Regolamento (UE) 2025/445
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/445 della Commissione, del 27 febbraio 2025, recante trecentoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2025/445 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, eliminando una persona fisica dall’elenco delle persone soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica discende da una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 21 febbraio 2025 a seguito di una richiesta di cancellazione dall’elenco esaminata tramite l’Ufficio del mediatore. L’atto ha natura meramente modificativa e produce effetti direttamente applicabili negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 mediante la cancellazione di una persona fisica dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in modo diretto, a tutte le persone fisiche e giuridiche soggette al regolamento (CE) n. 881/2002, con riferimento alle misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco di cui all’allegato I, con la soppressione di una specifica voce relativa a Lionel Dumont; non introduce nuovi soggetti designati né nuove categorie di misure. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/445 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo a determinate persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’atto ha una funzione puntuale e aggiorna l’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche, in coerenza con una precedente decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto e presupposti
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che costituisce la base giuridica delle misure restrittive e che, all’allegato I, contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità sottoposti al congelamento. Il considerando evidenzia che, il 21 febbraio 2025, il Comitato per le sanzioni ha depennato una voce dal proprio elenco a seguito dell’esame di una richiesta di cancellazione presentata tramite l’Ufficio del mediatore istituito dalla risoluzione 1904(2009). Tale aggiornamento internazionale viene recepito a livello dell’Unione mediante la modifica dell’allegato del regolamento (CE) n. 881/2002.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. Nel dettaglio, nell’elenco delle "Persone fisiche" è soppressa la voce relativa a Lionel Dumont, con una serie di alias indicati nel testo, nonché con i dati identificativi riportati nell’allegato: indirizzo in Francia, data di nascita 29.1.1971, luogo di nascita Roubaix (Francia), cittadinanza francese e altre informazioni storiche, tra cui la custodia cautelare in Francia nel maggio 2004 e la data di designazione 25.6.2003.
Effetti giuridici e applicazione
L’atto non introduce nuove misure restrittive né modifica la struttura generale del regolamento quadro; produce soltanto la cancellazione di un nominativo dall’elenco soggetto a congelamento. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata per gli operatori tenuti all’osservanza delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione, nell’elenco delle "Persone fisiche", della voce relativa a Lionel Dumont, con i relativi alias e dati identificativi.
Presupposto internazionale della modifica
Il considerando richiama la decisione del 21 febbraio 2025 con cui il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito dalle risoluzioni 1267(1999), 1989(2011) e 2253(2015), ha depennato la medesima voce dal proprio elenco, dopo l’esame della richiesta di cancellazione presentata tramite l’Ufficio del mediatore istituito dalla risoluzione 1904(2009).
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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