Sentenza n. 359/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Motta Sant’Anastasia n. 0010125 del 12 giugno 2025, con cui è stata archiviata la pratica n. 48/2025 relativa ad una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione di una SCIA in sanatoria e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale che aveva archiviato la SCIA in sanatoria relativa a un fabbricato residenziale, accessori e pertinenze realizzati in area agricola, richiamando anche una precedente ordinanza di demolizione e ripristino. Ha sostenuto che i manufatti, risalenti secondo la prospettazione difensiva a epoca anteriore al 1990 o comunque al 1996, fossero assistiti dalla doppia conformità urbanistico-edilizia. In particolare, ha dedotto che, dopo l’acquisizione nel 2025 di ulteriori diritti edificatori e particelle confinanti, la superficie complessiva consentisse una cubatura superiore a quella dei corpi edilizi principali. Ha inoltre contestato la mancata prova della data di realizzazione degli abusi, sostenendo che lo stralcio planimetrico del 1996 costituisse elemento dimostrativo o imponesse al Comune di richiedere integrazioni; ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; ha contestato la ricostruzione comunale relativa allo stato legittimo dell’immobile; ha dedotto l’inesistenza del vincolo derivante dalla fascia di rispetto di 150 metri da un affluente del torrente Sieli e ha chiesto, a tal fine, una verificazione ai sensi dell’art. 19 c.p.a. Ha prospettato, infine, che gli interventi potessero essere regolarizzati mediante SCIA in sanatoria e non richiedessero permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato anzitutto che la sanatoria ordinaria presuppone la rigorosa dimostrazione della doppia conformità dell’opera, cioè della conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso concreto tale prova non è stata fornita; al contrario, la capacità edificatoria invocata dal ricorrente risultava acquisita soltanto nel 2025 mediante cessione di diritti edificatori, circostanza incompatibile con la dimostrazione della conformità richiesta per il periodo precedente. Il Collegio ha inoltre ritenuto che gli interventi, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, fossero soggetti a permesso di costruire, eventualmente in sanatoria, e non potessero essere regolarizzati mediante una SCIA presentata fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge, con conseguente radicale inefficacia della segnalazione. In ogni caso, trattandosi di provvedimento plurimotivato, il ricorso è risultato infondato anche per la mancanza del preventivo parere della Soprintendenza: il Comune aveva accertato la ricaduta della particella nella fascia di rispetto di 150 metri da un corso d’acqua sottoposto a vincolo ex lege, mentre il ricorrente aveva formulato una contestazione generica senza offrire un principio di prova sulla localizzazione del bene e sulla distanza dal corso d’acqua. Il giudice ha escluso che i propri poteri istruttori potessero supplire alle carenze probatorie della parte, applicando il principio di vicinanza della prova. È stata infine ritenuta irrilevante l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché il ricorrente non ha dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto determinare un esito diverso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
artt. 33 e 36 d.P.R. n. 380/2001
La sanatoria edilizia ordinaria richiede la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza; l’onere della relativa dimostrazione grava sul richiedente.
art. 14 l.r. Sicilia n. 16/2016
Richiamato quale fondamento regionale della SCIA in sanatoria, senza che il giudice ne offra una distinta interpretazione.
art. 3 d.P.R. n. 380/2001
Gli interventi di nuova edificazione che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti a permesso di costruire; una SCIA è radicalmente inefficace se presentata al di fuori dei casi tassativamente previsti.
art. 19 c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere una verificazione sulla localizzazione dell’immobile e sulla distanza dal corso d’acqua; la richiesta non è stata accolta perché mancava un principio di prova fornito dalla parte.
art. 64, comma 1, c.p.a.
Spetta alle parti fornire gli elementi di prova nella loro disponibilità relativi ai fatti posti a fondamento delle domande; i poteri istruttori del giudice non possono supplire alle carenze probatorie della parte.
d.m. n. 1444/1968
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai limiti di densità fondiaria della zona agricola, ma non ritenuto sufficiente a dimostrare la doppia conformità.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia ordinaria richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso sia al momento della presentazione dell’istanza; la prova di tale requisito grava integralmente sul richiedente.
- L’acquisizione successiva di capacità edificatoria o di diritti edificatori non dimostra la conformità urbanistica dell’opera al momento della sua realizzazione e non può, da sola, fondare la sanatoria ordinaria.
- Gli interventi edilizi che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono soggetti a permesso di costruire non possono essere regolarizzati mediante SCIA presentata al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge; in tale ipotesi la SCIA è radicalmente inefficace.
- In presenza di un vincolo paesaggistico ex lege derivante dalla localizzazione dell’immobile entro la fascia di rispetto di un corso d’acqua, la regolarizzazione edilizia richiede il preventivo parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, ove previsto dalla disciplina applicabile.
- La parte che contesta la localizzazione di un abuso edilizio o la sua ricaduta in una fascia vincolata deve fornire gli elementi probatori nella propria disponibilità, inclusi quelli relativi alla consistenza e all’esatta ubicazione del manufatto; il giudice non può utilizzare i propri poteri istruttori per colmare una carenza probatoria priva di principio di prova.
- L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione procedimentale avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
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