In particolare, la circolare precisa che possono operare la riduzione prevista dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 462/1997 in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, e quella prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 in caso di ravvedimento operoso, nei limiti di ammissibilità di quest’ultimo.
Comunicazione degli esiti e ravvedimento operoso
La ricezione della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, inviata al contribuente o all’intermediario, non impedisce in sé la presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini ordinari. Tuttavia, se il contribuente ha già avuto formale conoscenza dell’inizio dell’attività di controllo ex 36-bis o 54-bis, non può avvalersi del ravvedimento operoso per le irregolarità rilevabili con quel medesimo controllo.
Effetti della comunicazione prima della scadenza del termine per il ravvedimento
Se la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato arriva prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento, il contribuente non può ottenere la riduzione sanzionatoria per le irregolarità che emergono da quel controllo, come il riporto errato di eccedenze d’imposta o gli errori nella determinazione di imponibili e imposte. Resta invece possibile il ravvedimento per violazioni non rilevabili in sede di controllo automatizzato, ad esempio l’omessa indicazione di redditi o altre violazioni che comportano infedeltà dichiarativa, salvo che non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative note all’interessato.
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