Regolamento (UE) 2025/1142
Regolamento delegato (UE) 2025/1142 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti relativi alle politiche e alle procedure in materia di conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività nonché i dettagli e la metodologia per il contenuto delle comunicazioni dei conflitti di interesse
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, in attuazione del MiCA, i requisiti che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono rispettare per gestire i conflitti di interesse. Definisce le situazioni rilevanti, gli obblighi organizzativi e di controllo interno, i presidi sulla remunerazione e sulle operazioni personali, nonché il contenuto minimo e le modalità di diffusione delle comunicazioni ai clienti. Introduce inoltre requisiti specifici per i servizi di collocamento e richiama l'applicazione della disciplina UE in materia di protezione dei dati personali. L'impianto è improntato alla proporzionalità, alla trasparenza e alla protezione degli interessi dei clienti e della stessa impresa.
Norme tecniche UE sui conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività, incluse politiche, procedure e contenuto delle comunicazioni ai clienti.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti all'articolo 72 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), con riferimento all'individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse nell'erogazione di servizi per le cripto-attività. Incide anche sulle strutture appartenenti a gruppi, sui soggetti collegati, sul personale, sui membri dell'organo di amministrazione, sui delegati, sui fornitori esterni e sugli eventuali clienti investitori e clienti emittenti coinvolti in servizi di collocamento; non disciplina in modo autonomo altri operatori al di fuori di tale perimetro. Si applica direttamente negli Stati membri dalla sua entrata in vigore, quale regolamento delegato, ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Norme tecniche sui conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività
Il regolamento delegato (UE) 2025/1142 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando, ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 5, le norme tecniche di regolamentazione sui conflitti di interesse per i prestatori di servizi per le cripto-attività. Il testo recepisce il principio di proporzionalità e mira a garantire che le strutture organizzative, le procedure interne e le comunicazioni ai clienti consentano di individuare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti che possono incidere sull'obiettività del prestatore o sugli interessi della clientela.
Ambito e finalità della disciplina
La disciplina riguarda i prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti all'articolo 72 del MiCA e si estende anche ai contesti di gruppo, alle attività esternalizzate e alle situazioni in cui soggetti collegati, membri dell'organo di amministrazione, dipendenti, delegati o fornitori esterni possano trovarsi in conflitto con gli interessi del prestatore o dei clienti. Il regolamento valorizza la trasparenza verso il cliente, ma chiarisce che la comunicazione del conflitto non basta: il conflitto deve essere anche effettivamente prevenuto e gestito.
Definizioni e perimetro soggettivo
Ai fini del regolamento, il concetto di soggetto collegato rinvia al MiCA; la remunerazione è intesa in senso ampio e comprende ogni forma di pagamento o beneficio, monetario o non monetario, diretto o indiretto. Rileva inoltre la nozione di gruppo secondo la direttiva 2013/34/UE, aspetto importante per i prestatori che operano in strutture verticalmente integrate o con società affiliate.
Individuazione dei conflitti di interesse
Il regolamento distingue tra conflitti potenzialmente pregiudizievoli per il prestatore e conflitti potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Nel primo caso, devono essere considerate le situazioni in cui il soggetto collegato abbia interessi economici in soggetti terzi, rapporti personali, professionali o politici, compresi quelli intercorsi nei tre anni precedenti, oppure incarichi incompatibili o rapporti gerarchici confliggenti. Nel secondo caso, il prestatore deve valutare se vi siano vantaggi indebiti, interessi distinti nel risultato del servizio, incentivi a favorire un cliente rispetto a un altro, attività coincidenti con quelle del cliente o incentivi ricevuti da terzi.
Politiche interne, governance e controlli organizzativi
Le politiche e procedure devono essere scritte, coerenti con la dimensione e la complessità dell'attività e, se del caso, con la struttura di gruppo. L'organo di amministrazione è investito della responsabilità di definire, adottare, attuare e riesaminare periodicamente tali presidi. Il regolamento richiede canali interni efficaci, formazione del personale, accesso continuo alle procedure e un assetto con risorse umane adeguate e indipendenti. La persona responsabile dei conflitti di interesse deve avere autonomia sufficiente, riferire direttamente all'organo di amministrazione e possedere competenze adeguate.
Misure minime richieste
Le procedure interne devono includere, tra l'altro:
- segnalazione tempestiva di circostanze o operazioni potenzialmente confliggenti;
- limitazioni allo scambio di informazioni tra soggetti esposti a conflitti;
- sorveglianza separata per attività o funzioni in conflitto;
- separazione dei legami di remunerazione tra attività diverse quando vi sia rischio di conflitto;
- prevenzione dell'influenza impropria derivante da attività commerciali esterne;
- controllo della partecipazione simultanea o successiva a servizi distinti;
- assegnazione di attività confliggenti a soggetti diversi;
- obbligo per gli amministratori di dichiarare il conflitto e astenersi dal voto;
- divieto di posizioni dirigenziali presso prestatori concorrenti fuori gruppo.
Remunerazione
La disciplina sulla remunerazione impone che le politiche retributive siano compatibili con l'interesse di tutti i clienti e non generino incentivi distorsivi. Vanno attenuati i conflitti derivanti da remunerazione variabile, KPI e meccanismi di allineamento al rischio, compresi i pagamenti in strumenti. Il perimetro soggettivo include dipendenti, altre persone fisiche messe a disposizione e sotto controllo del prestatore, amministratori e soggetti coinvolti in attività esternalizzate rilevanti.
Operazioni personali
Per le operazioni personali in cripto-attività, il regolamento introduce un regime di controllo e monitoraggio rafforzato quando il soggetto collegato opera fuori dall'ambito professionale o nell'interesse proprio, di familiari qualificati o di terzi da cui possa ottenere un beneficio materiale. Le operazioni devono essere identificate o notificate preventivamente, documentate e svolte a condizioni di mercato; per importi superiori a determinate soglie è necessaria l'approvazione dell'organo di amministrazione. È prevista anche la tenuta di una registrazione dettagliata delle operazioni e delle relative autorizzazioni o divieti.
Comunicazioni ai clienti
Le comunicazioni sui conflitti di interesse devono essere dettagliate, specifiche e chiare. Devono descrivere i servizi o le circostanze che generano il conflitto, il ruolo del prestatore, la natura e i rischi del conflitto e le misure adottate per attenuarlo. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili sul sito web e sui dispositivi usati per il servizio, aggiornate costantemente, conservate in registri per almeno cinque anni e rese disponibili nelle lingue utilizzate dal prestatore nello Stato membro interessato.
Requisiti specifici per il collocamento
Per i servizi di collocamento il regolamento prevede presìdi ulteriori, soprattutto quando il prestatore svolge anche pricing, execution o ricerca, oppure colloca emissioni proprie o del gruppo. Devono essere evitate sovrapposizioni tra chi serve il cliente emittente e chi serve gli investitori, conflitti nella determinazione del prezzo e interferenze nella ripartizione, oltre all'esercizio di diritti di staking senza consenso del cliente investitore. È richiesta anche una procedura centralizzata per censire tutte le operazioni di collocamento e la relativa data di notifica al prestatore.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
L'articolo 1 definisce i termini chiave: "soggetto collegato" rinviando all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), punti i)-iv), del regolamento (UE) 2023/1114; "remunerazione" come qualsiasi forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario, diretto o indiretto, connesso alla prestazione di servizi per le cripto-attività ai clienti; "gruppo" secondo l'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE.
Conflitti di interesse pregiudizievoli per il prestatore
L'articolo 2 impone politiche e procedure per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti che possono nuocere al prestatore di servizi per le cripto-attività. Devono essere considerate, almeno, le situazioni in cui un soggetto collegato abbia un interesse economico in un soggetto in conflitto, rapporti personali/professionali/politici attuali o avuti nei tre anni precedenti, oppure compiti o responsabilità confliggenti o sottoposti a supervisione gerarchica confliggente. Devono inoltre essere valutati soggetti terzi che possano ottenere un vantaggio a spese del prestatore, abbiano un interesse distinto nel risultato del servizio o svolgano la stessa attività/forniscano servizi al prestatore in presenza di motivi dimostrabili di conflitto. Per amministratori, dipendenti e soci/azionisti con partecipazione qualificata rilevano anche partecipazioni azionarie o token, strumenti di debito e accordi contrattuali relativi ad attività MiCA.
Conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti
L'articolo 3 richiede di considerare i conflitti che sorgono nella prestazione dei servizi e che possono ledere i clienti, verificando se il prestatore o un soggetto collegato possa ottenere un guadagno, evitare una perdita o ricevere benefici a spese del cliente; abbia un interesse distinto nel risultato del servizio o dell'operazione; abbia incentivi a favorire un cliente rispetto a un altro; svolga la stessa attività del cliente; oppure riceva incentivi da terzi in relazione al servizio prestato.
Assetto delle politiche e procedure interne
L'articolo 4 stabilisce che le politiche e procedure siano scritte, calibrate su portata, natura e gamma dei servizi e, se il prestatore appartiene a un gruppo, sulle circostanze di conflitto derivanti dalla struttura e dalle attività del gruppo. L'organo di amministrazione è responsabile di definizione, adozione, attuazione, riesame periodico ed eliminazione delle carenze. Devono esistere canali interni efficaci, accesso costante ai documenti e formazione aggiornata. Le procedure devono descrivere le circostanze di conflitto, i processi di individuazione/prevenzione/gestione/comunicazione e la struttura organizzativa; comprendere misure di segnalazione tempestiva, segregazione informativa, sorveglianza distinta, separazione delle remunerazioni tra attività diverse, prevenzione di influenze improprie, gestione della partecipazione simultanea o successiva a servizi distinti, assegnazione di attività confliggenti a soggetti diversi, astensione dal voto degli amministratori in conflitto e divieto di posizioni dirigenziali in concorrenti fuori gruppo. Devono inoltre essere previste risorse adeguate e indipendenti, con una persona responsabile che riferisce direttamente all'organo di amministrazione e abbia competenze, indipendenza e accesso alle informazioni necessarie.
Remunerazione e incentivi
L'articolo 5 dispone che le politiche retributive tengano conto degli interessi di tutti i clienti. Le politiche e pratiche di remunerazione non devono creare conflitti o incentivi che inducano il personale o gli amministratori a favorire i propri interessi o quelli del prestatore a danno dei clienti o del prestatore stesso, e devono attenuare i conflitti derivanti da remunerazione variabile, KPI e meccanismi di allineamento al rischio, inclusi strumenti pagati a dipendenti o organi di amministrazione. Le regole si applicano a dipendenti, altre persone fisiche sotto il controllo del prestatore, membri dell'organo di amministrazione e persone coinvolte nell'esternalizzazione di servizi per le cripto-attività che incidono direttamente o indirettamente sui servizi o sul comportamento societario.
Operazioni personali
L'articolo 6 prevede controlli rafforzati sulle operazioni personali in cripto-attività effettuate da o per conto di soggetti collegati quando questi operano fuori dall'ambito professionale o per conto proprio, di parenti stretti o di persone da cui possano trarre un beneficio materiale diretto o indiretto. Sono richiesti identificazione o notifica preventiva alla persona responsabile dei conflitti, documentazione, decisioni obiettive nell'interesse delle parti, condizioni equivalenti a quelle di mercato, soglie di approvazione dell'organo di amministrazione espresse in volume, conoscenza delle regole da parte di dipendenti e amministratori, informazione tempestiva al prestatore e conservazione di una registrazione con data, ora, condizioni, volume, controparte e autorizzazioni o divieti.
Comunicazioni ai clienti sui conflitti di interesse
L'articolo 7 specifica il contenuto minimo delle comunicazioni ex articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114: descrizione dettagliata, specifica e chiara dei servizi, attività o circostanze che generano o possono generare conflitti, del ruolo del prestatore, della natura dei conflitti, dei rischi e delle misure di attenuazione. Tali comunicazioni non sono considerate sufficienti da sole per gestire i conflitti. Devono essere rese disponibili in modo ben visibile sul sito web e sui dispositivi usati per il servizio, costantemente aggiornate, mantenute in registri aggiornati per almeno cinque anni e disponibili in tutte le lingue utilizzate per commercializzare o comunicare con i clienti nello Stato membro interessato.
Requisiti specifici per il collocamento
L'articolo 8 introduce presidi aggiuntivi per i servizi di collocamento, tenendo conto dei conflitti che sorgono quando il prestatore svolge anche pricing, esecuzione ordini e ricerca, oppure colloca cripto-attività emesse da sé o da soggetti del gruppo. Devono essere istituiti dispositivi interni per evitare che il pricing favorisca clienti diversi o il prestatore a danno del cliente emittente o di altri clienti, per evitare che chi serve gli investitori partecipi a decisioni sul pricing o sulla ripartizione, per prevenire l'esercizio di diritti di staking senza previo consenso del cliente investitore, e per predisporre una procedura centralizzata per individuare tutte le operazioni di collocamento, inclusa la data di informazione al prestatore.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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