Regolamento (UE) 2025/870
Regolamento delegato (UE) 2025/870 della Commissione, del 28 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il rinvio contenuto nel regolamento (UE) 2018/1139 alle disposizioni dell’annesso 16 della convenzione di Chicago relative alla protezione ambientale dell’aviazione. In particolare, recepisce gli emendamenti adottati dall’ICAO nel 2023 e applicabili dal 1o gennaio 2024. L’obiettivo è mantenere allineata la disciplina UE agli standard internazionali su rumore, emissioni dei motori ed emissioni di CO2 dei velivoli.
Aggiornamento dei riferimenti del regolamento (UE) 2018/1139 alle più recenti disposizioni dell’annesso 16 della convenzione di Chicago in materia di rumore ed emissioni degli aeromobili.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e ai relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, limitatamente ai requisiti di protezione dell’ambiente relativi a rumore ed emissioni previsti dal regolamento (UE) 2018/1139. L’intervento riguarda il rinvio alle disposizioni tecniche della convenzione di Chicago, con effetto nell’ordinamento UE a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento delegato e, quanto ai contenuti tecnici richiamati, con riferimento agli emendamenti applicabili dal 1o gennaio 2024.
Regolamento delegato (UE) 2025/870: aggiornamento dei riferimenti alla convenzione di Chicago
Il regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) 2018/1139, che costituisce il quadro generale dell’UE per l’aviazione civile, al fine di allineare i rinvii alle disposizioni tecniche internazionali in materia ambientale. L’adeguamento recepisce gli emendamenti dell’ICAO relativi a rumore, emissioni dei motori ed emissioni di CO2, già applicabili dal 1o gennaio 2024.
Contesto normativo e finalità
Secondo i considerando, gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio, nonché i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, devono rispettare requisiti di protezione dell’ambiente. Nel regolamento (UE) 2018/1139 tali requisiti sono richiamati tramite specifiche disposizioni dell’annesso 16 della convenzione di Chicago. A seguito degli emendamenti adottati dal Consiglio ICAO il 20 marzo 2023, la Commissione ritiene necessario aggiornare i riferimenti per mantenere coerenza tra disciplina UE e standard internazionali.
Oggetto della modifica al regolamento (UE) 2018/1139
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139. La nuova formulazione stabilisce che, per quanto riguarda rumore ed emissioni, gli aeromobili interessati e i relativi componenti devono conformarsi ai requisiti di protezione ambientale contenuti:
- nell’emendamento 14 del volume I dell’annesso 16;
- nell’emendamento 11 del volume II dell’annesso 16;
- nell’emendamento 2 del volume III dell’annesso 16. Tali emendamenti sono richiamati nella versione applicabile al 1o gennaio 2024.
Ambito soggettivo e materiale
La modifica riguarda il settore dell’aviazione civile e, in particolare, gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio. Il rinvio concerne anche i motori, le eliche, le parti e gli equipaggiamenti non installati. L’intervento non introduce una disciplina autonoma sui limiti tecnici, ma aggiorna il rinvio esterno agli standard ICAO rilevanti in materia di rumore, emissioni e CO2.
Base giuridica e supporto tecnico
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139. Nei considerando si dà atto che le misure si fondano sul parere n. 02/2024 dell’AESA, adottato ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del rinvio all’annesso 16 della convenzione di Chicago
Sostituisce l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139, prevedendo che gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati debbano soddisfare i requisiti di protezione dell’ambiente contenuti nell’emendamento 14 del volume I, nell’emendamento 11 del volume II e nell’emendamento 2 del volume III dell’annesso 16 della convenzione di Chicago, tutti applicabili dal 1o gennaio 2024.
Base normativa e finalità dell’aggiornamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 e tiene conto del parere n. 02/2024 dell’AESA. La finalità è adeguare i riferimenti normativi UE agli emendamenti ICAO adottati il 20 marzo 2023.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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