Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/448

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 della Commissione, del 28. febbraio 2025, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R0448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale la delimitazione geografica delle aree soggette a restrizioni per la peste suina africana nell’Unione, alla luce dell’evoluzione epidemiologica registrata a febbraio 2025. Le modifiche incidono soprattutto sugli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con spostamenti di zone tra categorie di restrizione, nuove perimetrazioni e soppressione di aree divenute non più giustificate. L’intervento ha effetto immediato dopo la pubblicazione, per consentire una risposta rapida alla dinamica del rischio sanitario.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le aree infette per la peste suina africana nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con riguardo alla gestione di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici. Riguarda in particolare Germania, Italia, Lettonia, Polonia, Slovacchia, Estonia, Ungheria, Cechia, Grecia, Croazia, Lituania, Bulgaria e Romania, mediante aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III e della zona infetta nel Land Brandeburgo; è direttamente applicabile negli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Sono richiamate le misure previste dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché i criteri scientifici e gli orientamenti della Commissione e della WOAH.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/448 della Commissione, del 28 febbraio 2025

Il regolamento interviene sul sistema unionale di contenimento della peste suina africana, aggiornando le mappe territoriali delle restrizioni alla luce dei nuovi focolai e dell’evoluzione del rischio sanitario. Il contesto è quello della normativa di sanità animale dell’Unione e, in particolare, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che disciplina misure speciali di controllo per la PSA con classificazione delle aree in zone soggette a restrizioni I, II e III.

Base normativa e criteri utilizzati

La Commissione adotta il regolamento richiamando il regolamento (UE) 2016/429, in particolare l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1. Nei considerando viene chiarito che la delimitazione delle zone deve tenere conto:

  • della situazione epidemiologica nelle aree interessate e nello Stato membro coinvolto;
  • del rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • degli orientamenti della Commissione sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della PSA nell’Unione;
  • delle norme internazionali WOAH, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri;
  • delle giustificazioni e delle informazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Evoluzione epidemiologica che giustifica la modifica

Il regolamento descrive un quadro epidemiologico molto dinamico. Dalla modifica precedente del 4 febbraio 2025 sono stati registrati nuovi focolai in suini selvatici in Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia, mentre in alcune aree di Germania, Italia e Polonia si è osservato un miglioramento della situazione. In particolare:

  • in Toscana, nuovi focolai hanno determinato l’innalzamento del livello di rischio e la ridefinizione di alcune zone italiane;
  • in Lettonia e in Polonia sono emersi nuovi focolai in aree non ancora elencate, da inserire come zone soggette a restrizioni II per garantire continuità territoriale;
  • in Germania alcune zone, grazie all’efficacia delle misure di controllo e all’assenza di focolai in suini detenuti per i periodi considerati, vengono declassate da zone III a zone II o rimosse dagli elenchi.

Modifiche principali alle zone soggette a restrizioni

L’allegato I viene sostituito integralmente e contiene una nuova, dettagliata classificazione territoriale. Le modifiche più significative riguardano:

  • Germania: ridefinizione di zone nel Brandeburgo e in altri Länder, con ulteriori classificazioni tra restrizioni I e II; alcune aree sono soppresse, altre ricalibrate in ragione della situazione epidemiologica;
  • Italia: aggiornamento di numerose zone in Germania, Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia? No: per l’Italia si tratta in realtà della ridefinizione di zone in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Basilicata e Campania, con classificazioni in restrizioni I, II e III a seconda dell’area;
  • Polonia: ampio riassetto delle zone in diverse regioni, con passaggi tra restrizioni I, II e III e soppressione di alcune aree restrittive non più giustificate;
  • Lettonia, Lituania, Ungheria, Cechia, Grecia, Croazia, Estonia, Slovacchia, Bulgaria, Romania: conferma o aggiornamento di ampie porzioni territoriali soggette a restrizioni, con classificazioni dettagliate per unità amministrative locali.

Germania: zone infette e restrizioni

Per la Germania il regolamento prende atto della situazione del Brandeburgo dopo il focolaio del 22 novembre 2024 in un suino selvatico. La zona infetta istituita dall’autorità competente era stata inserita nell’allegato II, parte A, del regolamento (UE) 2023/594, ma il termine di applicazione è scaduto il 21 febbraio 2025. Poiché non vi sono stati nuovi focolai per tre mesi, la zona infetta del Brandeburgo viene soppressa dall’allegato II. Restano tuttavia numerose zone soggette a restrizioni I e II, soprattutto nel Brandeburgo, in Sassonia, in Assia e in altri Länder, con delimitazioni molto puntuali per comuni, frazioni, assi viari e confini amministrativi.

Italia: aggiornamento delle restrizioni per regioni e comuni

Per l’Italia il regolamento contiene una delle parti più estese dell’allegato I. Le zone sono ripartite fra restrizioni I, II e III in numerose aree del Paese, soprattutto:

  • Piemonte: province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Torino e Biella;
  • Liguria: province di La Spezia e Savona per le restrizioni I, e di Genova, Savona e La Spezia per le restrizioni II;
  • Lombardia: province di Cremona, Pavia, Milano, Lodi, Varese per varie categorie di restrizione, con una parte rilevante delle zone in provincia di Pavia in restrizione III;
  • Emilia-Romagna: province di Piacenza e Parma;
  • Toscana: provincia di Massa Carrara;
  • Calabria: provincia di Reggio Calabria;
  • Basilicata: provincia di Potenza;
  • Campania: provincia di Salerno. Le delimitazioni sono estremamente analitiche e spesso riferite a porzioni di comuni, assi stradali, linee ferroviarie o singole frazioni. Nel testo il considerando 16 segnala inoltre che alcune zone dell’Emilia-Romagna già classificate in restrizione I vengono soppresse dagli elenchi, per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi.

Polonia: ampia rimodulazione geografica

La Polonia è interessata da numerosi spostamenti di aree tra zone I, II e III. Il regolamento evidenzia nuovi focolai in suini selvatici in più regioni e la necessità di garantire continuità territoriale. In parallelo, alcune aree vengono declassate o rimosse in ragione dell’assenza di focolai di durata sufficiente e dell’efficacia delle misure di controllo. Le zone interessate riguardano diversi voivodati, tra cui Kujawsko-Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Opolskie, Śląskie e Zachodniopomorskie.

Altri Stati membri interessati

L’allegato I aggiorna anche le aree soggette a restrizioni in:

  • Estonia: Hiiu maakond in zona I; resto del Paese in zona II;
  • Lettonia: diverse municipalità e porzioni territoriali in zona I e II;
  • Lituania: numerose municipalità in zona I e II;
  • Ungheria: ampie unità di gestione venatoria e territori regionali in zone I e II;
  • Cechia: territori del Liberecký kraj in zone I e II;
  • Grecia: ampie aree in varie regional unit nelle zone I, II e III;
  • Croazia: territori di Karlovačka, Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska e Vukovarsko-srijemska in zona I, II e III;
  • Slovacchia: numerosi distretti e comuni in zone I e II;
  • Bulgaria, Romania: elenchi territoriali estesi in zona II e III rispettivamente.

Natura e effetti pratici delle misure

Le zone classificate negli allegati comportano l’applicazione delle misure speciali previste dal regolamento (UE) 2023/594 e, per quanto richiamato, del regolamento delegato (UE) 2020/687. In concreto, le classificazioni incidono sui movimenti di suini detenuti e selvatici, nonché dei relativi prodotti di origine animale, all’interno dell’Unione e verso paesi terzi. Il sistema è pensato per contenere la diffusione della PSA mediante restrizioni territoriali proporzionate e aggiornate con frequenza in base alla situazione epidemiologica.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree infette a livello UE.

Base giuridica e criteri di delimitazione delle zone

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 1. Le delimitazioni sono fondate sulla situazione epidemiologica, sul livello di rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti della Commissione sulla PSA e sulle norme WOAH.

Ricalibrazione delle zone per nuovi focolai e miglioramento della situazione sanitaria

Sono aggiornate le zone in Germania, Italia, Lettonia, Polonia e Slovacchia per tenere conto di nuovi focolai in suini selvatici e, in alcune aree, del miglioramento della situazione epidemiologica. In più casi aree già classificate vengono ricollocate tra le categorie I, II o III, oppure soppresse dagli elenchi quando risultano assenti focolai per i periodi considerati (3 o 12 mesi, a seconda dei casi).

Soppressione della zona infetta nel Brandeburgo

L’allegato II, parte A, relativo alla zona infetta istituita nel Land Brandeburgo a seguito del focolaio del 22 novembre 2024, è soppresso perché il termine di applicazione della zona è scaduto il 21 febbraio 2025 e non vi sono stati nuovi focolai nei tre mesi considerati.

Disciplinazione dettagliata per Stato membro

L’allegato I riporta in modo analitico, per ciascuno Stato membro interessato, i territori classificati come zone soggette a restrizioni I, II o III; per l’Italia, ad esempio, sono elencate diverse province e comuni in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e altre regioni; per la Polonia, sono elencati numerosi comuni, powiat e porzioni territoriali; per la Grecia, Croazia, Cechia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia e altri Stati sono individuate aree amministrative specifiche.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalepeste suina africanamisure di controllo veterinariomercato internomovimentazione di animali e prodotti di origine animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.