Ordinanza n. 91/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - 1) del decreto prot. -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca della parità scolastica dell'Istituto per i seguenti indirizzi: a) Liceo Scientifico – opzione Scienze applicate – c.m. -OMISSIS- b) Istituto Tecnico – settore -OMISSIS- – indirizzo Informatica e Telecomunicazioni – c.m.-OMISSIS- - 2) della nota prot. -OMISSIS-. -OMISSIS- del 25/07/2025, recante preavviso di revoca della parità scolastica;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di revoca della parità scolastica per un liceo scientifico e un istituto tecnico, preceduto da preavviso di revoca
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato il decreto di revoca della parità scolastica e il relativo preavviso, chiedendone in via incidentale la sospensione. Dal testo non risultano specificamente articolati i singoli motivi di ricorso; la domanda cautelare è stata valutata con riferimento alla legittimità del provvedimento e all'attualità del pregiudizio. L'amministrazione aveva contestato all'istituto profili organizzativi e gestionali ritenuti di particolare gravità, emersi da un'articolata istruttoria: una discrasia tra la contrattualizzazione formale dei docenti e l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, tale da far ritenere che i contratti fossero finalizzati a consentire la maturazione di anzianità e punteggio utilizzabili in successive procedure concorsuali; inoltre, un'ispezione INPS relativa al periodo 2018-2020 aveva rilevato la stipulazione di 74 rapporti di lavoro con collaboratori scolastici e personale amministrativo a fronte di soli due indirizzi di studio attivi, evidenziando una sproporzione tra l'attività scolastica effettivamente erogata e il fabbisogno di risorse umane.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, poiché le contestazioni risultavano supportate dalla documentazione acquisita e da un'articolata indagine istruttoria; per consistenza, convergenza e pluralità, esse erano idonee a sorreggere il provvedimento discrezionale di revoca della parità scolastica. Il giudice ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la revoca avrebbe prodotto effetti soltanto dal 1° settembre 2026, con riferimento al successivo anno scolastico, sicché mancava l'attualità del danno. La parte ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo richiede la compresenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l'istanza.
- La revoca della parità scolastica può essere cautelarmente ritenuta sostenuta da adeguata istruttoria quando l'amministrazione abbia accertato, attraverso verifiche articolate, plurimi e convergenti profili organizzativi e gestionali di particolare gravità.
- La discrasia tra la contrattualizzazione formale del personale docente e l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, ove inserita in un quadro istruttorio convergente, può costituire elemento idoneo a sorreggere la revoca della parità scolastica.
- L'assenza di un danno attuale esclude il periculum in mora quando gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato siano differiti a un successivo anno scolastico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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