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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39134/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zennaro, amministratore della Blu Pesca S.r.l., impugnava la sentenza che lo aveva condannato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) e 6 della legge 283/1962 perché aveva detenuto per la vendita mitili con cariche di Escherichia coli oltre i limiti del Regolamento CE n. 1441/2007. Il ricorso in Cassazione si fondava su due motivi: (1) violazione di legge e inutilizzabilità del verbale d'analisi, per aver effettuato una sola analisi senza la ripetizione in contraddittorio (richiamando art. 191 c.p.p. e art. 223 disp. att. c.p.p.); (2) inosservanza delle linee guida per l'applicazione del Regolamento CE, deducendo che trattandosi di prodotto di classe A acquistato da acquacoltore non avrebbe dovuto essere soggetto a depurazione e che tra centri di depurazione sarebbe possibile commercializzare prodotto non depurato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto provati il prelievo del 9 maggio 2019, le analisi dell'Istituto Zooprofilattico che hanno riscontrato cariche superiori ai limiti, e il fatto che la merce era stata commercializzata e poi ritirata. Ha escluso l'inutilizzabilità degli accertamenti: l'AULSS aveva dato tempestiva comunicazione del giorno/ora/luogo delle analisi, garantendo il contraddittorio; l'imputato non ha partecipato né chiesto ripetizioni o perizie; la normativa sui prodotti alimentari deteriorabili (d.lgs. 3/3/1993 n.123 e, successivamente, d.lgs. 2/2/2021 n.27) prevede la possibilità di un'unica analisi e modalità particolari per le analisi microbiologiche che escludono talune formalità dell'art. 223 disp. att. c.p.p. Il motivo relativo alla presunta irrilevanza della mancata depurazione è stato ritenuto irrilevante alla luce della prova che i mitili erano stati commercializzati e ritirati. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • legge 283/1962

    art. 5, comma 1, lett. c) e art. 6

    Norma penale sanitaria che ha costituito il titolo di accusa per la detenzione e messa in commercio di alimenti pericolosi; la Corte ne ha ritenuto applicazione corretta alla vicenda dei mitili con cariche di E. coli superiori ai limiti.

  • Regolamento CE n. 1441/2007

    Allegato 1, capitolo 1, punto 1.25

    Definisce i limiti microbiologici per i prodotti molluschi bivalvi; le analisi di laboratorio che hanno rilevato valori superiori a tali limiti hanno costituito elemento probatorio centrale.

  • codice di procedura penale

    art. 191 c.p.p.; art. 223 disp. att. c.p.p.

    Richiamate dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità delle analisi; la Corte ha ritenuto che, per i prodotti deperibili, le procedure specifiche del d.lgs. 123/1993 (e del successivo d.lgs. 27/2021) prevalgono e che il contraddittorio è stato garantito mediante tempestiva comunicazione.

  • d.lgs. 3 marzo 1993, n. 123

    Stabilisce la procedura per i controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili: analisi su un'aliquota, comunicazione al responsabile e conservazione di un'aliquota di riserva. La Corte ha ritenuto rispettata la procedura, con adeguata comunicazione e possibilità di ripetizione limitata ai parametri non conformi.

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27

    Prevede che, per analisi la cui riproducibilità non è assicurabile (es. microbiologiche su prodotti deperibili), l'autorità può procedere con un'unica analisi specificandone i motivi nel verbale; ciò giustifica l'assenza di formalità ordinarie ex art. 223 disp. att. c.p.p. per tali casi.

  • codice di procedura penale

    Permette l'addebito delle spese al ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per liquidare le spese processuali a carico del ricorrente.

  • Corte costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di non qualificare il ricorso come presentato con colpa grave; la Corte ha comunque disposto un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per gli alimenti deperibili (es. molluschi bivalvi) la normativa amministrativa può prevedere l'esecuzione di una singola analisi motivata: l'assenza di una ripetizione tecnica non comporta automaticamente inutilizzabilità se è stata data tempestiva comunicazione e garantito il contraddittorio.
  • La tempestiva comunicazione del luogo/ora/giorno delle analisi al responsabile della partita soddisfa il requisito del contraddittorio; la mancata partecipazione o la mancata richiesta di perizia da parte dell'interessato può essere valutata come rinuncia operativa alla ripetizione.
  • Per contestare esiti di laboratorio è necessario, al momento opportuno, richiedere la ripetizione in contraddittorio o l'espletamento di perizia sull'aliquota di riserva: senza tale iniziativa difensiva gli accertamenti hanno efficacia probatoria.
  • Le eccezioni tecnico-procedurali (es. classificazione del prodotto, obblighi di depurazione) possono essere irrilevanti se i fatti provano che il prodotto è stato comunque commercializzato e ritirato dal mercato per non conformità.
  • La disciplina speciale (d.lgs. 123/1993 e d.lgs. 27/2021) prevale sulle formalità ordinarie della procedura penale quando le caratteristiche del campione (deperibilità, irriproducibilità) lo giustificano.
  • In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende, salvo valutazione della colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.

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