Cassazione Penale, Sentenza n. 4882/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 19/07/2022: il ricorrente denunciava l'omessa notifica dell'avviso di udienza al co-difensore avv. Vitale, nominato dal carcere il 07/07/2022, con la conseguente perdita di efficacia della misura cautelare in assenza dei termini previsti dall'art. 309, comma 10, c.p.p. per la fissazione di ulteriore udienza. Si censurava altresì la motivazione del Tribunale del riesame che aveva ritenuto che la nomina dell'avv. Vitale si riferisse ad altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non consente un riesame critico delle risultanze istruttorie, ma solo la verifica della congruità e logicità della motivazione del giudice di merito. Il Tribunale del riesame aveva motivatamente escluso che la nomina dell'avv. Vitale riguardasse il presente procedimento, osservando che il documento di nomina indicava numero e stato di altro procedimento e i titoli di reato relativi a diverso giudice; inoltre la nomina non riportava il numero di procedimento n. 11791/22 DDA NA né l'autorità procedente. Per tali ragioni la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa volontà asserita dal ricorrente e ha confermato l'ordinanza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; non è conseguita la remissione in libertà e si è disposto l'invio degli atti alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato nel motivo di ricorso come norma generale sui difensori e sulle comunicazioni; la Corte non entra nel merito di una valutazione fattuale sulla nomina qui contestata, limitandosi a valutare la motivazione del giudice del riesame
art. 309 cod. proc. pen., commi 8 e 10
richiamato dal ricorrente per la disciplina dei termini e degli effetti della fissazione dell'udienza e della perdita di efficacia della misura; la Corte ha ritenuto che il presupposto per la perdita di efficacia non fosse stato dimostrato perché la nomina del difensore non risultava riferibile al procedimento impugnato
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
norma che regola il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione; la Corte ricorda che, anche dopo la riforma, il controllo resta di legittimità e non di merito, potendo censurare motivazioni solo se la mancata considerazione della prova incide sulla decisione
Legge n. 46/2006
richiamata come fonte della modifica dell'art. 606 lett. e) c.p.p.; la Corte ne evidenzia l'effetto limitato al sindacato sulla motivazione e non all'acquisizione di nuovi poteri di riesame
art. 616 cod. proc. pen.
norma invocata per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende valutando profili di colpa
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
norma sul coordinamento degli adempimenti in caso di misure coercitive; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti per i casi in cui il provvedimento non comporti la remissione in libertà
Massime di principio
- La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità sulla motivazione del giudice di merito e non un riesame dei fatti: per ottenere accoglimento in cassazione è necessario dimostrare che la mancata considerazione o il travisamento della prova abbia inciso sulla decisione.
- L'omessa notifica o la nomina tardiva di un difensore può giustificare l'annullamento della decisione solo se è provato che la nomina si riferiva effettivamente al procedimento oggetto del provvedimento e che l'ingiustizia derivante dalla mancata partecipazione ha inciso sul giudizio di merito.
- Documenti di nomina del difensore dovrebbero contenere chiaramente il numero di procedimento e l'autorità giudiziaria procedente; in mancanza, il giudice può legittimamente ritenere che la nomina riguardi altro procedimento.
- Se si invoca la perdita di efficacia di una misura cautelare ex art. 309 c.p.p., occorre provare i presupposti temporali e processuali previsti dalla norma (esistenza e mancata celebrazione dell'udienza nei termini), non solo la mera nomina di un difensore.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende; valutare il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso è opportuno.
- In presenza di difensori multipli, è buona prassi assicurare notifiche personali e/o la tempestiva comunicazione ai co-difensori con indicazione esplicita del procedimento per evitare contestazioni future.
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