Regolamento (UE) 2025/1141
Regolamento delegato (UE) 2025/1141 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti per le politiche e le procedure in materia di conflitti di interesse per emittenti di token collegati ad attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il MiCA precisando come gli emittenti di token collegati ad attività debbano strutturare politiche e procedure per prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse. Definisce le principali situazioni di rischio, impone requisiti organizzativi, di registrazione e di controllo, e disciplina in modo specifico le operazioni connesse alla riserva di attività, alla remunerazione e ai rapporti con fornitori terzi. Stabilisce inoltre il contenuto minimo delle comunicazioni ai possessori e potenziali possessori, inclusi obblighi di aggiornamento, accessibilità e lingua. Il tutto nel rispetto del principio di proporzionalità e della disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Norme tecniche sui conflitti di interesse per gli emittenti di token collegati ad attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA).
Ambito di applicazione
Si applica agli emittenti di token collegati ad attività (asset-referenced tokens) soggetti all’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114, per la predisposizione e il mantenimento di politiche e procedure in materia di conflitti di interesse. Riguarda i conflitti tra l’emittente, i membri dell’organo di amministrazione, i dipendenti, le persone collegate, i soggetti del medesimo gruppo, i terzi che prestano servizi e i possessori o potenziali possessori di token collegati ad attività, con attenzione anche alla gestione della riserva di attività e alle operazioni di scambio/rimborso. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è rilevante ai fini SEE.
Regolamento delegato (UE) 2025/1141 sui conflitti di interesse per gli emittenti di token collegati ad attività
Il regolamento delegato integra l’articolo 32 del regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) specificando i requisiti tecnici delle politiche e procedure in materia di conflitti di interesse per gli emittenti di token collegati ad attività. La disciplina è costruita in chiave prudenziale e di governance, con l’obiettivo di tutelare sia l’emittente sia i possessori e potenziali possessori, tenendo conto del principio di proporzionalità e della necessità di salvaguardare anche la protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica agli emittenti di token collegati ad attività tenuti, ai sensi del MiCA, a predisporre politiche e procedure efficaci per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse. Le regole riguardano i conflitti interni all’emittente, quelli con le persone collegate, con altri soggetti del gruppo, con i terzi che prestano servizi connessi alle funzioni previste dal MiCA e con i possessori o potenziali possessori dei token.
Ai fini del testo, "persona collegata" rinvia alle categorie rilevanti indicate dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, mentre il concetto di "gruppo" è quello della direttiva 2013/34/UE. Tale richiamo è rilevante soprattutto per le situazioni infragruppo e per i casi in cui il terzo fornitore appartenga allo stesso gruppo dell’emittente.
Conflitti di interesse a danno dell’emittente
Il regolamento richiede che le politiche interne individuino le circostanze suscettibili di compromettere l’obiettività e l’imparzialità delle persone collegate nello svolgimento delle loro funzioni. Sono espressamente considerate, tra l’altro:
- interessi economici in soggetti con interessi confliggenti;
- responsabilità assunte in soggetti con interessi confliggenti;
- vigilanza gerarchica da parte di persone in conflitto;
- relazioni personali, professionali o politiche, anche se cessate da meno di tre anni;
- attività in concorrenza con quelle dell’emittente.
Per valutare il conflitto, l’emittente deve verificare se i soggetti coinvolti possano realizzare un vantaggio economico o evitare una perdita a spese dell’emittente, oppure abbiano un interesse nell’esito dell’attività o della decisione adottata in conflitto con quello dell’emittente. Per i membri dell’organo di amministrazione e i dipendenti, l’interesse economico è ricondotto anche a partecipazioni, debiti o rapporti contrattuali con i soggetti in conflitto.
Particolare attenzione è richiesta per le operazioni di scambio di token collegati ad attività con fondi o altre cripto-attività, incluso il rimborso, quando l’emittente è parte dell’operazione e questa riguarda amministratori, dipendenti o soggetti a loro collegati. In tali casi, la disciplina impone un controllo rafforzato, con condizioni trasparenti e verifiche preventive.
Conflitti di interesse a danno dei possessori
Le politiche devono coprire i conflitti che sorgono nell’emissione, nel trattamento, nel rimborso dei token e nella gestione o investimento della riserva di attività di cui all’articolo 36 del MiCA. Il regolamento considera rilevanti i casi in cui una persona collegata possa ottenere un guadagno, evitare una perdita o ricevere un beneficio a spese del possessore, oppure abbia un interesse distinto nell’esito dell’attività svolta a favore del possessore.
L’emittente deve inoltre valutare gli incentivi ricevuti da soggetti diversi dal possessore, in forma monetaria o non monetaria o sotto forma di servizi, quando tali incentivi possano compromettere gli interessi del possessore di token collegati ad attività.
Requisiti delle politiche e procedure
Le politiche e procedure devono essere redatte per iscritto e adattate alle dimensioni, complessità, natura del token e dell’attività dell’emittente, nonché al gruppo di appartenenza. La responsabilità di definire, adottare e attuare tali politiche è attribuita all’organo di amministrazione, che deve anche riesaminare periodicamente l’efficacia del sistema e correggerne le carenze.
Sul piano organizzativo, l’emittente deve prevedere canali efficaci di comunicazione interna ed esterna, formazione adeguata e accesso costante ai documenti interni. Le politiche devono coprire anche i conflitti infragruppo e distinguere tra conflitti permanenti, da gestire in modo continuativo, e conflitti occasionali, da attenuare con misure specifiche.
Il regolamento elenca poi un nucleo minimo di misure: segnalazione tempestiva delle situazioni problematiche, separazione o controllo dello scambio di informazioni, assegnazione delle attività confliggenti a persone diverse ove possibile, limitazione delle influenze improprie di attività esterne, gestione dei conflitti a livello di board o comitato dedicato, obbligo di informazione e astensione dal voto per gli amministratori in conflitto, e divieto di cumulo di cariche negli organi di amministrazione di emittenti concorrenti.
Registrazioni, controllo delle operazioni e approvazioni
Gli emittenti devono tenere registri delle attività o situazioni che danno, o possono dare, luogo a conflitti di interesse, nonché delle misure adottate per prevenirli o attenuarli. La conservazione delle registrazioni è prevista per cinque anni.
Per le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 4, il sistema deve garantire che le operazioni siano individuate o notificate prima della decisione sull’esecuzione e sulle condizioni. Le decisioni devono essere prese in modo obiettivo e nell’interesse di ciascuna parte, con condizioni equivalenti a quelle che sarebbero applicate tra parti indipendenti. Devono inoltre essere previste soglie di volume oltre le quali l’operazione richiede l’approvazione dell’organo di amministrazione, oltre a obblighi di informazione interna e di registrazione completa dell’operazione, comprensiva di data, ora, condizioni, volume, controparte e autorizzazioni o divieti intervenuti.
Remunerazione
Le procedure di remunerazione devono essere strutturate in modo da non generare conflitti di interesse né incentivi, nel breve, medio o lungo periodo, che inducano dipendenti o amministratori a privilegiare i propri interessi, quelli dell’emittente o quelli di azionisti o membri a danno dei possessori. Il regolamento richiede anche che siano individuati e attenuati i conflitti derivanti dalla remunerazione variabile, dagli indicatori di performance e dai meccanismi di allineamento al rischio, inclusa la distribuzione di strumenti nell’ambito della remunerazione fissa o variabile.
Rapporti con fornitori terzi di servizi
Se l’emittente affida a terzi i servizi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del MiCA, l’accordo deve essere scritto e deve imporre al terzo di agire in coerenza con le politiche sui conflitti di interesse. Se il terzo appartiene allo stesso gruppo, le decisioni devono essere prese in modo obiettivo e a condizioni di mercato. In ogni caso, le commissioni offerte al terzo non devono incentivare comportamenti che possano confliggere con gli interessi dei possessori di token collegati ad attività.
Risorse, responsabilità e competenze
Il regolamento richiede che le risorse necessarie per la gestione dei conflitti siano adeguate e gestite in modo efficiente. L’emittente deve nominare una persona responsabile dell’individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti, dotata di autorità sufficiente, indipendenza funzionale e reporting diretto all’organo di amministrazione. Inoltre, le politiche devono definire le competenze e conoscenze minime necessarie per il personale coinvolto nella gestione dei conflitti.
Informativa ai possessori e potenziali possessori
Le informazioni previste dall’articolo 32, paragrafo 3, del MiCA devono essere mantenute costantemente aggiornate e descrivere in modo chiaro le circostanze che possono dare luogo a conflitti, il ruolo e la capacità in cui opera l’emittente, l’eventuale qualità di prestatore di servizi per cripto-attività, i rischi individuati e le misure adottate per prevenirli o attenuarli. Il testo precisa che la mera comunicazione informativa non è sufficiente, da sola, a gestire il conflitto.
Tali informazioni devono essere sempre accessibili sul sito web dell’emittente e, se il token è offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione su una piattaforma, anche su tale piattaforma. Inoltre, devono essere rese disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine e in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali connesso all’attuazione delle politiche sui conflitti di interesse deve rispettare la Carta dei diritti fondamentali e il regolamento (UE) 2016/679. In particolare, l’emittente deve applicare il principio di minimizzazione e specificare, in modo proporzionato alle proprie dimensioni, al modello di business, alla struttura interna e, se del caso, al gruppo, le categorie di dati personali da trattare per identificare, prevenire e gestire i conflitti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento, "persona collegata" rinvia alle persone indicate all’articolo 32, paragrafo 1, lettere da a) a d) e f), del regolamento (UE) 2023/1114; "gruppo" è definito secondo l’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE.
Conflitti potenzialmente pregiudizievoli per l’emittente
Le politiche devono individuare situazioni che incidono sull’obiettività e imparzialità delle persone collegate, inclusi interessi economici, responsabilità in soggetti con interessi confliggenti, vigilanza gerarchica, relazioni personali/professionali/politiche recenti (ultimi tre anni) e attività in concorrenza. Sono inclusi anche gli scambi di token collegati ad attività con fondi o altre cripto-attività, compreso il rimborso, quando l’emittente è parte dell’operazione e questa è effettuata per conto di soggetti collegati.
Conflitti potenzialmente pregiudizievoli per i possessori
Le politiche devono coprire i conflitti che emergono nell’emissione, trattamento, rimborso dei token e nell’investimento o gestione della riserva di attività ex articolo 36 del regolamento (UE) 2023/1114, quando una persona collegata può ottenere un vantaggio a spese del possessore o ha un interesse distinto nell’esito dell’attività. Devono essere valutati anche incentivi monetari o non monetari provenienti da terzi che possano ledere gli interessi dei possessori.
Contenuto delle politiche e procedure
Le politiche devono essere scritte, proporzionate a dimensioni, complessità, natura del token, attività dell’emittente e del gruppo, e la responsabilità della loro definizione, adozione e attuazione spetta all’organo di amministrazione. Sono richiesti canali interni ed esterni di comunicazione, formazione aggiornata, copertura dei conflitti infragruppo, distinzione tra conflitti permanenti e occasionali e un elenco minimo di misure organizzative, inclusa la separazione dei compiti, il controllo dello scambio di informazioni, la gestione dei rapporti professionali esterni, la trattazione a livello di board/comitato e l’astensione dal voto dei membri in conflitto.
Registrazioni, approvazioni e controllo delle operazioni con parti collegate
Devono essere conservate registrazioni per cinque anni delle attività o situazioni che generano o possono generare conflitti e delle misure adottate. Le operazioni di scambio/rimborso devono essere identificate o notificate prima della decisione, decise in modo obiettivo e a condizioni equivalenti a quelle di mercato tra parti indipendenti. Per tali operazioni sono richiesti processi decisionali, soglie di volume soggette ad approvazione dell’organo di amministrazione, informativa ai dipendenti e ai membri del board, notifica tempestiva all’emittente e registrazione di data, ora, condizioni, volume, controparte e autorizzazioni/divieti.
Remunerazione
Le politiche di remunerazione non devono creare conflitti di interesse né incentivi di breve, medio o lungo termine che favoriscano dipendenti o amministratori a danno dei possessori, degli azionisti o dell’emittente. Devono inoltre individuare e attenuare i conflitti derivanti dalla remunerazione variabile, dagli indicatori di performance e dai meccanismi di allineamento del rischio, inclusa la distribuzione di strumenti.
Accordi con fornitori terzi
Ogni accordo scritto con fornitori terzi di servizi connessi all’articolo 34, paragrafo 5, lettera h), del regolamento (UE) 2023/1114 deve imporre al terzo di agire in coerenza con le politiche dell’emittente. Se il terzo appartiene allo stesso gruppo, le decisioni devono essere obiettive e a condizioni di mercato; le commissioni offerte non devono incentivare interessi in conflitto con quelli dei possessori.
Risorse e responsabilità organizzative
Devono essere assegnate risorse adeguate e l’emittente deve nominare una persona responsabile dell’individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti, dotata di autorità, indipendenza e reporting diretto all’organo di amministrazione. Le politiche devono definire competenze e conoscenze minime del personale addetto.
Informativa ai possessori e potenziali possessori
Le informazioni ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 devono essere costantemente aggiornate e descrivere circostanze, ruolo/capacità dell’emittente, eventuale qualità di prestatore di servizi per cripto-attività, rischi individuati e misure di mitigazione. L’informativa non basta, da sola, a gestire i conflitti; deve essere sempre disponibile sul sito web e, se il token è offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione, anche sulla piattaforma di negoziazione. Deve essere fornita in una lingua ufficiale dello Stato membro d’origine e in una lingua comunemente usata nella finanza internazionale.
Protezione dei dati personali
Il trattamento di dati personali connesso alle politiche e procedure sui conflitti di interesse deve rispettare gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 e il principio di minimizzazione dei dati. Le categorie di dati personali trattate devono essere specificate in modo proporzionato alle dimensioni, all’organizzazione e alla complessità dell’emittente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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