Ordinanza n. 1504/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Progetto di Vita personalizzato e partecipato del minore con disabilità -OMISSIS- -OMISSIS- consegnato ai ricorrenti in data -OMISSIS- dal Comune di Colleferro e dall’ASL Roma 5, nonché del verbale -OMISSIS- del -OMISSIS-; - della nota dell’ASL Roma 5 n. prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso e conseguentemente per la condanna delle intimate Amministrazioni ad ottemperare alla Sentenza n.-OMISSIS- e, comunque, a strutturare un completo progetto individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 e artt. 9 e 53 L.R. n. 11/2016, nonché per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui perduri l’inottemperanza delle Amministrazioni resistenti e la fissazione di una penalità di mora dovuta dalle Amministrazioni resistenti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20.2.2026: Per l’annullamento, previa sospensione, - della Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Colleferro recante “Approvazione definitiva Progetto di Vita Individuale (PVI) in favore della richiesta nota prot. n. -OMISSIS-. Attivazione del Progetto”; - nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di Vita personalizzato e partecipato del minore con disabilità, atti dell’ASL Roma 5 e, con motivi aggiunti, determina dirigenziale del Comune di Colleferro di approvazione definitiva e attivazione del Progetto di Vita Individuale
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Colleferro e l’ASL Roma 5 hanno predisposto e approvato il Progetto di Vita personalizzato e partecipato del minore con disabilità, chiedendone l’annullamento previa sospensione. Hanno inoltre chiesto la condanna delle amministrazioni all’ottemperanza a una precedente sentenza e, comunque, alla strutturazione di un completo progetto individuale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000 e degli artt. 9 e 53 della legge regionale n. 11/2016, nonché la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora in caso di persistente inottemperanza. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determina dirigenziale comunale di approvazione definitiva e attivazione del Progetto di Vita Individuale. In sede cautelare, la questione decisiva è stata individuata nella mancata considerazione, da parte delle amministrazioni, delle osservazioni trasmesse dai ricorrenti il 29 dicembre 2025 prima dell’adozione dell’atto gravato con motivi aggiunti, relativo al progetto predisposto il 30 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo che le esigenze dei ricorrenti potessero essere soddisfatte più celermente mediante un ordine di riesame, senza procedere all’immediata sospensione o all’annullamento degli atti. Ha ordinato alle amministrazioni resistenti di riesaminare il progetto di vita predisposto il 30 dicembre 2025 alla luce delle osservazioni presentate il 29 dicembre, rilevando che esse non avevano potuto essere considerate nell’adozione dell’atto impugnato con motivi aggiunti. Il riesame deve avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio ha inoltre stabilito, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., che la contemporanea proposizione di domande soggette a riti diversi comporta la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario previsto per le azioni caducatorie. È stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto ha consentito al TAR di adottare una misura cautelare consistente nell’ordine di riesame da parte delle amministrazioni.
art. 32, comma 1, c.p.a.
La proposizione contestuale di domande assoggettate a riti diversi comporta la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinariamente previsto per le azioni caducatorie; il TAR ha quindi mutato il rito in ordinario.
art. 14 legge n. 328/2000
È richiamato quale fondamento della richiesta dei ricorrenti di strutturazione di un completo progetto individuale per il minore con disabilità.
artt. 9 e 53 legge regionale n. 11/2016
Sono richiamati dai ricorrenti quali ulteriori basi normative della richiesta di predisposizione del progetto individuale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Ha fondato, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, l’ordine di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base, unitamente alla disciplina nazionale, per l’oscuramento dei dati personali nel caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le esigenze di tutela possono essere soddisfatte più rapidamente mediante la riedizione del potere, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di riesaminare l’atto alla luce di elementi partecipativi non considerati, fissando un termine per la rideterminazione.
- L’amministrazione, prima di adottare la determinazione conclusiva, deve considerare le osservazioni tempestivamente presentate dall’interessato quando siano già nella sua disponibilità; l’omessa considerazione può giustificare una misura cautelare di riesame.
- Quando nel medesimo giudizio sono proposte contestualmente domande soggette a riti diversi, il giudizio può proseguire con il rito ordinario previsto per l’azione caducatoria, ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
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