Regolamento (UE) 2025/446
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/446 della Commissione, del 28 febbraio 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative alla Bosnia-Erzegovina, al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, con effetto urgente, gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche partite avicole e di carni fresche avicole. Le modifiche riflettono nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, nonché il superamento della sospensione per una zona dell’Ontario in Canada. Viene inoltre corretto e reso più chiaro il trattamento della Bosnia-Erzegovina e vengono aggiornate alcune descrizioni zonali canadesi nella Fraser Valley.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’aggiornamento di alcune delimitazioni zonali.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Bosnia-Erzegovina, Canada, Regno Unito e Stati Uniti, aggiornando sospensioni, autorizzazioni e delimitazioni di zone in relazione a focolai di HPAI. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli elenchi di ingresso per partite avicole e carni fresche di pollame
Il regolamento aggiorna il regime UE di autorizzazione all’ingresso di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o zone iscritti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, con l’obiettivo di proteggere la sanità animale dell’Unione in presenza di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama il principio secondo cui l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se provenienti da paesi terzi, territori o zone figuranti negli elenchi pertinenti. Alla luce delle notifiche di nuovi focolai di HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti, e delle misure di contenimento adottate dalle autorità veterinarie competenti, la Commissione ritiene necessario sospendere o aggiornare l’accesso al mercato UE per le zone interessate. Parallelamente, per una zona dell’Ontario in Canada viene riconosciuto il venir meno del rischio che aveva giustificato la sospensione, con conseguente riapertura dell’ingresso.
Ambito materiale e soggetti interessati
L’atto riguarda esclusivamente le partite di:
- pollame;
- materiale germinale di pollame;
- carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Le modifiche incidono sulle voci di Canada, Regno Unito, Stati Uniti e Bosnia-Erzegovina contenute negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La misura ha effetti diretti sugli operatori che importano tali merci nell’Unione, sugli esportatori dei paesi terzi interessati e sulle autorità veterinarie e doganali che applicano i controlli di frontiera.
Modifiche dell’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V è aggiornato per riflettere i nuovi focolai di HPAI e le nuove delimitazioni zonali.
Per il Canada:
- la riga relativa alla zona CA-2.248 è sostituita, con indicazione della data 14.12.2024 e della scadenza/aggiornamento 17.2.2025;
- è aggiunta la nuova zona CA-2.257, con data 12.2.2025;
- vengono riscritte le descrizioni delle zone CA-2.236, CA-2.237, CA-2.239, CA-2.240, CA-2.242 e CA-2.245 nella Columbia britannica, per recepire la nuova strategia canadese di suddivisione in zone nella Fraser Valley.
Per il Regno Unito:
- dopo la zona GB-2.358 sono inserite le nuove zone GB-2.359, GB-2.360 e GB-2.361, con date 18.2.2025 e 19.2.2025 a seconda della zona.
Per gli Stati Uniti:
- dopo la zona US-2.914 sono aggiunte le zone US-2.915 fino a US-2.943, collegate ai focolai notificati in Pennsylvania, Ohio, New York, Missouri e Indiana.
Modifiche dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna, è allineato alle medesime situazioni sanitarie.
Per la Bosnia-Erzegovina:
- la voce è sostituita con la previsione BA-0 / POU / P1 / 10.2.2025;
- la modifica serve espressamente a introdurre la condizione specifica P1, necessaria a chiarire che la sospensione è dovuta a un focolaio di HPAI.
Per il Canada:
- la zona CA-2.248 è aggiornata per le categorie POU, RAT e GMB, con date 14.12.2024 e 17.2.2025;
- la zona CA-2.256 è sostituita con nuova data 31.1.2025;
- dopo la zona CA-2.256 è aggiunta la zona CA-2.257, con data 12.2.2025.
Per il Regno Unito:
- dopo la zona GB-2.358 sono inserite le zone GB-2.359, GB-2.360 e GB-2.361, con indicazioni per POU, RAT e GBM e date 18.2.2025 e 19.2.2025.
Per gli Stati Uniti:
- sono aggiunte, dopo la zona US-2.914, le zone US-2.915 fino a US-2.943, con corrispondenti condizioni e date dal 4.2.2025 all’11.2.2025.
Riammissione della zona dell’Ontario e correzioni territoriali in Canada
Un profilo rilevante dell’atto è la riapertura dell’ingresso per la zona dell’Ontario interessata da un precedente focolaio di HPAI. La Commissione, valutate le informazioni aggiornate fornite dal Canada e le operazioni di pulizia e disinfezione seguite alla politica di abbattimento totale, conclude che la situazione non costituisce più una minaccia per la sanità pubblica o animale dell’Unione.
Inoltre, il regolamento recepisce la nuova suddivisione in zone della Fraser Valley, nella Columbia britannica, su richiesta del Canada. Le nuove descrizioni delle zone si fondano su confini reputati sufficientemente distanti dagli stabilimenti colpiti, così da mantenere la coerenza dell’allegato V con l’assetto sanitario effettivo.
Urgenza, efficacia e applicabilità
La Commissione evidenzia che le modifiche devono produrre effetti con urgenza, sia per rispondere ai focolai di HPAI sia per evitare perturbazioni non necessarie degli scambi con il Canada. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Base normativa e finalità
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. La finalità è adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di partite avicole e di carni fresche avicole, in funzione della situazione di sanità animale e dei focolai di HPAI notificati.
Aggiornamento dell’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento 2021/404 è modificato per sospendere o aggiornare l’autorizzazione all’ingresso di partite di pollame e materiale germinale di pollame provenienti da nuove zone colpite da HPAI in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Per il Canada è modificata la zona CA-2.248, è aggiunta la nuova zona CA-2.257 e sono riformulate le descrizioni di varie zone della Columbia britannica (CA-2.236, CA-2.237, CA-2.239, CA-2.240, CA-2.242, CA-2.245). Per il Regno Unito sono aggiunte le zone GB-2.359, GB-2.360 e GB-2.361; per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.915 fino a US-2.943.
Aggiornamento dell’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV è modificato per riflettere le medesime evoluzioni sanitarie per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La voce relativa alla Bosnia-Erzegovina viene sostituita per inserire la condizione specifica P1. Per il Canada sono aggiornate le zone CA-2.248, CA-2.256 e viene aggiunta CA-2.257. Per il Regno Unito e gli Stati Uniti sono inserite le medesime nuove zone già richiamate nell’allegato V, con indicazione delle condizioni applicabili (N, P1 o GBM/P1 a seconda della voce).
Riammissione della zona dell’Ontario in Canada
A seguito delle informazioni aggiornate fornite dal Canada e della valutazione della Commissione, viene ritenuto che la situazione sanitaria che aveva determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione per la zona interessata dell’Ontario non rappresenti più una minaccia. Di conseguenza, è nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite provenienti da tale zona, in relazione alla precedente sospensione registrata negli allegati V e XIV del regolamento 2021/404, come già modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/80.
Focolai recenti di HPAI e misure conseguenti
Il regolamento recepisce i focolai di HPAI notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e le conseguenti zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie nazionali. In particolare, il Canada ha notificato un focolaio in Terranova e Labrador; il Regno Unito tre focolai nel Devon e nello Yorkshire; gli Stati Uniti 29 focolai in Indiana, Missouri, New York, Pennsylvania e Ohio. Le nuove zone elencate sono collegate a queste notifiche e alle misure di abbattimento totale e restrizione adottate a livello nazionale.
Entrata in vigore e applicazione urgente
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale sottolinea l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Canada e per tutelare lo stato sanitario dell’Unione.
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