Regolamento (UE) 2025/1140
Regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica in modo dettagliato quali registrazioni debbano essere conservate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, con l’obiettivo di rendere i dati coerenti, comparabili e utilizzabili dalle autorità competenti per la vigilanza e per il contrasto agli abusi di mercato. Introduce regole uniformi su supporto di conservazione, identificazione di clienti, controparti, algoritmi, succursali e cripto-attività, rinviando in larga parte a standard internazionali (LEI, DTI, ISO). L’allegato contiene un elenco molto articolato dei dati da conservare per ciascun servizio o attività, nonché dei campi tecnici da utilizzare per ordini, operazioni e informazioni on-chain.
Norme tecniche di regolamentazione sui registri da conservare da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività, relativi a servizi, attività, ordini, operazioni e dati on-chain.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attività soggetti al regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA), in relazione alla tenuta e conservazione delle registrazioni inerenti ai servizi forniti, alle attività svolte, agli ordini ricevuti o trasmessi e alle operazioni eseguite, nonché ai dati on-chain connessi. Le regole valgono per i dati da esibire alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2023/1114 e si coordinano con altri obblighi di registrazione previsti da atti UE richiamati (tra cui regolamento (UE) n. 600/2014, regolamento (UE) 2025/416 e regolamento (UE) 2023/1113). Non introduce un diverso ambito territoriale materiale, ma opera direttamente in tutti gli Stati membri; richiama inoltre la gestione di succursali in altri Stati membri o in paesi terzi e i casi in cui sono coinvolti soggetti cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114.
Norme tecniche di regolamentazione sulle registrazioni dei prestatori di servizi per le cripto-attività
Il regolamento delegato (UE) 2025/1140 integra il regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando in modo analitico quali registrazioni i prestatori di servizi per le cripto-attività devono conservare. La finalità, richiamata nei considerando, è rendere i dati coerenti, comparabili e sufficientemente strutturati per consentire alle autorità competenti una vigilanza efficace, anche in materia di abusi di mercato, riducendo al contempo gli oneri informativi grazie al ricorso a standard internazionali.
Logica generale del sistema di registrazione
L’impianto del regolamento si fonda su alcuni principi trasversali. Le registrazioni devono essere conservate su un supporto che permetta recuperabilità, accesso rapido, tracciabilità delle modifiche, impossibilità di alterazione e trattamento efficiente anche in presenza di grandi volumi di dati (articolo 2). Il prestatore deve conservare solo le informazioni necessarie e sufficienti alla valutazione complessiva di conformità al MiCA e alle norme sugli abusi di mercato, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati e della disciplina GDPR richiamata nei considerando.
Il regolamento distingue tra:
- registrazioni di natura organizzativa e documentale;
- registrazioni riferite ai clienti e agli accordi contrattuali;
- registrazioni relative agli ordini e alle operazioni;
- dati on-chain, necessari per collegare le transazioni sulla rete con la reportistica off-chain.
Definizioni essenziali
L’articolo 1 definisce l’ambito operativo delle registrazioni. In particolare:
- "operazione" è la conclusione di un acquisto o di una cessione di cripto-attività diverse da quelle escluse dal regolamento (UE) 2023/1114;
- "effettuare un’operazione" include l’esecuzione dell’operazione o la trasmissione di un ordine per conto del cliente;
- "eseguire un’operazione" ricomprende diverse attività che portano alla conclusione dell’operazione, tra cui ricezione e trasmissione ordini, esecuzione per conto dei clienti, scambio con fondi o altre cripto-attività, decisione di investimento in mandato discrezionale e trasferimento di cripto-attività da o verso conti.
Registrazioni su politiche, procedure e rapporti contrattuali
L’articolo 3 impone di conservare:
- le politiche e procedure che il prestatore è tenuto ad avere per iscritto ai sensi del MiCA e delle misure di attuazione;
- la documentazione sulla valutazione e sul riesame periodico, da parte dell’organo di amministrazione, dell’efficacia di tali politiche e procedure, comprese eventuali carenze e rimedi adottati.
L’articolo 4 disciplina invece i documenti contrattuali: i diritti e gli obblighi delle parti devono essere conservati per cinque anni dalla cessazione del rapporto. Su richiesta dell’autorità competente, presentata prima della scadenza del termine, la conservazione può essere estesa fino a sette anni dalla cessazione dell’accordo.
Custodia di cripto-attività e fondi dei clienti
L’articolo 5 richiede che le registrazioni consentano di distinguere in ogni momento, senza ritardo, le cripto-attività e i fondi di ciascun cliente da quelli degli altri clienti e dal patrimonio proprio del prestatore. Le registrazioni devono essere idonee all’audit e includere, tra l’altro:
- saldi immediatamente identificabili per ciascun cliente;
- conti presso banche, enti creditizi o terzi custodi;
- accordi con banche/enti creditizi e accordi di esternalizzazione;
- dati dei terzi a cui sono esternalizzate attività;
- nominativi e funzioni dei responsabili interni della custodia;
- accordi che stabiliscono la titolarità dei clienti sulle cripto-attività e sui fondi.
Ordini: ricezione, trasmissione e identità dei soggetti coinvolti
Gli articoli 6, 11, 12 e 13 disciplinano in dettaglio la conservazione delle informazioni sugli ordini.
Per ogni ordine iniziale ricevuto e per ogni decisione iniziale di negoziare, il prestatore deve registrare i dettagli indicati nell’allegato; se l’autorità competente li richiede ai sensi dell’articolo 94 del MiCA, tali dati devono essere forniti nel formato previsto. Il regolamento copre anche:
- gli ordini trasmessi ad altri prestatori;
- gli ordini trasmessi più volte;
- gli ordini aggregati di più clienti;
- gli ordini eseguiti o trasmessi tramite soggetti non soggetti al MiCA, che devono essere registrati come se il prestatore avesse agito direttamente.
Tra le informazioni rilevanti vi sono l’identità del cliente, del prestatore trasmittente, della piattaforma, della cripto-attività, nonché i dettagli temporali e quantitativi dell’ordine.
Operazioni: contenuto minimo e identificazione delle responsabilità interne
L’articolo 7 dispone che i dettagli dell’operazione siano registrati immediatamente dopo l’esecuzione. Le regole sugli articoli 8 e 10 mirano a rendere tracciabile la catena decisionale interna al prestatore:
- se la decisione di investimento è presa da una persona o da un algoritmo, tale soggetto deve essere identificato e registrato;
- se partecipano più persone o più algoritmi, va registrato il soggetto con responsabilità primaria;
- analoghe regole valgono per la persona o l’algoritmo che determina le condizioni di esecuzione dell’operazione.
Queste disposizioni sono motivate, nei considerando, dall’esigenza di consentire un’efficace sorveglianza del mercato e di individuare possibili abusi, compresi quelli attuati tramite negoziazione algoritmica.
Identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle cripto-attività
L’articolo 9 stabilisce un sistema uniforme di identificazione delle persone fisiche basato sulla cittadinanza: il codice ISO alpha-2 del paese di cittadinanza è concatenato con l’identificativo nazionale del cliente, attribuito secondo le priorità dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Sono previste regole specifiche per cittadini di più paesi SEE, per cittadini SEE e non SEE e, in caso di mancanza di identificativi disponibili, un fallback fondato su data di nascita, nome e cognome in formato standardizzato.
L’articolo 14 riguarda le persone giuridiche: il prestatore deve usare il LEI conforme alla norma ISO 17442, o un identificativo alternativo UE che soddisfi requisiti stringenti di qualità, governance e accessibilità. L’articolo 15 impone l’uso del DTI, o di un identificativo equivalente approvato dall’ESMA, per identificare le cripto-attività oggetto dell’ordine o dell’operazione.
L’articolo 17 prevede, infine, che il prestatore si identifichi nei propri registri con un LEI corretto, valido e rinnovato.
Succursali e localizzazione geografica dell’attività
L’articolo 16 richiede di indicare il paese della succursale quando l’operazione è effettuata integralmente o parzialmente tramite succursale. Nelle registrazioni devono figurare anche informazioni utili a stabilire:
- se la succursale ha ricevuto l’ordine o preso la decisione di investimento;
- se ha funzioni di supervisione sulla persona che decide o determina l’esecuzione;
- se l’operazione è stata eseguita su una piattaforma extra-UE sfruttando la qualità di membro della piattaforma da parte della succursale.
Struttura tecnica dell’allegato: campi, codici e formati
L’allegato è parte centrale del regolamento e definisce la struttura tecnica della reportistica. La sezione 1 elenca le categorie di registrazioni da conservare in base al servizio svolto: comunicazioni con il cliente, documentazione informativa, contratti e consensi, abusi di mercato, custodia, reclami, conflitti di interesse, operazioni personali, esternalizzazione, gestione di piattaforme di negoziazione, scambio di cripto-attività, collocamento, consulenza e gestione di portafoglio, e servizi di trasferimento.
Le sezioni 2 e 3 specificano i campi per ordini e operazioni, con codici standardizzati e formati tecnici molto dettagliati. Sono previsti, tra gli altri:
- identificativi del cliente, del venditore, dell’acquirente e dei decisori;
- identificativi della piattaforma e della succursale;
- codici relativi alla cripto-attività, al tipo di ordine e alla classificazione dello strumento;
- campi su prezzo, quantità, validità dell’ordine, status, aggressività/passività, prevenzione dell’auto-esecuzione, indicazioni di asta e indicatori di vendita allo scoperto;
- campi per la trasmissione dell’ordine e per i casi in cui si operi tramite soggetti esterni all’ambito del MiCA.
La sezione 4 disciplina i dati on-chain, tra cui hash dell’operazione, indirizzi wallet, indirizzi di smart contract, marcatura temporale, canoni di rete, identificativo del token e numero di registrazione dell’operazione, che serve a collegare il dato on-chain con la registrazione off-chain.
Rinvii e coerenza con altri atti dell’Unione
Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2023/1114 e rinvia anche ad altri atti rilevanti: regolamento (UE) n. 600/2014, regolamento delegato (UE) 2017/590, regolamento (UE) 2023/1113, regolamento delegato (UE) 2025/416, regolamento delegato (UE) 2025/294 e regolamenti sulla protezione dei dati. Il ricorso a LEI, DTI e classificazioni ISO risponde all’esigenza di uniformare i dati a livello europeo e internazionale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni e nozione di operazione
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "operazione" come la conclusione di un acquisto o cessione di cripto-attività diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114. Definisce inoltre "effettuare un’operazione" come eseguire un’operazione o trasmettere un ordine per conto di un cliente, e "eseguire un’operazione" come prestare determinati servizi o svolgere attività che determinano l’operazione, inclusi ricezione e trasmissione ordini, esecuzione per conto dei clienti, scambio con fondi o altre cripto-attività, decisione di investimento in mandato discrezionale e trasferimento di cripto-attività da o verso conti.
Principi generali di tenuta delle registrazioni
L’articolo 2 impone che le registrazioni siano conservate su un supporto che consenta recuperabilità futura da parte dell’autorità competente, accesso rapido, ricostruzione delle fasi essenziali del trattamento, tracciabilità delle modifiche, impossibilità di manipolazione e possibilità di elaborazione elettronica quando il volume dei dati lo richieda. I prestatori di servizi devono conservare le registrazioni elencate nella sezione 1 dell’allegato, in funzione della natura dei propri servizi e attività, senza pregiudicare altri obblighi di conservazione previsti dal diritto UE.
Registrazioni su politiche, procedure e documenti contrattuali
L’articolo 3 richiede la conservazione delle politiche e procedure che il prestatore è tenuto ad adottare per iscritto ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 e delle misure di attuazione, nonché delle verifiche periodiche dell’organo di amministrazione sull’efficacia di tali politiche e procedure, incluse le carenze riscontrate e i rimedi adottati. L’articolo 4 prevede la conservazione per cinque anni dalla cessazione del rapporto contrattuale dei documenti che disciplinano diritti e obblighi tra prestatore e cliente, con possibile estensione fino a sette anni su richiesta dell’autorità competente presentata prima della scadenza del quinquennio.
Custodia di cripto-attività e fondi dei clienti
L’articolo 5 obbliga a tenere registrazioni idonee a distinguere, in ogni momento e senza ritardo, le cripto-attività e i fondi di ciascun cliente da quelli di altri clienti e dalle attività proprie del prestatore. Le registrazioni devono essere utilizzabili per audit e comprendono, tra l’altro, saldi immediatamente identificabili, dettagli dei conti presso enti creditizi o banche centrali, conti presso terzi custodi, accordi di esternalizzazione, dati dei terzi che svolgono attività esternalizzate, nominativi e funzioni dei responsabili interni della custodia e accordi che stabiliscono la titolarità dei clienti.
Registrazioni degli ordini: contenuti, trasmissione e casi particolari
Gli articoli 6, 11, 12 e 13 disciplinano la conservazione degli ordini. Per ogni ordine iniziale ricevuto e per ogni decisione iniziale di negoziare, devono essere registrati i dettagli indicati nell’allegato; se l’autorità competente li richiede ai sensi dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2023/1114, i dati vanno forniti nel formato previsto. È regolata la registrazione degli ordini ricevuti e trasmessi ad altri prestatori, degli ordini trasmessi più volte, degli ordini aggregati e degli ordini/operazioni eseguiti tramite soggetti non soggetti al MiCA, che devono essere registrati come se fossero stati eseguiti o trasmessi direttamente dal prestatore soggetto al regolamento.
Registrazioni delle operazioni e responsabilità interne
L’articolo 7 richiede la registrazione immediata, dopo l’esecuzione, dei dettagli delle operazioni secondo l’allegato. Gli articoli 8 e 10 impongono l’identificazione della persona o dell’algoritmo informatico che prende la decisione di investimento e di quello che determina le condizioni di esecuzione dell’operazione; se partecipano più soggetti o algoritmi, va indicato quello con responsabilità primaria. L’articolo 9 disciplina l’identificazione delle persone fisiche tramite concatenazione del codice del paese di cittadinanza e dell’identificativo nazionale, con regole specifiche per cittadinanze multiple, paesi SEE/non SEE, e, se necessario, tramite data di nascita e nome/cognome in formato standardizzato. L’articolo 10 contiene regole analoghe per la determinazione delle condizioni di esecuzione.
Identificazione di persone giuridiche, cripto-attività e prestatore
L’articolo 14 impone l’identificazione dei clienti persone giuridiche con un codice identificativo conforme alla norma ISO 17442, ossia il LEI, o con un identificativo alternativo UE che rispetti requisiti di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, costo ragionevole e governance adeguata. L’articolo 15 prevede l’identificazione delle cripto-attività tramite DTI conforme alla norma ISO 24165 o identificativo equivalente approvato dall’ESMA, con i medesimi requisiti qualitativi. L’articolo 17 impone ai prestatori di servizi di identificarsi nei registri mediante LEI corretto, valido e aggiornato.
Succursali, sede e localizzazione dell’attività
L’articolo 16 richiede di indicare il codice paese della succursale quando l’operazione è eseguita integralmente o parzialmente tramite una succursale, oltre a specificare se la succursale ha ricevuto l’ordine, preso la decisione di investimento o svolto funzioni di supervisione sulla persona che decide o determina l’esecuzione. L’articolo 16 richiede anche di segnalare se l’operazione è stata eseguita su una piattaforma di negoziazione extra-UE facendo leva sull’appartenenza della succursale a tale piattaforma.
Standard tecnici dell’allegato: ordini, operazioni e dati on-chain
L’allegato stabilisce tabelle e campi standardizzati per le registrazioni da tenere e, quando richiesto, da fornire all’autorità competente. La sezione 1 elenca le categorie di registrazioni per servizi e attività (comunicazioni con il cliente, marketing, contratti, abusi di mercato, custodia, reclami, conflitti di interesse, operazioni personali, esternalizzazione, piattaforme di negoziazione, scambio, collocamento, consulenza e gestione di portafoglio, trasferimenti). Le sezioni 2 e 3 definiscono i campi per ordini e operazioni, inclusi identificativi delle parti, dei decisori, della piattaforma, della cripto-attività, del prezzo, del volume, della validità dell’ordine, della succursale e dell’esito dell’operazione, con formati tecnici precisi e codici standardizzati. La sezione 4 disciplina i dati on-chain da conservare, tra cui hash dell’operazione, indirizzi wallet, smart contract, timestamp, canoni di rete, identificativo del token e collegamento tra segnalazione on-chain e off-chain tramite numero di registrazione dell’operazione.
Rinvii a standard internazionali e coordinamento con altri atti UE
Il regolamento si coordina con il regolamento (UE) 2023/1114, con il regolamento (UE) n. 600/2014, con il regolamento delegato (UE) 2017/590, con il regolamento (UE) 2023/1113, con il regolamento delegato (UE) 2025/416 e con il regolamento delegato (UE) 2025/294. Richiama inoltre l’uso di standard ISO e di identificativi riconosciuti a livello internazionale per garantire comparabilità, vigilanza efficace e riduzione degli oneri di comunicazione.
Entrata in vigore
L’articolo 18 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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