Sentenza n. 132/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.3.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il pagamento della retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 257/2024 del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, relativa al pagamento, per i periodi coperti da contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001. La sentenza civile è passata in giudicato, è stata notificata ai fini dell'esecuzione nei termini di legge, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la rituale notificazione ai fini dell'esecuzione e il perdurante inadempimento del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto, da attivarsi su istanza della parte entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 7 CCNL 15.03.2001
Prevede la retribuzione professionale docenti oggetto del riconoscimento contenuto nella sentenza civile da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione entro un termine determinato a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo sia stato ritualmente notificato e permanga l'inadempimento amministrativo.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su istanza della parte, per compiere in sostituzione dell'amministrazione gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
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