Cassazione Penale, Ordinanza n. 18324/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in lieve entità. Dal testo emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, nonché la configurabilità del reato di spaccio/detenzione illecita di marijuana e hashish. Il ricorrente ha inoltre contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., mentre la Corte ha ritenuto tali censure reiterative dei motivi di appello e comunque attinenti a profili di merito non scrutinabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le doglianze erano reiterative dell'appello e investivano la valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto congrua e immune da manifesta illogicità la motivazione della sentenza impugnata sia sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sia sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondato sulla gravità e reiterazione dei fatti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
È la fattispecie incriminatrice ritenuta integrata in fatto, relativa alla detenzione e cessione illecita di sostanza stupefacente in lieve entità, nella specie marijuana e hashish.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata negata in ragione della gravità e reiterazione dei fatti, valutazione rimessa al merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una diversa ricostruzione del fatto o in una rivalutazione del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti spettano esclusivamente al giudice di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando si limiti a riprodurre motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione che, sulla base di corretti criteri inferenziali e di massime di esperienza, individui l'imputato come autore della condotta di spaccio e detenzione di stupefacenti è insindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può fondarsi sulla gravità e sulla reiterazione della condotta; se la relativa valutazione è adeguatamente motivata, non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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