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Sentenza

Sentenza del 12/03/2015 n. 745 - Comm. Trib. Prov. Bari

IVA - diritto al credito di esercizio - decadenza - esecuzione rimborso - prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine applicabile alla richiesta e all'esecuzione del rimborso di un credito IVA riportato nella dichiarazione annuale. Il contribuente sosteneva che la compilazione della dichiarazione costituisse già formale esercizio del diritto al rimborso e che, di conseguenza, l'eventuale successiva presentazione del modello VR fosse necessaria soltanto per rendere esigibile il credito e avviare la procedura esecutiva. Il credito, una volta indicato tempestivamente in dichiarazione, sarebbe quindi soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza previsto per l'esercizio del diritto al rimborso.

La decisione

La tesi del contribuente è stata accolta. La dichiarazione annuale contenente l'indicazione del credito IVA è stata considerata sufficiente a manifestare formalmente la volontà di ottenere il rimborso. Il modello VR non costituisce una nuova domanda di rimborso, ma un adempimento funzionale a rendere esigibile il credito e a consentire l'avvio dell'esecuzione del rimborso. Pertanto, se il diritto al credito è stato esercitato tempestivamente nella dichiarazione, l'esecuzione del rimborso è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    Il termine biennale di decadenza riguarda l'esercizio del diritto al rimborso quando non sia già stato formalmente esercitato mediante la dichiarazione annuale. Se il credito è stato tempestivamente indicato in dichiarazione, tale termine non impedisce la successiva esecuzione del rimborso.

  • Prescrizione ordinaria decennale

    Una volta esercitato il diritto al credito IVA attraverso la dichiarazione annuale, la successiva attività diretta a ottenere materialmente il rimborso è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

Massime di principio

  • L'indicazione di un credito IVA nella dichiarazione annuale può costituire formale esercizio del diritto al rimborso, anche se il successivo modello o adempimento richiesto dall'amministrazione viene presentato in un momento successivo.
  • Occorre distinguere tra esercizio del diritto al rimborso e fase esecutiva: la dichiarazione esercita il diritto, mentre il modello VR o analogo adempimento può servire soltanto ad avviare o rendere possibile il pagamento.
  • Il termine di decadenza biennale opera per la tempestiva proposizione della domanda, mentre, quando la domanda risulta già validamente presentata in dichiarazione, la concreta esecuzione del rimborso segue il termine ordinario di prescrizione decennale.
  • Per tutelare il credito è essenziale verificare che la dichiarazione annuale riporti correttamente l'importo a rimborso e che non vi siano elementi incompatibili con la volontà di ottenere il pagamento, oltre a conservare la documentazione relativa alle successive richieste di esecuzione.

Testo integrale

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